|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5874 |
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati con ordine di pagamento dal funzionario dell'apposito ufficio periferico del Ministero della giustizia istituito presso l'autorità giudiziaria competente, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, risultino corrispondenti ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.
1-bis. L'ordine di pagamento di cui al comma 1 deve essere emesso entro trenta giorni dal deposito della richiesta di liquidazione presentata dal difensore»;
b) all'articolo 82, comma 3, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ordine»;
c) all'articolo 83, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dal funzionario di cui all'articolo 82, comma 1, con ordine di pagamento»;
d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dal funzionario di cui all'articolo 82, comma 1, nel termine di trenta giorni dal deposito della richiesta di liquidazione
e) all'articolo 83, comma 3, le parole: «Il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ordine»;
f) all'articolo 84, alla rubrica, le parole: «al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'ordine»;
g) all'articolo 84, comma 1, le parole: «il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine», e le parole: «al difensore» sono soppresse;
h) dopo l'articolo 84 è inserito il seguente:
«Art. 84-bis. - (Impugnazione dell'ordine di pagamento). - 1. Avverso l'ordine di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione da proporre, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, con ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio periferico del Ministero della giustizia che lo ha emesso.
2. Il tribunale in composizione monocratica decide nelle forme di cui all'articolo 737 del codice di procedura civile con provvedimento ricorribile in cassazione»;
i) all'articolo 105, alla rubrica, le parole: «del giudice per le indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «del funzionario incaricato»;
l) all'articolo 105, comma 1, le parole: «Il giudice per le indagini preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «Il funzionario di cui all'articolo 82, comma 1»;
m) all'articolo 112, comma 4, dopo le parole: «all'interessato» sono inserite le seguenti: «e al suo difensore»;
n) all'articolo 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In ogni caso al difensore sono liquidati l'onorario e le spese maturati sino alla data di comunicazione del provvedimento di revoca del decreto di ammissione»;
o) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 quando è inutilmente decorso il termine di novanta giorni dalla richiesta effettuata dal difensore alla parte assistita per il pagamento dei suddetti crediti. Avverso l'ordine di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84-bis»;
p) all'articolo 117, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibili sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84-bis.
1-bis. Analogamente a quanto previsto dal comma 1 si procede nel caso in cui le notificazioni sono state eseguite presso il difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale, e comunque in ogni altro caso di impossibilità di recapitare alla persona assistita presso il domicilio risultante dagli atti la richiesta di pagamento di cui all'articolo 116, comma 1, del presente testo unico»;
q) all'articolo 118, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84-bis»;
r) all'articolo 130, comma 1, le parole: «ridotti della metà» sono sostituite
s) all'articolo 136 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. In ogni caso al difensore sono liquidati l'onorario e le spese maturati sino alla data di comunicazione del provvedimento di revoca del decreto di ammissione»;
t) all'articolo 141, comma 1, le parole: «gli importi sono ridotti della metà» sono soppresse;
u) l'articolo 142 è sostituito dal seguente:
«Art. 142. - (Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea). - 1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, l'onorario e le spesse spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 84 e 84-bis del presente testo unico»;
v) all'articolo 143, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono liquidati nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 84 e 84-bis;».
|