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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5855 |
1 - La necessità di istituire una specifica classe di concorso.
Nonostante sia nel frattempo intervenuta la citata legge n. 186 del 2003 a regolamentare lo statuto giuridico degli insegnanti di religione cattolica, l'insegnamento di tale disciplina scolastica non ha ricevuto ancora una effettiva corrispondenza a posti di ruolo o a una classe di concorso; ciò comporta una ingiustificata discriminazione a danno dei docenti di religione cattolica e dell'insegnamento della religione cattolica rispetto agli altri docenti e insegnanti.
2 - La necessità di istituire una specifica graduatoria permanente.
La strada per una piena omologazione di tali insegnamenti nel contesto giuridico è ostacolata dal fatto che, ad oggi, per gli insegnanti di religione cattolica, manca l'istituzione di una graduatoria permanente, compilata secondo le indicazioni contenute negli articoli 1 e 3 della legge n. 186 del 2003, ossia con riferimento ai ruoli regionali articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi.
L'istituzione di tale graduatoria permanente avrebbe le finalità:
a) di garantire il progressivo ingresso in ruolo di tutti i docenti che hanno superato il concorso, bandito con il citato decreto direttoriale 2 febbraio 2004, ma che, collocati in graduatoria di merito del concorso, non si trovano in posizione utile per essere nominati in ruoli sulle cattedre delle dotazioni organiche, pari al 70 per cento dei posti complessivi funzionanti;
b) di provvedere alle immissioni in ruolo per i posti che si renderanno eventualmente disponibili anche successivamente al triennio di validità della graduatoria di merito del concorso (articolo 1, punto 4, del citato decreto direttoriale 2 febbraio 2004) secondo quanto stabilito dall'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3 - La necessità di istituire corsi per uno specifico titolo di idoneità o abilitante.
Un ultimo aspetto riguarda la possibilità, anche per i docenti di religione cattolica, di conseguire l'abilitazione o idoneità all'insegnamento attraverso la frequenza di appositi corsi annuali, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 7 aprile 2004, n 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili.
Come per questi ultimi, la condizione per l'ammissione degli insegnanti di religione cattolica ai corsi dovrebbe essere l'avere prestato servizio scolastico per almeno 360 giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
A conclusione della frequenza dei corsi annuali i docenti di religione cattolica partecipanti potrebbero anch'essi sostenere un esame finale e conseguire il diritto all'inserimento nelle specifiche graduatorie permanenti per l'insegnamento della religione cattolica di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge.
Oggi che l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti che hanno, come serietà e impegno, superato un concorso pubblico per l'accesso alla scuola statale, è tempo che siano rimossi quegli ostacoli che condizionano il diritto a una piena integrazione lavorativa nel contesto scolastico italiano.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono istituiti, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado e il posto di ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria.
1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono istituite le graduatorie permanenti, articolate per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, ai sensi dell'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Le graduatorie del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compilate ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, e successivo concorso di cui al decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo previste dall'articolo 399, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 153, le università che rilasciano i titoli previsti dall'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, istituiscono, nell'ambito delle
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