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PDL 5855

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5855



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

EMERENZIO BARBIERI, RANIELI, MEREU

Disposizioni in materia di insegnamento della religione cattolica

Presentata il 18 maggio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, ha dato attuazione all'Intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e la Conferenza episcopale italiana e volle, a suo tempo, affermare «l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione».
      A ciò si è pervenuti circa venti anni dopo con la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado», che ha stabilito l'accesso ai ruoli previo superamento di concorsi per titoli ed esami.
      Successivamente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il decreto direttoriale 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, ha indetto il relativo concorso riservato, per titoli ed esami, per insegnanti di religione cattolica (precisamente, due concorsi riservati: uno nella scuola dell'infanzia e in quella elementare, l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado).
      Il concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica rappresenta un risultato fondamentale in quanto ha dato risposta al problema del precariato di tali insegnanti e ha avviato un processo di effettiva omologazione di tali docenti nel contesto dell'ordinamento scolastico.
      Per tale ultimo aspetto si impone, tuttavia, una riflessione allargata al più ampio contesto normativo.
 

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1  -  La necessità di istituire una specifica classe di concorso.

      Nonostante sia nel frattempo intervenuta la citata legge n. 186 del 2003 a regolamentare lo statuto giuridico degli insegnanti di religione cattolica, l'insegnamento di tale disciplina scolastica non ha ricevuto ancora una effettiva corrispondenza a posti di ruolo o a una classe di concorso; ciò comporta una ingiustificata discriminazione a danno dei docenti di religione cattolica e dell'insegnamento della religione cattolica rispetto agli altri docenti e insegnanti.

2  -  La necessità di istituire una specifica graduatoria permanente.

      La strada per una piena omologazione di tali insegnamenti nel contesto giuridico è ostacolata dal fatto che, ad oggi, per gli insegnanti di religione cattolica, manca l'istituzione di una graduatoria permanente, compilata secondo le indicazioni contenute negli articoli 1 e 3 della legge n. 186 del 2003, ossia con riferimento ai ruoli regionali articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi.
      L'istituzione di tale graduatoria permanente avrebbe le finalità:

          a) di garantire il progressivo ingresso in ruolo di tutti i docenti che hanno superato il concorso, bandito con il citato decreto direttoriale 2 febbraio 2004, ma che, collocati in graduatoria di merito del concorso, non si trovano in posizione utile per essere nominati in ruoli sulle cattedre delle dotazioni organiche, pari al 70 per cento dei posti complessivi funzionanti;

          b) di provvedere alle immissioni in ruolo per i posti che si renderanno eventualmente disponibili anche successivamente al triennio di validità della graduatoria di merito del concorso (articolo 1, punto 4, del citato decreto direttoriale 2 febbraio 2004) secondo quanto stabilito dall'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3  -  La necessità di istituire corsi per uno specifico titolo di idoneità o abilitante.

      Un ultimo aspetto riguarda la possibilità, anche per i docenti di religione cattolica, di conseguire l'abilitazione o idoneità all'insegnamento attraverso la frequenza di appositi corsi annuali, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 7 aprile 2004, n  97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili.
      Come per questi ultimi, la condizione per l'ammissione degli insegnanti di religione cattolica ai corsi dovrebbe essere l'avere prestato servizio scolastico per almeno 360 giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
      A conclusione della frequenza dei corsi annuali i docenti di religione cattolica partecipanti potrebbero anch'essi sostenere un esame finale e conseguire il diritto all'inserimento nelle specifiche graduatorie permanenti per l'insegnamento della religione cattolica di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge.
      Oggi che l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti che hanno, come serietà e impegno, superato un concorso pubblico per l'accesso alla scuola statale, è tempo che siano rimossi quegli ostacoli che condizionano il diritto a una piena integrazione lavorativa nel contesto scolastico italiano.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di classe di concorso e di posto di ruolo).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono istituiti, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado e il posto di ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria.

Art. 2.
(Graduatorie permanenti).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 sono istituite le graduatorie permanenti, articolate per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, ai sensi dell'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
      2. Le graduatorie del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compilate ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, e successivo concorso di cui al decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo previste dall'articolo 399, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

 

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      3. La prima fascia delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 è costituita dal personale docente di cui al comma 2.
      4. La seconda fascia delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 è costituita dal personale docente in possesso di abilitazione o idoneità a seguito dei corsi di cui all'articolo 3.
      5. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione di punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla tabella di cui al decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 14 del 19 febbraio 2002, per il personale inserito in prima fascia, dalla tabella di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 8-nonies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

      6. Le graduatorie permanenti di cui al presente articolo sono aggiornate e integrate con cadenza biennale.
      7. Le graduatorie permanenti di cui al presente articolo sono utilizzabili soltanto dopo le assunzioni previste dalla legge 18 luglio 2003, n. 186.
      8. Il personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui al presente articolo ha diritto alla precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 18 luglio 2003, n  186.

Art. 3.
(Conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica).

      1. Nell'anno accademico 2004-2005, e, comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 153, le università che rilasciano i titoli previsti dall'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, istituiscono, nell'ambito delle

 

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proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati ai docenti di religione che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento di religione cattolica dall'anno scolastico 1999-2000 alla data di entrata in vigore della presente legge, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica.
      2. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, il servizio di insegnamento della religione cattolica è valido se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio previsto dall'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso dell'idoneità di cui al numero 5), lettera a), del Protocollo addizionale dell'accordo reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio.


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