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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5818 |
La funzione invece di «agente di polizia giudiziaria» è riconosciuta ai seguenti soggetti:
a) al personale della Polizia di Stato, al quale l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce espressamente tale funzione, così come specificato all'articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il quale definisce, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, quali sono le «Forze di polizia» e, nello specifico, oltre alla Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato;
b) alle guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;
c) ai soggetti ai quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono, nei limiti del servizio cui sono destinati, e secondo le rispettive attribuzioni, le funzioni previste all'articolo 55 del citato codice di procedura penale.
In estrema sintesi, è titolare di diritto di tali funzioni il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; in sostanza tutto il personale appartenente ai cinque Corpi ed Armi che costituiscono, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia, mentre ne è escluso il solo personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, il quale è chiamato a svolgere, con sempre maggiore frequenza e intensità, compiti e mansioni analoghi e complementari a quelli delle Forze di polizia che sono da ritenere indispensabili per poter applicare le norme del codice penale.
Nello specifico, per quanto concerne il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto e gli altri soggetti impegnati nei servizi afferenti alle attività marittime e portuali, le funzioni di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria sono attribuite dall'articolo 1235 delle disposizioni processuali di cui alla parte III, libro I, titolo IV, del codice della navigazione; in materia di pesca, dall'articolo 21 della legge n. 963 del 1965 e, in materia di ambiente e tutela del territorio, dall'articolo 23 della legge n. 979 del 1982.
Le Capitanerie di porto, oltre a svolgere i compiti di specifica competenza di difesa nazionale consistenti nel presidio di circa 300 località, sono oggi chiamate ad intervenire e collaborare operativamente, in sintonia con gli altri Corpi, per fare fronte alle nuove emergenze costituite dal terrorismo internazionale e alle mutate esigenze derivanti anche dal processo di integrazione europeo, dalla progressiva rapida liberalizzazione dei mercati che sta determinando sensibili cambiamenti in termini di competitività, di sviluppo e di crescita economica dei singoli Paesi, con l'assunzione di un ruolo sempre più importante nello scenario mondiale di nuove nazioni, come la Cina e l'India che presentano ritmi di crescita nettamente superiori a quelli degli altri Paesi.
Ne deriva un maggiore impegno anche del personale che fa capo alle Capitanerie di porto, impegnato a svolgere compiti affidatigli dal Ministero dell'interno consistenti nel concorrere a prevenire e a contrastare, in collaborazione con le altre Forze di polizia, le azioni criminose poste in essere dalla criminalità organizzata; tali compiti comportano perquisizioni e sequestri di navi che trasportano sostanze stupefacenti,
1. Ferme restando le rispettive competenze, gli ufficiali, i sottufficiali e tutto il personale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto possono essere chiamati a concorrere a svolgere funzioni e servizi rientranti nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, con conseguente attribuzione al Corpo stesso delle funzioni di polizia giudiziaria.
2. In conseguenza di quanto stabilito al comma 1 e ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, gli ufficiali superiori e inferiori, nonché i sottufficiali appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto assumono anche la qualifica rispettivamente di ufficiali di polizia giudiziaria; il restante personale, ruolo sottocapi, appartenente al medesimo Corpo assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
1. In conseguenza di quanto stabilito all'articolo 1 e al fine di equiparare il trattamento economico e giuridico nell'ambito del personale che svolge analoghe funzioni di polizia giudiziaria, all'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «della guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera,»;
b) alla lettera b) del comma 2, dopo le parole: «le guardie di finanza,» sono inserite le seguenti: «il personale del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera,».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle risorse previste dall'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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