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PDL 5882

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5882



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

Presentato il 30 maggio 2005


      

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Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge, è stato approvato per fare fronte all'emergenza abitativa causata dall'avvenuta scadenza del termine del 31 marzo 2005, relativo al differimento della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili, previsto dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269. Scaduto tale termine migliaia di famiglie con anziani ultrasessantacinquenni o con portatori di handicap, gravate da problemi economici, si trovano nella condizione di dover lasciare l'abitazione di residenza in locazione.
      Il problema, com'è noto, è originato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2004 che ha dichiarato l'illegittimità
 

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di un ulteriore ricorso alla proroga degli sfratti come misura per affrontare l'emergenza abitativa.
      Il Governo, per arginare l'emergenza sfratti determinatasi dalla impossibilità di rinnovare la proroga della sospensione dell'esecuzione di rilascio che scadeva il 30 giugno 2004, ha varato il citato decreto-legge n. 240 del 2004, che prevedeva, oltre al differimento della sospensione degli sfratti, incentivi economici, direttamente al proprietario immobiliare (da 3.000 a 5.000 euro a seconda della dimensione del comune), e fiscali destinati a favorire la stipulazione di nuovi contratti di locazione, entro il 31 marzo 2005, con quei soggetti disagiati che avevano usufruito della proroga sfratti fino al 30 giugno 2004.
      Nonostante l'ampia pubblicità data al contenuto del decreto-legge e all'entità dei contributi statali e delle agevolazioni fiscali e nonostante i comuni fossero a conoscenza dell'istituzione di uno «sportello emergenza sfratti» presso gli ex IACP, le domande dei soggetti interessati sono state pochissime, in quanto gli stessi in realtà auspicavano un'ulteriore proroga.
      Con il presente decreto-legge si prevede di destinare (articolo 1, comma 1) le risorse già previste dal decreto-legge n. 240 del 2004, disponibili alla scadenza del 31 marzo 2005, alla riduzione del disagio abitativo esclusivamente di quei soggetti che hanno i requisiti già previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge e quindi anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap, con problemi economici. Il comma 2 dispone che i soggetti beneficiari siano residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.
      Ai conduttori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, viene assegnato un contributo (articolo 2, comma 1) nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite al comma 2, legate ad una serie di dichiarazioni da parte di diversi soggetti. Al riguardo si prevede (comma 3) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative alle dichiarazioni mendaci.
      Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 4), con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede al riparto e alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
      La misura del contributo di cui all'articolo 2 viene definita all'articolo 3.
      Per i soggetti che entro il 30 settembre 2005 sottoscrivano un nuovo contratto di locazione della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato, il contributo è riconosciuto (comma 1) nella misura di 10.000 euro.
      Per i soggetti che entro il 30 settembre 2005 abbiano eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio per almeno diciotto mesi presso terzi, il contributo è riconosciuto (comma 2) nella misura di 5.000 euro.
      Il provvedimento (articolo 1, comma 3) prevede che eventuali risorse non utilizzate dai comuni possano essere destinate al finanziamento di interventi speciali, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui all'articolo 1, comma 2, di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente agli stessi soggetti disagiati.
      L'articolo 4 è volto ad evitare che i proprietari non stipulino nuovi contratti di locazione con i rispettivi inquilini, assoggettati all'esecuzione di rilascio, per il timore di perdere il titolo esecutivo. L'articolo prevede l'azionabilità del titolo esecutivo al momento della scadenza del nuovo contratto.
      Nell'articolo 4 si prevede inoltre che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
 

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trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.
      In tali comuni si prevede un regime transitorio, fino al 30 settembre 2005, per i conduttori che si avvalgano delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 2, differendo a tale data il termine per l'esecuzione delle procedure di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200. Si prevede che per usufruire di tale differimento sia necessaria una dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore che deve essere comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero resa all'ufficiale giudiziario che ne stende processo verbale.
      Per il buon funzionamento dell'articolato sistema nei comuni con un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili superiore a 400, si ritiene necessaria una graduazione nel tempo degli effetti che la non più reiterata proroga della sospensione delle procedure di rilascio per finita locazione produrrà rispetto alle categorie di conduttori che potranno beneficiare delle nuove disposizioni.
      Il decreto-legge autorizza inoltre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad utilizzare le somme messe a disposizione dal decreto-legge n. 240 del 2004, pari a 104.940.000 euro, che altrimenti cadrebbero interamente in economia, per le finalità che erano perseguite dallo stesso decreto-legge n. 240 del 2004. Il provvedimento favorisce poi nei comuni interessati, con successivo decreto ministeriale di ripartizione dei fondi da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, una soluzione abitativa per i soggetti disagiati, che preveda un contributo statale non solo per la stipulazione di un nuovo contratto di locazione (dai dati pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si evince che una minima parte dei soggetti interessati riesce a stipulare effettivamente un nuovo contratto di locazione anche a fronte degli incentivi economici e fiscali previsti dal decreto-legge n. 240 del 2004), ma anche per la nuova soluzione rappresentata dalla possibilità di eleggere, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio per almeno diciotto mesi presso terzi, fornendo apposita dichiarazione da parte del proprietario dell'alloggio assoggettato a procedura esecutiva, attestante l'avvenuto rilascio dello stesso e l'effettivo rientro in possesso dell'alloggio.
      In questo modo si favorirebbe, oltre ad una sistemazione abitativa per dei soggetti socialmente deboli, anche la liberazione di alloggi per i quali i rispettivi proprietari hanno atteso per anni.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni).

SEZIONE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA

su iniziativa governativa

        A) Titolo del provvedimento:

            «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio».

        B) Amministrazione e altro soggetto proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        C) Tipologia dell'atto: Decreto-legge.

        D) Emendamento/Subemendamento: //

        E) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

            per le conseguenze finanziarie: Articolo 1, commi 1 e 3;

            per la copertura: Articolo 1, comma 1;

            per la clausola di salvaguardia: Articolo 1, comma 1.

        F) Il provvedimento non comporta oneri per le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

SEZIONE II
QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

        A) Descrizione sintetica dell'articolo 1, comma 1 e comma 3.

        Il comma 1 prevede di utilizzare le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1o aprile 2005, per ridurre, nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti, con le modalità previste dagli articoli 2 e 3, il disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio aventi titolo a beneficiare delle disposizioni del citato decreto-legge n. 240 del 2004, ma che non hanno stipulato nuovi contratti di locazione e quindi si trovano nella condizione di dover lasciare, con decorrenza 31 marzo 2005, l'alloggio ove risiedono.
        Il comma 3 prevede, in presenza di ulteriore avanzo delle risorse del comma 1, di destinare tali somme al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale, nei comuni capoluogo individuati all'articolo 1, comma 2, di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1.

        B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa: NO.

        È pertanto prevista, all'articolo 1, comma 1, apposita clausola di salvaguardia.

        C) Quantificazione degli effetti finanziari.

        C2) Metodologia di calcolo.

        La relazione tecnica al decreto-legge n. 240 del 2004 aveva stimato un numero di beneficiari dei contributi statali pari a 26.000 unità autorizzando, nel 2004, con possibilità di utilizzo delle relative risorse fino al 31 marzo 2005, una spesa complessiva pari a 105.040 migliaia di euro.
        La metodologia di calcolo utilizzata dal legislatore del 2004 aveva ipotizzato un contributo da 3.000 a 5.000 euro a soggetto.
        Al 31 marzo 2005, degli aventi diritto, hanno stipulato i contratti previsti dal predetto decreto-legge un numero di soggetti pari a 20.
        Ne deriva che risultando ad oggi inutilizzate e disponibili la maggior parte delle somme, si propone, con il presente decreto-legge, di destinare a finalità analoghe le residuali risorse tramite una assegnazione diretta ai comuni capoluogo individuati all'articolo 1.

        C3) Altre modalità di quantificazione e valutazione.

        Rispetto al decreto-legge n. 240 del 2004 le modifiche che si propongono attengono alla individuazione dei soggetti beneficiari, che devono risiedere nei comuni capoluogo di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti e non in tutti i comuni ad alta tensione abitativa, determinando, ovviamente, una sensibile riduzione degli aventi diritto.

 

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        Infatti, da stime pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalle prefetture interessate, gli aventi diritto nei comuni sopraccitati più gravati dal fenomeno «sfratti» si attesterebbero a 1.200 unità per la città di Roma, a 464 per Napoli, a 32 per Genova, a 93 per Trieste (di cui 2 hanno presentato la dichiarazione irrevocabile ai sensi del decreto-legge n. 240 del 2004), a Torino circa 10 hanno presentato la dichiarazione irrevocabile ai sensi del decreto-legge n. 240 del 2004, a Palermo 2 hanno presentato la dichiarazione irrevocabile ai sensi del decreto-legge n. 240 del 2004, a Cagliari non sono pervenute né dichiarazioni irrevocabili, né richieste di contributo, a Catania sono 7 e a Firenze sono 142 tra cui 70 dichiarazioni irrevocabili.
        È, pertanto, del tutto evidente che l'originaria cifra di 26.000 unità è destinata ad una sensibile riduzione.
        In relazione a ciò si è provveduto ad individuare una nuova tipologia del contributo pari a 10.000 euro per chi stipula nuovi contratti di locazione e a 5.000 euro per chi trasferisce la propria residenza presso terzi.
        Non si rileva un incremento della spesa, ma risulta altamente probabile, in base alle stime pervenute al Ministero, che possano restare inutilizzate parti cospicue delle somme che pertanto il presente provvedimento finalizza al finanziamento di interventi speciali volti alla realizzazione di alloggi, o al finanziamento di progetti speciali al fine di aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale, nei comuni capoluogo di maggiore emergenza abitativa, individuati all'articolo 1, comma 1, al fine di fornire idonea definitiva sistemazione ai soggetti interessati.

SEZIONE II
Tabella 1

        D) Effetti finanziari.

        A carico dello Stato.

Articolo
Anno 2005
corrente annuale
Anno 2006
corrente annuale
Anno 2007
A regime
Anno
terminale
Articolo 1, commi 1 e 3
- 104.940 migliaia di euro
//
//
//
2005
 
- 104.940 migliaia di euro
//
//
//
//

        A carico di altre pubbliche amministrazioni.

        Nessun onere a carico di altre pubbliche amministrazioni.

SEZIONE II
Tabella 1-bis

        Non viene compilata in quanto la disposizione in parola non contiene norme in materia pensionistica e si ritengono sufficienti le informazioni fornite nella relazione tecnica.

 

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SEZIONE II-bis
Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

        A carico dello Stato.

Articolo
Anno 2005
corrente annuale
Anno 2006
corrente annuale
Anno 2007
A regime
Anno
terminale
Articolo 1, commi 1 e 3
- 104.940 migliaia di euro
//
//
//
2005
Totale effetti finanziari negativi
- 104.940 migliaia di euro
//
     
Totale generale effetti finanziari negativi
- 104.940 migliaia di euro
//
     

        A carico di altre pubbliche amministrazioni.

        Nessun onere a carico di altre pubbliche amministrazioni.

SEZIONE II-bis
Tabella 2-bis

        Non viene compilata in quanto la disposizione in parola non contiene norme in materia pensionistica e si ritengono sufficienti le informazioni fornite nella relazione tecnica.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO

 
2005
2006
2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tabella 2)
- 104.940
//
//

MODALITÀ DI COPERTURA

        A) Fondi speciali.

        B) Riduzioni di autorizzazioni di spesa. Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo disponibile pari a 104.940 migliaia di euro.

        C) Nuove o maggiori entrate.

 

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PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nessun onere a carico di altre pubbliche amministrazioni.

SEZIONE IV
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

        L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in parola limita la misura dell'intervento a 104.940 migliaia di euro.

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

 
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Saldo netto da finanziare      
Fabbisogno di cassa del settore statale      
Indebitamento netto      
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A)  Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente e necessità dell'intervento normativo.

        Il presente provvedimento interviene nella materia disciplinata dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, necessitato dall'avvenuta scadenza (30 giugno 2004) della proroga relativa all'esecuzione delle procedure di rilascio di immobili urbani per finita locazione, concessa con decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, da considerarsi l'ultima legittimamente possibile, anche alla luce dell'orientamento espresso dal giudice di legittimità delle leggi (sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2004).

B)  Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

        Il presente provvedimento si rende necessario per fornire una sistemazione logistica a migliaia di famiglie, con anziani ultrasessantacinquenni o con portatori di handicap, non morosi, ma con problemi economici, che non hanno stipulato, entro il 31 marzo 2005, i nuovi contratti di locazione previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269. Tale decreto-legge, infatti, individuava il 31 marzo 2005 come data entro la quale dovevano essere stipulati i nuovi contratti di locazione e dalla quale potevano essere riattivate le procedure di rilascio dell'immobile di residenza. A tale scopo sono state introdotte alcune innovazioni normative che hanno inciso sulle disposizioni del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269.

        Elementi innovativi.

        Si prevede di destinare (articolo 2, comma 4), tramite un riparto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i contributi economici (articolo 1, comma 1) - utilizzando le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1o aprile 2005 - direttamente ai comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,

 

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Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.
        I comuni in questione dovranno destinare questi contributi direttamente alle famiglie disagiate (in base alle disposizioni contenute nell'articolo 3) e non come avveniva con il decreto-legge n. 240 del 2004 che prevedeva l'erogazione dei contributi ai nuovi locatori. Per accedere ai contributi i soggetti interessati dovranno stipulare un nuovo contratto di locazione o eleggere domicilio: questa è un'altra novità in confronto con le disposizioni del decreto-legge n. 240 del 2004, presso terzi.
        Si prevede, inoltre, di impiegare eventuali risorse, non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005, per finanziare interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali, o al finanziamento di progetti speciali al fine di aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale (nei comuni capoluogo delle aree metropolitane precedentemente definite, e nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti, di maggiore emergenza abitativa) da assegnare prioritariamente alle categorie disagiate in possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento, con modalità da definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; tale decreto dovrà prevedere che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo interessati.

C)  Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il provvedimento in questione, trattando la materia del disagio abitativo di competenza anche dei comuni, è stato partecipato, in una riunione svoltasi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). In tale occasione sono stati accolti alcuni suggerimenti forniti dall'ANCI stessa ed inseriti nel testo in oggetto.
        Nella riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2005 è stato deciso che il decreto-legge, dopo l'emanazione, e prima della conversione in legge, sarà sottoposto all'esame della Conferenza unificata.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

A)  Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

        Il presente provvedimento risulta necessitato dall'emergenza abitativa di migliaia di famiglie, con anziani ultrassesantacinquenni o con portatori di handicap, non morosi, ma con problemi economici, che non hanno stipulato, entro il 31 marzo 2005, i nuovi contratti di locazione previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269. Tale decreto-legge, infatti, individuava il 31 marzo 2005 come data entro la quale dovevano essere stipulati i nuovi contratti di locazione e dalla quale potevano essere riattivate le procedure di rilascio dell'immobile di residenza.
        Queste famiglie appartengono a quelle categorie disagiate per le quali era stata prevista una proroga dell'esecuzione delle procedure di rilascio di immobili urbani per finita locazione dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, e che non si è potuta rinnovare alla luce dell'orientamento espresso dal giudice di legittimità delle leggi (sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2004).
        Il provvedimento prevede di destinare direttamente alle famiglie indigenti residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari, Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti un contributo di 10.000 e di 5.000 euro, a condizione che questi soggetti stipulino nuovi contratti di locazione (contributo di 10.000 euro) o eleggano domicilio presso terzi (contributo di 5.000 euro).
        Il provvedimento prevede, inoltre, di impiegare eventuali risorse non utilizzate, alla data del 31 ottobre 2005, al finanziamento di interventi speciali volti alla realizzazione di alloggi, o al finanziamento di progetti speciali, al fine di aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale, nei comuni capoluogo di maggiore emergenza abitativa, individuati all'articolo 1, comma 1, al fine di fornire idonea definitiva sistemazione ai soggetti interessati. Le modalità saranno definite, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà prevedere che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo interessati.

 

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B)  Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali e valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

        Nel provvedimento si prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale provvedere alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse ai comuni interessati; con analogo decreto sono altresì individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005

Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Finalità).

        1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1o aprile 2005, sono destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

            a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

 

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            b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1o luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

            c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

        2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonchè nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.
        3. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità da definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi.

Articolo 2.
(Contributi).

        1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, è assegnato a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3.
        2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

            a) avere stipulato un nuovo contratto di locazione, a termine dell'articolo 1571 e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre

 

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2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

            b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; l'elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente alla data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.

        3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2.
        5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste.

Articolo 3.
(Misura del contributo).

        1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura di 10.000 euro.
        2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura di 5.000 euro.

Articolo 4.
(Rilascio degli immobili).

        1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la

 

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procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.
        3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
        4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
        5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Articolo 5.
(Disposizioni di bilancio).

        1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
        2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        3. La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, è immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 3, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

 

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Articolo 6.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 27 maggio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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