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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5843 |
1. Il titolo I del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 1. - 1. L'autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata dalle agenzie di sicurezza e di vigilanza private nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dal presente testo unico e nel rispetto dell'ordinamento vigente, vigila sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza delle persone presenti sul territorio, sulla loro incolumità e sulla tutela della proprietà.
2. L'autorità di pubblica sicurezza cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
3. Le attribuzioni dell'autorità regionale e provinciale sono esercitate dal prefetto e dal questore nell'ambito delle proprie competenze; quelle dell'autorità locale sono esercitate dal sindaco.
Art. 2. - 1. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, qualora ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
2. La carta di identità ha durata di cinque anni e sulla stessa deve essere indicata la data di scadenza.
3. La carta di identità deve inoltre essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce, a capo scoperto, senza cappelli, veli o qualsiasi altro indumento che renderebbero difficoltoso il riconoscimento
Art. 3. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono applicate anche dagli agenti delle questure e dal personale degli uffici territoriali del Governo - prefetture addetti al rilascio di passaporti e patenti di guida.
Art. 4. - 1. L'autorità di pubblica sicurezza ordina che le persone pericolose o sospette di reati contro l'ordine pubblico e contro l'incolumità delle persone, i soggetti indicati all'articolo 7 e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici, anche fotografici.
2. L'autorità di pubblica sicurezza ha inoltre facoltà di ordinare alle persone di cui al comma 1 di munirsi entro un termine prestabilito della carta di identità, se ne sono sprovviste o se è scaduta, e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti delle Forze dell'ordine e degli addetti delle agenzie di sicurezza limitatamente, per questi ultimi, ai luoghi, ai tempi e alle attribuzioni previsti dal titolo IV.
Art. 5. - 1. I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in
Art. 6. - 1. Salvo che la legge o il presente testo unico dispongono diversamente, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo ed il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato d'ufficio dal Ministero dell'interno.
Art. 7. - 1. Fatte salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia devono essere negate:
a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
b) a chi è sottoposto a diffida o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
2. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico.
3. Le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono circostanze che avrebbero
Art. 8. - 1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune con decorrenza dal giorno del rilascio; non si computa nel termine il giorno da cui decorrono.
Art. 9. - 1. Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e simili atti di polizia».
1. Il titolo IV del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 133. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nella tutela dell'incolumità delle persone.
2. Le società sportive, gli enti pubblici e privati, in occasioni di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi e dei luoghi adibiti alle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nella tutela dell'incolumità delle persone.
3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, salvo quanto previsto al comma 4, né effettuare perquisizioni personali.
4. Al personale di cui al comma 3 è consentito l'utilizzo, al solo scopo di difesa personale o di terzi, di spray antiaggressione non contenenti aggressivi chimici e
Art. 134. - 1. Senza licenza del prefetto è vietato svolgere in veste privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previsto dal presente titolo.
2. Chiunque esercita attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, deve, ai fini della concessione della licenza di cui all'articolo 9, avere raggiunto la maggiore età, essere iscritto alle casse di previdenza sociale e a quelle per gli infortuni sul lavoro, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalla locale questura, essere iscritto presso il comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza di cui all'articolo 135.
3. Il prefetto non rilascia la licenza di cui al comma 1 per operazioni che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni, quali il fermo o l'arresto anche provvisorio delle persone, l'uso di armi, perquisizioni personali, redazione di verbali.
Art. 135. - 1. È istituito il comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS), composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo e da due rappresentanti delle questure del rispettivo territorio regionale, che a turno partecipano alle riunioni. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
2. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
3. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'anno e sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
4. Ai membri del COREVAS spetta un gettone di presenza.
Art. 136. - 1. Il COREVAS è competente ad esprimere parere in materia di
a) verificare l'esistenza e la validità delle polizze assicurative responsabilità civile terzi (RCT) sottoscritte da ogni agenzia di sicurezza per ogni proprio membro e da chiunque è abilitato all'esercizio in proprio delle mansioni di cui al presente titolo;
b) verificare la documentazione richiesta per l'iscrizione degli addetti alla sicurezza al comitato stesso;
c) rilasciare il certificato di iscrizione alle imprese individuali o societarie che svolgono le mansioni di cui al presente titolo, previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 137.
Art. 137. - 1. Le agenzie di sicurezza e chiunque svolge le mansioni di sicurezza di cui al presente titolo, al fine di ottenere l'iscrizione presso il COREVAS devono:
a) stipulare una polizza RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti loro assegnati, per la durata minima di un triennio. In caso di agenzie di sicurezza la polizza deve altresì coprire gli eventuali danni causati a terzi da ogni dipendente o socio che svolge le mansioni di cui al presente titolo;
b) essere iscritte presso le locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come agenzie di servizi aventi ad oggetto sociale il controllo dell'afflusso e del deflusso all'ingresso dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo nonché la prestazione e l'organizzazione di personale per la gestione dei servizi complementari presso i locali privati e pubblici, in particolare nelle sale da ballo e di intrattenimento e svago, da almeno un biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le agenzie di sicurezza non in possesso del requisito di cui alla lettera b) del comma 1 possono comunque richiedere l'iscrizione al COREVAS a condizione che dimostrino, mediante adeguata documentazione, di avere svolto i compiti di sicurezza di cui al presente titolo per almeno un biennio.
3. In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 il COREVAS non rilascia il certificato di iscrizione.
Art. 138. - 1. La questura rilascia un apposito attestato di qualifica di addetto alla sicurezza al termine di un corso di formazione della durata minima di cento ore.
2. Il corso di cui al comma 1 è articolato in una serie di lezioni di carattere teorico e pratico. Le lezioni teoriche prevedono l'insegnamento delle norme inerenti i compiti spettanti agli addetti alla sicurezza e alle Forze dell'ordine, dei princìpi di coordinamento e di collaborazione con le Forze di polizia, delle norme comportamentali finalizzate a garantire l'incolumità pubblica, dei princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti. Le lezioni pratiche sono svolte presso palestre qualificate e prevedono corsi di tecniche di difesa e di intervento, in particolare nei casi di risse tra avventori all'interno dei locali.
3. L'attestato di qualifica ha durata triennale. Il rinnovo è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di aggiornamento, organizzati con le modalità di cui al presente articolo.
4. I costi dei corsi di cui al presente articolo sono posti in parte a carico della regione e in parte a carico dei singoli partecipanti.
Art. 139. - 1. Il prefetto non rilascia la licenza e non la rinnova se la persona che intende esercitare l'attività di sicurezza non ha i requisiti previsti dagli articoli 7 e 134, e dispone la revoca della stessa quando tali requisiti vengano meno.
2. Chiunque esercita l'attività di sicurezza privo dei requisiti previsti dal titolo
Art. 140. - 1. Chiunque svolge le attività di sicurezza disciplinate dal presente titolo ha l'obbligo di tenere un registro nel quale devono essere annotate quotidianamente le attività esercitate, indicando il numero ed i dati anagrafici del personale impiegato nonché la data e il luogo dove si svolge l'attività.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria o agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dalla stessa delegati.
3. L'omessa o irregolare tenuta del registro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 2.600 euro.
Art. 141. - 1. Il questore, oltre ai casi previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, quando ravvisa, sulla base di elementi di fatto a seguito di denuncia o segnalazione da parte dei gestori di locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo o da parte delle Forze dell'ordine, comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica da parte di coloro che sono stati denunciati per reati contro la persona, o comportamenti che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica delle persone, applica in via provvisoria ed urgente i medesimi provvedimenti di diffida dal frequentare i medesimi locali compresi nel territorio della provincia, per un periodo da uno a tre anni.
2. Il provvedimento di diffida di cui al comma 1 è esecutivo dal momento della
Art. 142. - 1. Nei casi di cui all'articolo 141, il questore notifica il provvedimento di diffida all'interessato, informandolo della facoltà di presentare memorie e difese, personalmente o a mezzo di difensore, durante il giudizio di convalida della misura di prevenzione e sicurezza che si terrà avanti al giudice competente.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, entro venti giorni, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato e con le garanzie del diritto di difesa previste dal codice di procedura penale.
3. Contro le decisioni del tribunale l'interessato e il pubblico ministero possono proporre ricorso alla corte di appello.
4. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere perentoriamente proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento alle parti intervenute.
5. La corte di appello provvede con decreto motivato, in camera di consiglio, entro venti giorni dalla proposizione del ricorso.
6. Contro le decisioni della corte di appello, il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso per cassazione
Art. 143. - 1. Il questore, avvenuta la notifica di cui all'articolo 142, informa i gestori dei locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo, che hanno sede nel territorio provinciale, inviando copia del provvedimento provvisorio di diffida nonché, se disponibile, il fotosegnalamento dell'interessato.
2. La comunicazione ai locali di intrattenimento o di pubblico spettacolo può essere fatta con lettera raccomandata o anche a mezzo fax con avviso di ricevimento.
3. I gestori dei locali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di fornire la documentazione inviata dalla questura al personale che svolge mansioni di sicurezza addetto all'ingresso.
4. L'addetto alla sicurezza, al fine di dare attuazione alla diffida del questore, può richiedere agli avventori all'ingresso i documenti di identità allo scopo di eseguire i debiti controlli, e deve impedire l'accesso al locale della persona diffidata, invitandola verbalmente ad allontanarsi, e in caso di resistenza deve richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.
5. In caso di inottemperanza all'ordine di diffida del questore regolarmente comunicato nelle forme di cui al presente articolo, il personale che svolge mansioni di sicurezza addetto all'ingresso e il gestore del locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo sono puniti, in solido, con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.600 euro.
Art. 144. - 1. L'accesso ai locali di trattenimento e di pubblico spettacolo è vietato ai minori di anni 14, relativamente ai soli trattenimenti notturni, nonché a coloro che non rientrano nelle condizioni
Art. 145. - 1. Il personale della sicurezza addetto all'ingresso può fare uso di apparecchi manuali per la rilevazione di metalli, quali metal detector, al fine di impedire l'introduzione nel locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo di armi da sparo, da punta o da taglio e di
Art. 146. - 1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che utilizzano i metal detector manuali all'ingresso ai fini di cui all'articolo 145, ricevono un contributo statale per l'acquisto dell'apparecchiatura, pari al 25 per cento del costo della stessa al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede annualmente in sede di legge finanziaria.
3. La domanda per il contributo di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data della fattura di acquisto, presso la questura che la invia al Ministero dell'interno.
4. Alla domanda di cui al comma 3 deve essere allegata copia dell'iscrizione del locale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché copia della fattura di cui al comma 3.
5. Il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 4, autorizza la concessione del contributo.
Art. 147. - 1. Il personale addetto alla sicurezza è tenuto a prestare la propria opera di collaborazione all'interno dei locali di cui al presente titolo a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, delle
1. Le persone offese o danneggiate da reato possono, dopo essersi costituite nei modi e termini di legge nel procedimento penale e dopo avere agito per il risarcimento in sede civile, richiedere al comune ove si è verificato il fatto lesivo il risarcimento dei danni subiti, quando il colpevole risulti nullatenente.
2. La richiesta deve essere inoltrata al comune, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale o dal deposito della sentenza civile di primo grado.
3. Alla richiesta devono essere allegati: copia della sentenza, eventuale documentazione medica legale attestante le invalidità totale o temporanee, con la quantificazione del danno biologico e morale qualora non quantificati e liquidati già in sede penale, il certificato di residenza.
4. L'ufficio del comune incaricato provvede alla liquidazione del danno nella misura fissata dalla sentenza civile di primo grado o dalla sentenza penale passata in giudicato entro sessanta giorni dal deposito della domanda.
5. Se in sede civile o penale non si è proceduto alla quantificazione dei danni, l'ufficio del comune incaricato provvede alla liquidazione entro sessanta giorni dal deposito della documentazione medico-legale prodotta, con riserva di sottoporre l'interessato a visita medico-legale presso i competenti servizi della azienda sanitaria locale.
6. Se a seguito della visita di cui al comma 5 insorgono divergenze sulla valutazione dei danni e non è raggiunto un accordo transattivo tra il comune e la persona danneggiata, il giudice di pace provvede definitivamente alla valutazione
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