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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2934 |
1. È istituito l'ordine degli investigatori privati, di seguito denominato «ordine». Ad esso appartengono gli investigatori privati iscritti all'albo.
2. L'ordine è composto da un Consiglio nazionale, con sede presso il Ministero della giustizia, e da tre consigli interregionali con sede, rispettivamente, nelle città di Milano, di Roma e di Napoli, di seguito denominati «consigli dell'ordine».
3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di investigatore privato è esercitata dal Ministero della giustizia tramite il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile.
1. È diritto insopprimibile degli investigatori privati rispondere al bisogno privato di informazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali e con l'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità e della riservatezza altrui, ed è loro dovere inderogabile il rispetto della verità e della completezza dell'informazione.
2. L'investigatore privato è tenuto a rispettare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte delle notizie, a promuovere lo spirito di collaborazione tra i colleghi e
1. I consigli dell'ordine hanno la seguente giurisdizione:
a) consiglio dell'ordine di Milano, per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia;
b) consiglio dall'ordine di Roma, per l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche, il Molise, l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna;
c) Napoli, per la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.
2. I consigli dell'ordine sono formati:
a) da cinque membri se il numero degli iscritti al rispettivo albo è inferiore a 50;
b) da sette membri se il numero degli iscritti è compreso fra 51 e 99;
c) da nove membri se il numero degli iscritti è superiore a 99.
3. I membri di ciascun consiglio dell'ordine sono eletti a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dall'assemblea degli iscritti che risultano in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'ordine ai sensi dell'articolo 20.
1. L'assemblea per l'elezione dei membri del consiglio dell'ordine è convocata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per lettera raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 51.
2. L'avviso contiene l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa.
3. L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando interviene almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
1. Il presidente dell'ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti; il più anziano fra i due per iscrizione all'ordine esercita le funzioni di presidente del seggio. In caso di pari anzianità di iscrizione prevale l'anzianità di età.
2. Il segretario dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di due componenti dell'ufficio elettorale.
1. Il voto è espresso per mezzo di liste concorrenti. Non è ammesso il voto per delega.
2. Decorse due ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovano nella sala,
1. I componenti del consiglio dell'ordine restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Nel caso in cui uno dei componenti il consiglio dell'ordine venga a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti della rispettiva lista.
3. I componenti di cui al comma 2 rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ordine.
1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. Quando il reclamo investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine ed è accolto, il Consiglio nazionale dell'ordine provvede, fissando un termine non superiore ad un mese, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
1. Ciascun consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.
1. Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
b) vigila per la tutela del titolo di investigatore privato, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni;
d) adotta i provvedimenti disciplinari;
e) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
g) dispone la convocazione dell'assemblea;
h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione all'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.
1. Ogni ordine ha un revisore dei conti. Il revisore controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio dell'ordine riferendone all'assemblea.
2. L'assemblea convocata per l'elezione del consiglio dell'ordine elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti che non ricoprono o che non hanno ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo ogni anno.
1. Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo 13, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il consiglio dell'ordine di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti all'albo. In tali casi, l'assemblea è convocata
1. Il presidente e il segretario del consiglio dell'ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10, commi 2 e 3.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 13 e 14 e per quanto non ivi contemplato, si applica il disposto dell'articolo 4.
1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Consiglio nazionale dell'ordine degli investigatori privati, di seguito denominato «Consiglio nazionale».
2. Il Consiglio nazionale è composto da un rappresentante per ogni ordine interregionale e da un rappresentante del Ministero della giustizia.
3. L'elezione del Consiglio nazionale avviene ai sensi degli articoli 4 e seguenti, in quanto applicabili.
4. Ai fini dell'elezione le assemblee sono convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.
5. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di dieci giorni dalla proclamazione. In caso di
1. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Si applicano al Consiglio nazionale le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7.
1. Non si può fare parte contemporaneamente di un consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale.
2. Il componente di un consiglio dell'ordine che è nominato membro del Consiglio nazionale si intende decaduto, ove non rinunzi alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del consiglio dell'ordine.
1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Designa inoltre un iscritto affinché eserciti le funzioni di revisore dei conti.
1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli dalle norme di legge e di
a) dà parere, quando ne sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di investigatore privato;
b) coordina e promuove le attività culturali dei consigli dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
c) dà parere sullo scioglimento dei consigli dell'ordine ai sensi dell'articolo 23;
d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli all'ordine in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, dall'elenco e dal registro, di cui al capo II, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine e dei revisori dei conti;
e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, approvato dal Ministro della giustizia;
f) determina, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata dal Ministro della giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli dell'ordine dai rispettivi iscritti.
1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dalla presente legge e dalle norme di legge e di regolamento vigenti.
2. In caso di assenza od impedimento del presidente, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 2 e 3.
1. Per la validità delle sedute di un consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine, rimane in carica il consiglio uscente.
1. Il Ministro della giustizia ha l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine. Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un consiglio dell'ordine che non è in grado di funzionare regolarmente, ovvero quando è decorso il termine di legge senza che si è provveduto alla elezione del nuovo consiglio o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persiste nel violarli.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 il Ministro della giustizia nomina, scegliendolo fra gli investigatori privati iscritti all'ordine, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo consiglio dell'ordine, che ha luogo entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.
1. Presso ogni consiglio dell'ordine è istituito l'albo interregionale degli investigatori privati che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio, di seguito denominato «albo».
2. Gli investigatori privati che hanno la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti all'albo di Roma.
1. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, l'albo professionale nazionale degli investigatori privati, di seguito denominato «albo nazionale».
2. L'albo nazionale è diviso in due sezioni:
a) la prima, riguardante le persone fisiche;
b) la seconda, riguardante le persone giuridiche.
3. Per ogni iscritto alla prima sezione dell'albo nazionale sono indicati il nome, il cognome, la data di nascita, il comune di residenza o domicilio, il luogo dove si svolge l'attività. Per le società iscritte alla seconda sezione sono indicati la ragione o la denominazione sociale, il tipo di società, la sede statutaria e le eventuali sedi secondarie,
1. All'albo sono annessi l'elenco degli investigatori privati di nazionalità straniera di cui all'articolo 33, nonché il registro dei praticanti investigatori.
1. Per ottenere l'iscrizione all'albo come persona fisica è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
d) non avere riportato condanna per delitti per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
f) avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale;
g) avere svolto continuativamente la pratica investigativa per almeno ventiquattro mesi;
h) avere sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 30;
i) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. Salvo il disposto della lettera d) del comma 1, nel caso di condanna che non comporta interdizione dai pubblici uffici, o nel caso in cui questa è cessata, il consiglio dell'ordine può concedere l'iscrizione all'albo solo se, vagliate tutte le circostanze e in particolare la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritiene che il richiedente è meritevole dell'iscrizione.
3. Per ottenere l'iscrizione all'albo come persona giuridica, è necessario che la società sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;
b) l'oggetto sociale deve essere limitato all'attività di investigazione privata con esclusione di altra attività che non persegue direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;
c) il presidente o chiunque ha la legale rappresentanza deve essere iscritto all'albo e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di investigatore privato;
d) essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte all'albo;
e) avere stipulato la polizza di cui al comma 1, lettera f).
4. Le società di investigazione privata devono preporre alle loro attività persone fisiche provviste ciascuna dei requisiti richiesti dal comma 1.
1. La domanda di iscrizione all'albo come persona fisica deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di residenza, di cittadinanza e casellario giudiziale;
c) dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 32.
2. La domanda di iscrizione all'albo come persona giuridica deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché prova dell'avvenuto loro deposito presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione;
b) certificato attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
c) elenco degli amministratori, dei rappresentanti legali e dei gestori della società.
1. L'iscrizione è deliberata dal competente consiglio dell'ordine entro due mesi dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente
1. L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), consiste in una prova scritta e in una prova orale di tecnica e pratica di investigazione integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia della investigazione privata.
2. Le materie oggetto dell'esame scritto e del colloquio sono:
a) cultura generale;
b) elementi di diritto e di procedura penale;
c) princìpi sull'attività di pubblica sicurezza;
d) nozioni di diritto commerciale e industriale.
3. Sono esonerati dalla prova di idoneità:
a) coloro che, già iscritti all'albo, chiedono nuovamente l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
b) coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in una società investigativa o hanno per lo stesso periodo
c) coloro che sono stati autorizzati all'esercizio dell'attività di investigatore privato ai sensi della legislazione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modalità di svolgimento dell'esame, con cadenza biennale, sono determinate con decreto del Ministro della giustizia.
1. Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione di investigatore privato e che hanno compiuto diciotto anni di età.
2. La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione dell'investigatore privato presso cui si deve svolgere la pratica ai sensi dell'articolo 32, comprovante l'effettivo inizio della pratica stessa.
1. La pratica investigativa è svolta presso un investigatore o una società di investigazione. Dopo ventiquattro mesi, il praticante può chiedere il rilascio di una dichiarazione motivata sull'attività svolta, per i fini di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c).
2. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni al registro.
1. Possono essere iscritti all'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 26 i
1. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente a più di un albo. In caso di cambiamento di residenza, l'investigatore
1. Il consiglio dell'ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana. In tale secondo caso, l'investigatore è iscritto, su domanda, nell'elenco speciale per gli stranieri di cui all'articolo 26, qualora ricorrono le condizioni previste dall'articolo 33.
1. Sono cancellati dall'albo coloro che hanno riportato condanne penali che importano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Nel caso di condanna che importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.
3. Nel caso di condanna penale che non importa la pena accessoria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il consiglio dell'ordine inizia un procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 46.
1. L'investigatore privato è cancellato dall'albo o dall'elenco speciale di cui all'articolo
1. L'investigatore privato cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale di cui all'articolo 26, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 38, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'articolo 29.
1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di investigatore
1. Agli effetti della presente legge è investigatore privato chi esercita professionalmente e continuativamente, anche se non esclusivamente:
a) attività di sicurezza, quali consulenza e studio sulle misure da adottare per la protezione di aziende e di patrimoni, nonché per la difesa della proprietà industriale e commerciale;
b) ricerche ed informazioni per conto di privati;
c) investigazioni per conto di terzi al fine della raccolta di elementi probatori e della loro valutazione, in sede giudiziaria o arbitrale.
1. Non è consentita la contemporanea iscrizione all'albo ed agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli agenti di cambio, dei ragionieri e periti commerciali, nonché degli agenti di assicurazione.
2. Gli investigatori privati che esercitano la loro attività nell'ambito di persone giuridiche possono operare esclusivamente in nome e per conto della società da cui dipendono.
1. I criteri e i modi per la determinazione del compenso spettante al professionista
1. Gli investigatori privati possono opporre il segreto professionale in sede di testimonianza, nel procedimento penale e in quello civile, su quanto appreso in relazione ad un incarico di indagine, negli stessi limiti consentiti al consulente tecnico delle parti.
1. Gli iscritti all'albo, all'elenco speciale o al registro, di cui al capo II, che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettono la propria reputazione
1. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.
2. Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine competente ai sensi del comma 1, il procedimento disciplinare è rimesso al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.
1. L'astensione e la ricusazione dei componenti del consiglio dell'ordine sono disciplinate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
2. Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide il consiglio dell'ordine competente.
3. Se, a seguito di astensioni e di ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio dell'ordine rimette gli atti al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.
4. Il consiglio dell'ordine competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.
1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio dell'ordine competente, previa audizione dell'incolpato assistito da un difensore. Esse sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo.
1. L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo dell'investigatore privato all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando è conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del consiglio dell'ordine.
2. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente del consiglio dell'ordine e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
3. Entro il mese successivo, l'investigatore privato al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
1. La censura, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.
1. La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta ha compromesso la dignità professionale.
1. La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta ha gravemente compromesso la dignità professionale.
1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al consiglio dell'ordine competente.
2. Il consiglio dell'ordine, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di un mese per essere sentito nelle sue discolpe.
3. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensivi.
1. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta. Essi devono essere motivati e sono notificati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese dalla deliberazione.
1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento o di non luogo a procedere o il decreto di condanna.
3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguire nei modi di cui all'articolo 54, nonché dalle discolpe presentate per iscritto all'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato oltre la metà.
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che hanno concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.
1. L'investigatore privato radiato dall'albo o dall'elenco speciale di cui all'articolo 26 a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, decorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
2. Il consiglio dell'ordine competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 54.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione o alla cancellazione
1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero, il quale comunica per iscritto le sue conclusioni.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54.
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale, pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro di cui al capo II e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro un mese, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede il consiglio stesso.
1. Le deliberazioni di cui all'articolo 59 possono essere impugnate, nel termine di un mese dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha
1. Il tribunale e la corte d'appello competenti provvedono ai sensi dell'articolo 60, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.
2. Le sentenze sono notificate a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
1. Avverso le sentenze della corte d'appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, da parte del procuratore generale competente e degli interessati, nel termine di due mesi dalla notifica.
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