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PDL 5807-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5807-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentato il 27 aprile 2005

(Relatore: BRUNO)


NOTA: Il presente stampato contiene il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 5807. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 maggio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo proposto dal Governo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5807
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 5807 e rilevato che:

              esso reca, nei primi tre commi dell'articolo 1, un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a modificare la ripartizione territoriale dei seggi per l'elezione della Camera e dei Senato (in conseguenza dell'istituzione della Circoscrizione Estero), dettando una disciplina applicabile per le prime elezioni politiche successive al decreto medesimo, ed esclusivamente qualora vi sia lo scioglimento anticipato del Parlamento e non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi elettorali; a tale ambito non appare invece pienamente riconducibile il comma 4 dell'articolo 1, concernente invece la ridefinizione di due termini relativi al procedimento elettorale (in particolare, viene ampliato da 45 a 50 giorni il termine che deve decorrere dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi elettorali all'effettivo svolgimento delle elezioni; viene invece diminuito da 60 a 50 giorni il termine - previsto peraltro nel regolamento di attuazione della legge sul voto degli italiani all'estero - per la comunicazione, da parte del Ministero dell'interno nei confronti di quello degli affari esteri, dell'elenco degli aventi diritto al voto);

              sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti legge, il provvedimento in esame presenta profili problematici, in quanto contiene norme in materia elettorale in difformità con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988; tale circostanza, peraltro, non infrequente in relazione all'esigenza di consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (come ad esempio i decreti legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005), suscita nel caso di specie perplessità ancora maggiori, in quanto reca disposizioni sulla ripartizione dei seggi delle Assemblee elettive;

              non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione.

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

 

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              si sopprima la parte dell'articolo 1, comma 4, ove si prevede la diminuzione a 50 giorni del termine, previsto dal regolamento di attuazione della legge sul voto degli italiani all'estero, per la comunicazione, da parte del Ministero dell'interno nei confronti di quello degli Affari Esteri, dell'elenco degli aventi diritto al voto, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare il contenuto di una disposizione presente in un provvedimento di rango subordinato.

        Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

              sia valutata dalla Commissione l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento al fine di integrare con il riferimento al contenuto del comma 4 dell'articolo 1 (ovvero alla modifica di termini del procedimento elettorale), in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere «corrispondente al titolo»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 3 - ove si indicano in modo esplicito le norme per le elezioni della Camera e del Senato e quelle relative al voto degli italiani all'estero che sono oggetto di deroga (ovvero l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di citare espressamente anche il decreto legislativo n. 536 del 1993, che ha determinato i collegi uninominali per l'elezione della Camera, atteso che la previsione contenuta nella lettera a) del comma in esame determina una deroga alla suddetta disciplina generale.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare del limite di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti legge.


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