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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5845 |
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende affrontare una realtà triste e particolarmente sentita dall'opinione pubblica. La pedofilia, ovvero lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, è un delitto ripugnante e purtroppo un tema di estrema attualità. I crimini commessi sui minori suscitano in noi emozioni profonde e concordiamo tutti sulla necessità di combatterli con tutti i mezzi a disposizione della collettività. Dati recenti parlano di circa due milioni di bambini vittime di questo tipo di reato profondamente offensivo della dignità della persona nonché dello sviluppo della personalità e capace di compromettere in modo irreparabile la vita delle vittime. Quasi ogni giorno i giornali pubblicano notizie su nuovi fatti scandalosi avvenuti nell'ambito familiare, scolastico o via INTERNET, e riportano gli appelli di associazioni nazionali ed internazionali per attivarsi finalmente verso una lotta contro la pedofilia più efficace.
1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici»;
b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro».
1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici»;
b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa da 70.000 euro a 500.000 euro»;
c) al quarto comma, le parole: «fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con la multa da 8.000 euro a 40.000 euro».
1. All'articolo 600-quater del codice penale le parole: «fino a tre anni o con la
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale le parole: «da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni e con la multa da 40.000 euro a 400.000 euro».
1. Le disposizioni di cui agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale non si applicano ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, come modificati dalla presente legge.
1. Ai fini del riconoscimento precoce della violenza o dello sfruttamento sessuale subiti dai minori, è istituita nelle scuole di ogni ordine e grado la figura professionale dello psicologo scolastico.
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