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PDL 5845

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5845



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, COLLÈ, DETOMAS

Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia

Presentata il 17 maggio 2005

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende affrontare una realtà triste e particolarmente sentita dall'opinione pubblica. La pedofilia, ovvero lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, è un delitto ripugnante e purtroppo un tema di estrema attualità. I crimini commessi sui minori suscitano in noi emozioni profonde e concordiamo tutti sulla necessità di combatterli con tutti i mezzi a disposizione della collettività. Dati recenti parlano di circa due milioni di bambini vittime di questo tipo di reato profondamente offensivo della dignità della persona nonché dello sviluppo della personalità e capace di compromettere in modo irreparabile la vita delle vittime. Quasi ogni giorno i giornali pubblicano notizie su nuovi fatti scandalosi avvenuti nell'ambito familiare, scolastico o via INTERNET, e riportano gli appelli di associazioni nazionali ed internazionali per attivarsi finalmente verso una lotta contro la pedofilia più efficace.
      A tale proposito è bene tener presente che la difesa dell'integrità psico-fisica dei minori da ogni forma di sfruttamento sessuale non è solamente un atto ad essi incontestabilmente dovuto, ma si caratterizza come l'esaltazione dei valori che ispirano la società e la convivenza civile.
      Le modifiche apportate al corpus delle norme su questo crimine orrendo sono orientate verso una maggiore prevenzione e repressione prevedendo pene più severe. Con ciò si auspica di predisporre una tutela più efficace ai soggetti più deboli e indifesi della nostra società, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicofisico, spirituale, morale e sociale.
      Sotto il profilo della prevenzione l'articolo 6 della proposta di legge prevede
 

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l'istituzione dello psicologo scolastico. Infatti, tale figura professionale è in grado di interpretare i sintomi di disagio manifestati dai minori colpiti, scoprendo e prevenendo in tal modo casi di abusi sessuali e offrendo un aiuto competente non solo alle stesse vittime ma anche alle loro famiglie, nell'affrontare la situazione e nell'individuare i responsabili.
      Riguardo alla repressione, la presente proposta di legge prevede un generale inasprimento delle pene previste dal codice penale per questo tipo di reato. In particolare sia la reclusione che la multa stabilite per la prostituzione minorile (articolo 1), per la pornografia minorile (articolo 2), per la diffusione di materiale pornografico (articolo 3) e per le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 4) sono aumentate. Al fine di evitare che i responsabili di questi reati offensivi della dignità della persona scontino pene ridotte a un minimo irrisorio e per sottolineare il ripudio sociale, l'articolo 5 esclude la possibilità di chiedere il procedimento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comunemente denominato patteggiamento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro».

Art. 2.
(Pornografia minorile).

      1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici»;

          b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa da 70.000 euro a 500.000 euro»;

          c) al quarto comma, le parole: «fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con la multa da 8.000 euro a 40.000 euro».

Art. 3.
(Detenzione e diffusione
di materiale pornografico).

      1. All'articolo 600-quater del codice penale le parole: «fino a tre anni o con la

 

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multa non inferiore a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni o con la multa non inferiore a 8.000 euro».

Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale le parole: «da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni e con la multa da 40.000 euro a 400.000 euro».

Art. 5.
(Divieto di applicazione della pena su richiesta delle parti).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale non si applicano ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, come modificati dalla presente legge.

Art. 6.
(Istituzione dello psicologo scolastico).

      1. Ai fini del riconoscimento precoce della violenza o dello sfruttamento sessuale subiti dai minori, è istituita nelle scuole di ogni ordine e grado la figura professionale dello psicologo scolastico.


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