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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5806 |
1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella libertà di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza, secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
2. La presente legge, nel rispetto dei princìpi e delle norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio del vettore e nel rispetto dei princìpi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario, disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autovetture con conducente.
3. Ai sensi della presente legge costituisce distorsione della concorrenza, nell'ambito della medesima regione, l'utilizzo di autovetture acquistate con sovvenzioni pubbliche, di cui non può beneficiare la totalità delle imprese o delle ditte che svolgono attività di noleggio di autovetture con conducente.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, è di garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro;
c) la equiparazione dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autovetture con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.
2. Per attività di noleggio di autovetture con conducente si intende il servizio che si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, o con entrambe le modalità.
3. Le imprese di autonoleggio in possesso di regolare autorizzazione possono aprire sedi secondarie all'interno della medesima regione nella quale già figurano iscritte all'albo delle imprese. Per aprire sedi secondarie al di fuori della regione che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa deve richiedere l'iscrizione all'albo della regione dove intende aprire una sede secondaria, secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. I veicoli di cui al comma 1 sono autorizzati a fruire delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i vettori addetti al servizio pubblico di trasporto di persone.
1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione;
c) delle caratteristiche del documento di viaggio, che certifichi il tipo di prestazione e la richiesta effettuata dal cliente, nonché il rispetto, per i conducenti, della normativa nazionale o comunitaria sui tempi di guida e di riposo.
1. Spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza, al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese esercenti l'attività di noleggio di autovetture con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte; di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida; di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento delle imprese sul mercato.
2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti a:
a) stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, nonché per l'iscrizione al proprio albo regionale delle imprese che hanno la sede principale in altra regione;
b) fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, che interessano il settore del noleggio di autovetture con conducente.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autovetture con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello nazionale o comunitario, le regioni istituiscono l'albo regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autovetture con conducente e provvedono a trasmettere annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese di noleggio di autovetture con conducente titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autovetture in dotazione, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autovetture con conducente aventi sede sul territorio italiano.
1. L'attività di noleggio di autovetture con conducente, come definita dall'articolo 2, comma 2, è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, ai sensi del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, di apposita autorizzazione da parte delle regioni, o degli enti locali allo scopo delegati, in cui le medesime imprese hanno la sede legale o la organizzazione aziendale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per l'accesso alla professione di
1. I conducenti adibiti al servizio di noleggio di autovetture con conducente devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo le disposizioni di legge e possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali di lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese, consorzi e cooperative, titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazione di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione nel libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autovettura con conducente in capo all'impresa contravventrice, per l'adozione degli eventuali ed ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.
1. Le autorizzazioni di noleggio di autovetture con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia, purché le imprese titolari svolgano regolarmente, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di noleggio di autovetture con conducente e risultino
1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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