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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2776 |
a) tutti i lavoratori che sono stati esposti sono soggetti del diritto a qualsiasi categoria siano appartenuti o appartengano;
b) non esistono limiti temporali nel calcolo degli anni di prepensionamento: l'unico limite è l'esposizione avvenuta;
c) il diritto acquisito dai lavoratori cui i benefìci sono stati riconosciuti non può più essere revocato;
d) il calcolo dei benefìci spettanti è stabilito moltiplicando l'intero periodo lavorativo per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni;
e) la certificazione dell'esposizione è affidata ai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria locale che vengono adeguati nell'organico e nella strumentazione. 1. La presente legge definisce la normativa relativa alla sorveglianza sanitaria a tutela dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto, all'informazione sui diritti riconosciuti ai medesimi cittadini e lavoratori, e sugli obblighi posti a carico degli operatori sanitari interessati, e stabilisce i benefìci previdenziali per i lavoratori medesimi.
1. In ogni regione, ove non risulti già costituito, è istituito il registro regionale dei tumori presso il capoluogo di provincia della regione medesima. A tale fine la giunta regionale stipula una convenzione con il laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'Istituto superiore di sanità, sentita l'Associazione italiana registri tumori. Il registro è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Nell'ambito del registro regionale dei tumori è istituito un apposito elenco regionale dei mesoteliomi. L'elenco di cui al presente articolo è tenuto da una unità operativa autonoma composta da un epidemiologo dirigente, un medico del lavoro e un segretario amministrativo. Entro sei mesi dalla istituzione del registro regionale dei tumori e dell'elenco regionale dei
1. Presso il servizio o l'unità operativa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di ciascuna azienda sanitaria locale (ASL) è istituito il registro dei lavoratori esposti all'amianto e alle fibre minerali artificiali. Il servizio si avvale di tutte le fonti che possono fornire le informazioni necessarie, quali le aziende, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni, i sindacati e i soggetti esposti o ex esposti interessati.
1. Presso ogni ASL è istituito il registro degli edifici contenenti amianto e dei siti contaminati da amianto.
1. Hanno diritto a ottenere i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito del comma 4 del presente articolo, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.
«8. Per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle
1. È istituita la conferenza regionale annuale sull'amianto per verificare lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia, la condizione epidemiologica della popolazione relativamente alle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di realizzazione delle bonifiche nei siti in cui è presente l'amianto e lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto. La conferenza è indetta a cadenza annuale.
1. Presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL, ogni servizio o unità operativa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro provvede, sulla base di un protocollo, adottato a livello regionale, alla sorveglianza sanitaria dei cittadini e dei lavoratori esposti o ex esposti all'amianto del territorio di competenza.
1. Ogni regione garantisce ai lavoratori e ai cittadini esposti o ex esposti all'amianto che sono stati colpiti da malattie correlabili a tale esposizione, ovvero alle loro famiglie in caso di decesso dell'interessato, il patrocinio nonché l'assistenza gratuita di un medico legale, al fine di fornire informazioni sulle procedure per gli indennizzi e i risarcimenti, di assistere coloro che intendano presentare ricorsi per l'ottenimento di indennizzi, rendite, risarcimento del danno biologico e riconoscimento dei benefìci previdenziali
1. La regione attua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
a) alla popolazione;
b) ai lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;
c) ai medici di medicina generale e ai medici ospedalieri i quali, in caso di diagnosi di malattie asbestocorrelate, sono tenuti all'obbligo di referto e di denuncia di malattia professionale.
2. I contenuti del piano di informazione sono finalizzati a diffondere la conoscenza dei diritti stabiliti dalla legislazione vigente in materia di protezione, tutela e prevenzione dell'esposizione all'amianto e, in particolare, dalla presente legge.
1. È istituita la commissione regionale permanente sull'amianto al fine di monitorare lo stato di attuazione della normativa vigente in materia e di organizzare la conferenza regionale sull'amianto di cui all'articolo 7. La commissione è composta da nove membri, di cui un terzo amministratori pubblici della regione, delle ASL e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, un terzo operatori della prevenzione, dell'epidemiologia e degli istituti universitari di medicina del lavoro, e un terzo rappresentanti delle organizzazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto maggiormente rappresentative a livello regionale.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
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2. La regione definisce l'apposita modulistica per raccogliere i dati relativi ai lavoratori esposti e le informazioni su ciascuno dei medesimi.
2. Il registro è tenuto e compilato dal servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL competente, che è autorizzato ad assumere allo scopo un operatore laureato a tempo pieno.
3. Nel registro sono annotati gli edifici e i siti che, a qualunque titolo, contengono amianto con l'indicazione del luogo dove esso è presente, del tipo di amianto, del grado di conservazione, della quantità presunta, del rischio di dispersione delle fibre e del livello di priorità nella bonifica.
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4. Chiunque può fornire informazioni al registro e chiedere l'iscrizione di edifici o di siti nei quali è stata riscontrata la presenza di amianto mediante apposita verifica.
2. Si considerano esposti all'amianto i lavoratori impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché i lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché i lavoratori esposti all'amianto indirettamente per vicinanza, purché siano in grado di dimostrare l'esposizione.
3. La certificazione dell'esposizione all'amianto spetta al servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. L'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
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5. I benefìci previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992.
6. Restano confermati i benefìci già riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. La conferenza di cui al comma 1 dedica un'apposita sezione all'audizione dei lavoratori, dei pensionati, nonché di ogni altro soggetto esposti o ex esposti all'amianto e al fine di valutare lo stato di attuazione della normativa vigente in materia.
3. La conferenza di cui al comma 1 è indetta dalla regione e organizzata dalla commissione regionale sull'amianto di cui all'articolo 11.
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2. Si intendono per lavoratori esposti i lavoratori addetti ad operazioni di manipolazione dell'amianto a scopo di individuazione dei siti, di bonifica e di smaltimento. Sono altresì considerati esposti i cittadini che si sono trovati o si trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è presente l'amianto.
3. Si intendono per lavoratori ex esposti i lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto in modo diretto o indiretto.
4. La sorveglianza sanitaria può essere proposta d'ufficio dal servizio o dall'unità operativa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro a coloro che si ritiene siano o siano stati esposti all'amianto, ovvero può essere richiesta dal singolo interessato.
5. Il servizio o l'unità operativa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro adotta per ciascun soggetto un libretto sanitario recante l'indicazione dei fattori di rischio. Il libretto, in particolare, reca l'anamnesi lavorativa e sanitaria nonché gli esami, le analisi e le eventuali prescrizioni terapeutiche. Una copia del libretto è rilasciata all'interessato.
6. Il protocollo di cui al comma 1 è adattato alle diverse tipologie degli utenti, conformemente al tipo di lavorazione che svolgono o hanno svolto e all'esposizione ambientale subita.
7. La sorveglianza sanitaria prevista dal presente articolo è attuata mediante l'utilizzazione delle metodologie diagnostiche offerte dalla ricerca tecnica più avanzata.
8. Il servizio o l'unità operativa di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
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9. La sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo si applica altresì ai lavoratori esposti ed ex esposti a fibre minerali artificiali.
10. La sorveglianza sanitaria sui soggetti di cui al presente articolo è attuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La regione attribuisce un contributo da 25.822,84 a 51.645,69 euro ai soggetti di cui al comma 1 ovvero, in caso di decesso dell'interessato, alle loro famiglie. Il contributo è concesso previa richiesta di indennizzo o di risarcimento all'INAIL o al responsabile dell'esposizione all'amianto presentata dai medesimi soggetti, fatta salva l'ipotesi di manifesta e documentata impossibilità.
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2. La commissione adotta un proprio statuto ed elegge al suo interno un presidente fra i rappresentanti dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
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Frontespizio
Relazione
Progetto di Legge