PDL 5776
XIV LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5776
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VIGNI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PAPPATERRA, PIGLIONICA, SANDRI, VIANELLO, ZUNINO
Modifica alla disciplina dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici
Presentata il 12 aprile 2005
Onorevoli Colleghi! - L'intervento della giurisprudenza ha profondamente alterato l'assetto istituzionale della camera arbitrale per i lavori pubblici, di seguito denominata «camera arbitrale» provocando un vuoto nella disciplina normativa dell'istituto arbitrale, tale da rendere incerta la sorte dei numerosi giudizi definiti o in corso di definizione presso la camera arbitrale medesima (oltre 400). Risulta evidente il pregiudizio dei molteplici interessi coinvolti, con prevedibile ulteriore incremento del contenzioso e aumento dei costi per le stazioni appaltanti.
Al fine di ovviare alla perdurante situazione di grave e dannosa incertezza che lascia senza regole un così delicato settore si presenta questa proposta di legge. La complessità della materia della definizione delle controversie nei lavori pubblici richiede infatti un meditato riassetto legislativo.
Sintetizziamo il problema. L'articolo 32 della legge quadro in materia di lavori pubblici, legge 11 febbraio 1994, n. 109, escludeva, nella originaria versione, il ricorso all'arbitrato, previsto invece con la modifica del 1995 (Merloni-
bis) nella forma «libera» ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile. Ma questo modello, ben poco conciliabile con la specialità della materia e del tutto estraneo ad una ultrasecolare tradizione legislativa di segno contrario, non ebbe pratica attuazione. Con la legge 18 novembre 1998, n. 415 (Merloni-
ter) fu sostituito con un arbitrato (facoltativo e) «amministrato» dalla camera arbitrale: organo appositamente istituito presso l'Autorità di vigilanza, in posizione di autonomia; venne inoltre prevista la necessità di «requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro». A completare il disegno normativo intervenne poi il regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, fra l'altro,
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prevede la formazione e tenuta di un albo degli arbitri camerali nel cui ambito e «sulla base di criteri oggettivi e predeterminati» la camera arbitrale sceglie il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio.
Si noti che su tale sistema, il quale ha dato ottima prova, si era pronunciata favorevolmente - nell'
iter formativo del suddetto regolamento - l'Adunanza generale del Consiglio di Stato in sede consultiva, osservando che «la creazione di una Camera arbitrale e l'istituzione di un albo dei soggetti che possono essere presidenti del collegio arbitrale, costituisce una grossa apertura verso la trasparenza in ordine alla composizione dei collegi consentendo il controllo della collettività sul numero degli incarichi conferiti e sul modo in cui essi vengono svolti».
La riforma, in effetti, trae fondamento dalla avvertita esigenza di ridare all'istituto funzionalità e trasparenza, evitando le distorsioni e gli abusi che erano stati registrati nel precedente sistema. Ed è proprio in tale prospettiva che la camera arbitrale ha ben operato come schermo istituzionale tra le parti e gli arbitri, per meglio garantirne l'indipendenza e la terzietà del giudizio, con riferimento, principalmente, a quelle situazioni per le quali erano stati lamentati nel precedente sistema abusi e condizionamenti.
Senonché, a conclusione di un giudizio
inter alios e senza il contraddittorio dell'Autorità di vigilanza, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con sentenza n. 6335 del 17 ottobre 2003, ha annullato l'articolo 150, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 «nella parte in cui sottrae alla libera determinazione delle parti la scelta del terzo arbitro con funzioni di presidente attribuendola alla Camera arbitrale». L'annullamento della disposizione secondo la sentenza, comporta il venir meno anche delle norme relative alla formazione dell'Albo degli arbitri della camera arbitrale (articolo 151, comma 5 e comma 7, quest'ultimo limitatamente agli arbitri) nonché alla durata delle iscrizioni e alle incompatibilità conseguenti all'iscrizione stessa (articolo 151, comma 8, sempre limitatamente agli arbitri).
Tale decisione, come detto, ha provocato un vuoto normativo che ostacola il corretto funzionamento della camera arbitrale anche in rapporto a compiti specificamente impartitile per legge, rendendo dubbia la sorte dei numerosi giudizi definiti o in corso presso la camera arbitrale medesima.
Pertanto, come già richiesto dall'Autorità di vigilanza sin dall'atto di segnalazione inviato al Governo e al Parlamento in data 6 novembre 2003, non è più procrastinabile un intervento legislativo che ponga rimedio alla caotica situazione mediante una disciplina che, senza contraddire a quanto deciso dal Consiglio di Stato, si mantenga, tuttavia, in linea con le scelte legislative già operate con l'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e ribadite con l'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443.
L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 con le integrazioni che si ritengono necessarie al fine di ovviare a quanto sopra esposto.
In particolare, viene ripristinato, non senza opportuni adattamenti, l'Albo degli arbitri camerali. Una misura, questa che è in coerenza con una scelta già operata dal legislatore con l'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. È previsto che l'Albo sia composto da due tipologie di iscritti: i soggetti di cui alla lettera
a) del comma 1-
ter (magistrati amministrativi e contabili, avvocati, magistrati e procuratori dello Stato) sono iscritti all'Albo di diritto, a semplice richiesta, data l'attività esercitata che garantisce di per sé i requisiti necessari; tutti gli altri devono invece presentare un
curriculum che consenta alla camera arbitrale di verificarne i requisiti, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento.
Per rendere, poi, uniforme il sistema e stante la specialità dell'arbitrato in esame
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appare opportuno riconoscere alla camera arbitrale anche il potere di nominare l'arbitro della parte che non provvede direttamente, attualmente riservato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 ai presidenti dei tribunali. Con l'accorgimento, in ogni caso, di contenere comunque la scelta, come del resto già dispone il comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994, nell'ambito di soggetti appartenenti a specifiche categorie professionali che danno garanzia di adeguata competenza e di indiscussa moralità come individuate dal medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
Si mantiene la gestione dell'arbitrato alla camera arbitrale, anche nel caso di indicazione diretta delle parti del presidente del collegio, che, comunque, va effettuata indicando un soggetto iscritto all'Albo. Tale soluzione sembra imprescindibile perché è l'unica coerente con il già definito sistema; ed è l'unica che garantisce l'esigenza di trasparenza voluta dal legislatore il quale, proprio per la peculiarità del settore e degli interessi generali gestiti, ha inteso ipotizzare un arbitrato di tipo «amministrato» con il quale è incompatibile il riconoscimento di un'assoluta autonomia delle parti sottratta a ogni forma di controllo.
Con l'articolo 2, recante disposizioni transitorie, si provvede a una doverosa sanatoria di situazioni procedurali, altrimenti di dubbia regolarità formale e fonte a loro volta di ulteriore contenzioso dagli esiti imponderabili: situazioni che meritano di essere sanate perché consequenziali al disorientamento in cui si è venuta a trovare l'utenza a causa del vuoto normativo provocato dal giudicato di annullamento e che, solo con il presente provvedimento, potrà essere colmato. Si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 31-
bis e 32 della legge n. 109 del 1994 anche ai contenziosi derivanti dall'esecuzione delle opere relative al terremoto in Campania e in Basilicata.
Con l'articolo 3 si dispone l'abrogazione di alcune norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, conseguenti alle nuove disposizioni introdotte alla legge n. 109 del 1994. In particolare, si prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 150 e del comma 11 dell'articolo 151 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999: tale abrogazione, come risulta dalla esperienza acquisita, è ben vista da tutti poiché elimina una inutile, farraginosa e ingiustificabile sovrastruttura di contabilità pubblica per obbligazioni pecuniarie di natura esclusivamente privata (qual è il debito delle parti verso gli arbitri per il corrispettivo loro dovuto). In tale modo si viene a semplificare il servizio, riducendo notevolmente i tempi d'attesa per la riscossione del credito ed evitando una dannosa dispersione di pubblica e di privata ricchezza.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica alla disciplina dei
giudizi arbitrali nei lavori pubblici).
1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono istituiti l'Albo degli arbitri e, al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali, l'Albo dei periti. Gli Albi sono tenuti dalla camera arbitrale per i lavori pubblici.
1-ter. Possono essere iscritti all'Albo degli arbitri:
a) i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori e gli avvocati dello Stato in attività di servizio, nonché i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione;
b) gli avvocati iscritti agli Albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori;
c) i dirigenti generali di prima fascia della pubblica amministrazione, in servizio o a riposo, aventi particolari competenze in materia di lavori pubblici;
d) i tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi Albi;
e) i professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza in materia di lavori pubblici.
1-quater. I soggetti appartenenti alla categoria di cui al comma 1-ter, lettera a), sono iscritti all'Albo a richiesta. I soggetti appartenenti alle categorie di cui al medesimo comma 1-ter, lettere b), c), d) ed e), devono possedere i requisiti soggettivi e di
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professionalità fissati in linea generale dalla camera arbitrale, e sono iscritti all'Albo degli arbitri a domanda, corredata dal
curriculum e dalla documentazione stabilita dalla camera arbitrale. L'iscrizione all'Albo degli arbitri non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, comunque, la camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti per l'iscrizione.
1-quinquies. Possono essere iscritti all'Albo dei periti i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma
1-ter, lettera
d), i dottori commercialisti nonché i laureati in geologia. Tali soggetti devono possedere i requisiti soggettivi e di professionalità fissati in linea generale dalla camera arbitrale e sono iscritti all'Albo dei periti a domanda, corredata dal
curriculum e dalla documentazione stabilita dalla camera arbitrale. L'iscrizione all'Albo dei periti non ha limiti di durata temporale; ogni tre anni, comunque, la camera arbitrale verifica il permanere per ciascuno degli iscritti dei requisiti soggettivi e di professionalità richiesti per l'iscrizione».
2. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: «comma 2, lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere a) e b)».
3. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il collegio arbitrale è costituito da tre membri, due dei quali nominati dalle parti, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nell'atto di resistenza alla stessa, scelti tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici. Se la parte nei cui confronti è stata proposta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina dell'arbitro provvede la camera arbitrale scegliendolo tra i soggetti iscritti all'Albo degli arbitri di cui al comma 1-bis.
3-ter. A iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri
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sono trasmessi alla camera arbitrale affinché la stessa provveda alla nomina del terzo arbitro. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio è nominato dalla camera arbitrale su indicazione concorde degli arbitri di parte o su indicazione concorde delle parti. L'indicazione deve riferirsi a uno dei soggetti iscritti all'Albo di cui al comma 1-
bis. Ove arbitro di parte sia stato nominato un magistrato amministrativo, un magistrato contabile, un avvocato o un procuratore dello Stato, in servizio o a riposo, non può essere nominato presidente del collegio un soggetto appartenente alla medesima categoria professionale. Parimenti non possono essere nominati presidenti del collegio arbitrale gli avvocati dello Stato ove una delle parti in giudizio sia patrocinata dall'Avvocatura dello Stato.
3-quater. La camera arbitrale fissa la misura e le modalità del deposito in acconto del corrispettivo dovuto per il funzionamento del collegio. Essa provvede su richiesta della parte più diligente, che dimostra l'avvenuta nomina del terzo arbitro e indica il valore della controversia. Eseguito l'integrale versamento del deposito in acconto, la costituzione del collegio arbitrale, su convocazione del suo presidente, ha luogo non oltre i successivi trenta giorni.
3-quinquies. La camera arbitrale determina, in conformità alla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, il corrispettivo dovuto dalle parti per il compenso agli arbitri, nonché per il funzionamento del collegio arbitrale, e le modalità di pagamento delle somme dovute dalle parti ai componenti del collegio arbitrale e al segretario. L'ordinanza non impugnabile di liquidazione costituisce titolo esecutivo.
3-sexies. All'atto del deposito del lodo presso la camera arbitrale va corrisposta all'Autorità di cui all'articolo 4 una somma pari al 2 per mille del valore della relativa controversia, a titolo di spese di funzionamento della medesima Autorità. Tale somma è a carico delle parti nella ripartizione
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stabilita dal collegio arbitrale nel lodo».
Art. 2.
(Disposizioni transitorie).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
2. Fino alla istituzione dell'Albo degli arbitri, di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, le parti nominano il terzo arbitro scegliendolo tra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici. In caso di mancato accordo tra le parti, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici scegliendo il terzo arbitro nell'Albo già istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
3. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e i lodi vengano depositati presso la camera arbitrale per i lavori pubblici. All'atto del deposito va corrisposta una somma in misura doppia rispetto quella prevista dall'articolo 32, comma 3-sexies, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
4. È altresì fatta salva la legittimità dei lodi già depositati presso la camera arbitrale per i lavori pubblici e delle nomine del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, già operate dalla stessa camera arbitrale anteriormente al 17 ottobre 2003.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano
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anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della parte II della legge 14 maggio 1981, n. 219, a eccezione del comma 1-
ter del citato articolo 31-
bis della legge n. 109 del 1994, per il caso previsto dal comma 1, lettera
e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.
Art. 3.
(Abrogazione di norme).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 150, e i commi 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.