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PDL 5802

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5802



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Ordinamento della professione di guida turistica

Presentata il 21 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che riflette esigenze fortemente sentite ed espresse nelle passate legislature con vari progetti di legge presentati in Parlamento fin dal 1993, mira alla tutela degli interessi pubblicistici connessi all'esercizio della professione di guida turistica.
      Con l'adozione di un nuovo ordinamento della professione, che istituisce il relativo Ordine professionale per l'autogoverno e per l'autodisciplina della categoria, al quale affidare la tenuta degli albi professionali che sostituiranno gli elenchi e gli albi affidati alle regioni e alle province, avranno maggiore tutela la professionalità e la deontologia dell'informazione, in linea con i princìpi della normativa comunitaria sulla tutela dei diritti del consumatore e della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, sui viaggi «tutto compreso» e, soprattutto, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e dei valori ideali che rappresenta, interesse primario e costituzionale dello Stato italiano, in linea con i princìpi, in particolare il principio 5, della Carta internazionale del turismo culturale adottata dalla XII Assemblea generale dell'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) a Mexico, nell'ottobre 1999.
      Si è ritenuto opportuno specificare più dettagliatamente l'oggetto della professione per meglio evidenziare il concetto che da sempre la informa e che oggi è un concetto considerato fondamentale dal pensiero giuridico nel campo dei beni culturali e ambientali, dalle radici antichissime, persino classiche: il monumento, o l'opera d'arte, non va visto come un unicum avulso da tutto il contesto territoriale, sociale, umano ed economico che lo circonda.
      «E quindi, spiegare un monumento (inteso qui come singola opera d'arte o come complesso) non significa più descrivere lo stile o l'autore, ma significa conoscere, prima, e spiegare, poi, l'ambiente nel quale il monumento è sorto, perché è
 

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sorto, perché è conservato; significa spiegare quell'ambiente e quella cultura che lo ha espresso, e perché lo ha espresso in quel modo e non in un altro modo (...) Rappresentare correttamente agli altri (cioè al «consumatore») tutto ciò è un diritto-dovere di quelle comunità», dato che tutto ciò si identifica con la loro identità e non solo dal punto di vista culturale e anche «perché i valori primari della cultura primeggiano su ogni altro interesse economico» (Avvocato Antonio Mansi La tutela dei beni culturali, Edizioni CEDAM 1993).
      Quanto descritto è il compito ed è la funzione della guida turistica.
      La conoscenza dei monumenti e delle opere d'arte in sé, congiunta a quella del loro contesto, richiede una serie di conoscenze approfondite e multidisciplinari che si integrino e che siano, al tempo stesso, specifiche e relative a tale patrimonio.
      Istituiti ormai i corsi universitari di formazione specifica (scienze del turismo, laurea in beni culturali per operatori del turismo), che attuano parte del punto 5.5 della citata Carta ICOMOS, introdotto l'obbligo del possesso della laurea in alcune leggi regionali e che era in via di approvazione in altre di esse, deve compiersi solo l'ultimo atto giuridico e formale della adozione di un ordinamento che uniformi i requisiti di base per l'esercizio della professione e per il riconoscimento di questa attività professionale, per sua natura intellettuale, a carattere culturale e tecnico, quale libera professione.
      Le disposizioni della presente proposta di legge sono state formulate dopo un attento esame della situazione giuridica attuale, dei progetti di legge sulle professioni intellettuali all'esame del Parlamento, della natura della professione di guida turistica e delle sue connessioni con i beni culturali e ambientali e del turismo. Sono state tenute presenti le competenze concorrenti delle regioni, laddove necessario.
      Con la proposta di legge viene di nuovo ottenuta l'uniformità del titolo di studio su tutto il territorio nazionale (titolo di laurea) per l'accesso alla professione; viene riconfermato, nella definizione dell'oggetto della professione (illustrazione dei beni culturali e ambientali), che la prestazione è effettuata a favore di «persone singole o gruppi di persone», come vuole la classica e corretta tradizione di legge, già presente nelle leggi regionali; vengono stabiliti i criteri di base per l'esame di accesso (esame di Stato) all'esercizio della professione e per l'estensione dell'abilitazione a un nuovo ambito territoriale di esercizio.
      Essendo la professione di guida turistica, per sua natura, un'attività specializzata su base territoriale, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996, l'impostazione data nella proposta di legge alle modalità di abilitazione, di esercizio e di iscrizione all'albo è studiata in base alle caratteristiche tipiche di questa professione e anomale rispetto alle altre.
      Tale impostazione, però, risponde anche ai princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di iscrizione a distinti settori dell'albo in relazione allo specifico percorso formativo e di superamento di nuovi esami specifici in caso di passaggio di settore.
      Ogni territorio di esercizio costituisce, pertanto, un settore corrispondente a una relativa abilitazione.
      I princìpi fondamentali per lo svolgimento degli esami, le materie di esame e la composizione delle commissioni sono stabiliti dalle norme di legge al fine di evitare ogni possibile forma di discriminazione fra gli esaminandi a causa di metodi di valutazione e di tipologia di prove non omogenee.
      L'articolo 13 sulla gratuità di accesso ai beni culturali e ambientali è formulato in modo da non consentire dubbi sulla necessità di accedere a tali siti per fare i dovuti sopralluoghi e per l'aggiornamento professionale. Quest'ultimo infatti non si attua visitando solo i siti del proprio territorio, bensì comprende anche la conoscenza
 

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diretta di opere di artisti che in esso hanno operato, situate fuori di tale territorio, e con l'ampliamento delle proprie conoscenze culturali.
      L'articolo 14 sui compensi professionali recepisce il principio stabilito dalla recente sentenza della Corte europea del Lussemburgo sui compensi degli avvocati italiani, ovvero la liceità di compensi minimi inderogabili, nel caso essi siano stabiliti dalle pubbliche autorità, su proposta della categoria.
      Il compenso minimo inderogabile garantisce l'esercizio eticamente corretto della professione; garantisce il cliente contro lo scadere di qualità e di professionalità della prestazione; garantisce anche il professionista da eventuali tentativi di sfruttamento economico (più volte perpetrato nell'ambito del turismo) retribuendo le sue prestazioni con compensi al di sotto di minimi ritenuti vitali.
      Infine, viene richiesta l'istituzione di presìdi permanenti di guide turistiche presso i principali siti museali e archeologici, anche dove questi ultimi sono affidati a gestori esterni, nel caso dei beni di proprietà pubblica. Già nel 1986 la legge della regione Campania sulla professione di guida turistica aveva previsto l'istituzione di tali presìdi; la mancata attuazione di questa norma non ha giovato al pubblico e ha avuto conseguenze negative riguardo alle possibilità di controllo sull'esercizio abusivo della professione e, di conseguenza, sulle entrate derivanti dal gettito fiscale e dai contributi previdenziali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistica ed istituisce l'Ordine professionale delle guide turistiche.

Art. 2.
(Tutela del titolo).

      1. Il titolo di guida turistica spetta esclusivamente a coloro che hanno conseguito la specifica abilitazione ai sensi degli articoli 6 e seguenti, ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Definizione della professione).

      1. La professione di guida turistica ha per oggetto esclusivo l'illustrazione di opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, parchi e ville storici, complessi architettonici, urbanistici, città e insediamenti urbani, beni demo-etno-antropologici e quanto altro è testimonianza di una civiltà, ivi compresi i siti della Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, di seguito denominata «Lista UNESCO», ai fini di evidenziarne le caratteristiche artistiche, storiche, monumentali, paesaggistiche e naturali nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale

 

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e ambientale di cui al presente comma, mediante la conduzione nel sito e tramite l'illustrazione di una guida turistica abilitata.
      2. La professione di guida turistica è professione intellettuale e specializzata, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996.
      3. La guida turistica, nello svolgimento della propria attività professionale, tutela la corretta ed aggiornata diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico, ambientale, o comunque oggetto della professione, con particolare riguardo all'educazione del pubblico al rispetto dei beni visitati.

Art. 4.
(Ambito di esercizio della professione).

      1. Le regioni, ai fini dell'esercizio della professione, di intesa con il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'articolo 15, definiscono gli ambiti territoriali di esercizio, di norma regionali o provinciali, denominati «ambiti territoriali di specializzazione».
      2. Per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di eccezionale interesse e di grande richiamo turistico e per soddisfare le richieste dei visitatori singoli o in gruppo, sono istituiti i presìdi permanenti di guide turistiche presso i siti di maggiore attrattiva e presso i siti che si intendono valorizzare, individuati dalle soprintendenze competenti di intesa con le regioni e con gli Ordini professionali territoriali.

Art. 5.
(Istituzione dell'Ordine professionale).

      1. È istituito l'Ordine professionale delle guide turistiche, di seguito denominato «Ordine».

 

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      2. L'Ordine è costituito dalle guide turistiche iscritte all'albo di ogni regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. L'Ordine si articola in:

          a) Consiglio nazionale dell'Ordine, con i compiti di cui all'articolo 15;

          b) Ordini territoriali, strutturati a livello regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale o interprovinciale, con i compiti di cui all'articolo 16.

      4. L'Ordine, a livello nazionale, è soggetto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali; la vigilanza sull'Ordine territoriale è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio; in caso di Ordine interregionale o interprovinciale, la vigilanza spetta alla regione o alla provincia autonoma dove esso ha sede.

Art. 6.
(Esame di Stato).

      1. L'esame di abilitazione professionale, consistente in prove scritte di composizione e di traduzione, in prove orali e in prove pratiche, deve garantire una valutazione uniforme dei candidati e deve accertare l'organica preparazione del candidato nelle discipline culturali e tecniche la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione; in particolare, la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei beni archeologici, dei siti della Lista UNESCO, delle bellezze naturali e paesaggistiche e di ogni altra risorsa culturale e ambientale del territorio nel quale è esercitata la professione; l'esatta conoscenza di una o più lingue straniere; le capacità professionali tecnico-pratiche di illustrazione, comunicazione e conduzione di gruppo; la conoscenza della legislazione turistica e di quella dei beni culturali relativa ai criteri di salvaguardia

 

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del patrimonio oggetto della professione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con particolare riferimento alle finalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 3.
      2. Sono ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica coloro che sono in possesso del titolo di laurea in beni culturali per operatori del turismo o in materie umanistiche o in architettura, accompagnato da un certificato dal quale risulta che hanno superato un corso integrativo specifico di tipo pratico e di tecniche di illustrazione, comunicazione e conduzione di gruppo, della durata di almeno un anno, organizzato dall'Ordine o dalle università.
      3. Ai soggetti che hanno superato con esito positivo l'esame di abilitazione è rilasciato il relativo certificato valido per l'iscrizione all'albo professionale.
      4. Gli esami sono indetti e organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di norma ogni tre anni, per ogni ambito territoriale di esercizio, in collaborazione e di intesa con l'Ordine territoriale.

Art. 7.
(Estensione dell'abilitazione).

      1. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 1, o ad altre lingue straniere, possono partecipare: per l'estensione territoriale, alle prove indette per tali località o a prove indette espressamente ogni sei mesi in presenza di domande di estensione, sostenendo soltanto le prove di accertamento delle conoscenze relative ai beni culturali e ambientali del territorio prescelto e, se esso è situato in altra regione, della legislazione turistica regionale; per l'estensione linguistica, agli esami ovunque indetti nel territorio italiano, limitatamente alle prove di lingua straniera per l'accertamento della conoscenza, oltre che della lingua, della relativa terminologia tecnica.

 

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Art. 8.
(Riconoscimento del titolo professionale acquisito in altro Stato membro dell'Unione europea).

      1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in un qualsiasi Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, devono superare una prova attitudinale, in lingua italiana, concernente la formazione specifica relativa all'ambito del territorio prescelto per esercitare la professione, ivi compresa la legislazione nazionale turistica e dei beni culturali, e chiedere l'iscrizione all'albo professionale all'Ordine territoriale competente.

Art. 9.
(Commissioni di esame).

      1. Le commissioni di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6, delle prove integrative per l'estensione dell'abilitazione ad altro territorio di esercizio di cui all'articolo 7 e della prova attitudinale per il riconoscimento del titolo professionale acquisito in altro Stato membro di cui all'articolo 8, sono costituite dai seguenti membri:

          a) una guida turistica iscritta all'albo professionale del territorio da almeno dieci anni, con l'incarico di presidente;

          b) uno o più soprintendenti competenti per i beni culturali per il territorio interessato;

          c) docenti universitari per le specifiche materie di esame;

          d) guide turistiche per le prove pratiche e le tecniche della comunicazione;

          e) docenti o esperti di madre lingua per le lingue straniere;

 

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          f) funzionari della regione o della provincia per le attività produttive del territorio, uno dei quali con l'incarico di segretario.

Art. 10.
(Norme transitorie).

      1. Sono fatte salve le abilitazioni conseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le guide turistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritte ad albi, elenchi, registri e ruoli professionali ai sensi della legislazione previgente, sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'articolo 11.
      3. Agli esami di abilitazione eventualmente indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti all'atto dell'indizione dell'esame stesso.

Art. 11.
(Albo professionale).

      1. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine territoriale competente ed è consentito con riferimento all'ambito territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, per il quale è stata conseguita la relativa abilitazione.
      2. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, comma 2, è subordinata al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica ed alle altre condizioni previste al comma 3 del presente articolo.
      3. Possono essere iscritti all'albo professionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere superato lo specifico esame di abilitazione previsto dall'articolo 6, o essere stati abilitati all'esercizio della professione ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o, se cittadini dell'Unione europea

 

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già abilitati all'esercizio della professione in altro Stato membro, avere superato la prova attitudinale di cui all'articolo 8;

          b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

          c) avere il godimento dei diritti civili;

          d) non avere subìto condanne passate in giudicato per delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;

          e) avere compiuto la maggiore età.

      4. Non possono essere iscritti all'albo professionale coloro che per qualsiasi titolo non hanno il godimento dei diritti civili ovvero sono incorsi in alcuna delle condanne di cui al comma 3, lettera d).
      5. L'albo professionale può essere articolato in più elenchi a seconda degli ambiti territoriali di specializzazione definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1; è ammessa l'iscrizione in più elenchi in presenza del possesso dell'abilitazione per i relativi ambiti territoriali.
      6. Nell'albo professionale sono indicati i dati personali degli iscritti, le lingue per le quali è stata conseguita l'abilitazione e l'ambito territoriale di specializzazione e le successive eventuali estensioni; l'albo, previa revisione che tiene conto delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute, è pubblicato di norma ogni tre anni o qualora se ne ravvisi la necessità.
      7. La domanda di iscrizione all'albo professionale, redatta in carta legale, contenente i dati di cui al comma 6, e corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 3, deve essere inoltrata al consiglio dell'Ordine competente per ambito territoriale; l'Ordine territoriale, accertata la regolarità della documentazione, rilascia all'iscritto la tessera professionale di riconoscimento, munita di fotografia e di numerazione progressiva, con l'indicazione dei dati personali, delle lingue parlate e dell'ambito territoriale di specializzazione per il quale

 

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è stata conseguita l'abilitazione; sulla stessa tessera sono annotate le successive estensioni di cui all'articolo 7.

Art. 12.
(Condizioni particolari di esercizio).

      1. Sono esentate dall'obbligo di iscrizione all'albo professionale le guide turistiche di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e in esso stabilite, che accompagnano temporaneamente un gruppo di turisti proveniente da tale Stato membro nel quale sono stabiliti, e che compiono un viaggio con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ossia che termina nel luogo dello Stato membro dove ha avuto origine, organizzato da una impresa stabilita nello stesso Stato di provenienza del gruppo.
      2. Le guide turistiche di cui al comma 1 non possono in nessun caso esercitare la propria attività nei siti di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e di arte, musei, monumenti, luoghi di culto e altri beni culturali ed ambientali individuati dalle regioni di intesa con le competenti soprintendenze, nonché nei siti della Lista UNESCO, nei limiti e alle condizioni previsti dal citato atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996, e nel rispetto delle relative deliberazioni regionali.

Art. 13.
(Ingresso gratuito).

      1. Le guide turistiche munite di tessera professionale di riconoscimento rilasciata dall'Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, hanno diritto al libero ingresso in tutti i siti che formano oggetto della professione, sia di proprietà dello Stato che degli enti territoriali, nonché all'ingresso gratuito nei siti di proprietà dei privati.

 

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Art. 14.
(Compensi professionali).

      1. I compensi minimi per le prestazioni professionali delle guide turistiche sono proposti per ogni ambito di esercizio dal consiglio dell'Ordine competente per territorio ed approvati dalla rispettiva regione o provincia autonoma.

Capo II
ORDINE PROFESSIONALE

Art. 15.
(Consiglio nazionale e sue attribuzioni).

      1. L'Ordine è retto da un Consiglio nazionale composto da un numero di consiglieri pari al numero degli Ordini territoriali, eletti uno per Ordine dagli iscritti all'albo, contestualmente all'elezione del consiglio dell'Ordine territoriale; tutti gli iscritti all'albo possono essere eletti a fare parte del Consiglio nazionale.
      2. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili; nel caso di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere, l'Ordine territoriale da questi rappresentato procede all'elezione del nuovo componente.
      3. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, due vicepresidenti, un segretario e un tesoriere.
      4. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

          a) garantire il rispetto dei princìpi della presente legge;

          b) svolgere i compiti a esso assegnati in attuazione di obblighi comunitari;

          c) giudicare dei ricorsi avverso le deliberazioni adottate dall'Ordine territoriale in materia di provvedimenti disciplinari,

 

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tenuta degli albi professionali, vertenze professionali, materia elettorale;

          d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali; proporre la costituzione di nuovi Ordini ed esprimere il proprio parere nel caso di fusione o di scioglimento degli Ordini;

          e) designare i rappresentanti della categoria in commissioni, organi, enti, organizzazioni e manifestazioni a carattere nazionale e internazionale e, su richiesta del consiglio dell'Ordine territoriale, in commissioni, enti e organizzazioni a carattere locale, provinciale e regionale;

          f) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

          g) determinare i regolamenti per il proprio funzionamento e la misura del contributo annuale obbligatorio da corrispondere da parte dell'Ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti all'albo professionale nonché i costi per il rilascio di certificati di competenza dell'Ordine;

          h) determinare i princìpi deontologici ed elaborare le norme in materia di esercizio della professione, nonché i princìpi generali del tariffario professionale;

          i) esprimere pareri e avanzare proposte in merito a leggi, regolamenti e altri provvedimenti inerenti la professione di guida turistica;

          l) determinare le direttive finalizzate alla formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento professionale e all'eventuale tirocinio;

          m) collaborare con le autorità competenti per la istituzione dei presìdi di cui all'articolo 4, comma 2, e, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della valorizzazione e della promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ambientale, nonché del turismo culturale;

          n) curare e promuovere le relazioni con associazioni e con organismi, italiani e stranieri, di guide turistiche e di altre categorie di professionisti;

 

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          o) svolgere ogni altra funzione a esso attribuita dalla legge.

Art. 16.
(Ordine territoriale e sue attribuzioni).

      1. L'Ordine territoriale è retto da un consiglio composto da un minimo di cinque consiglieri in proporzione agli iscritti all'albo, eletti fra i membri dell'Ordine dall'assemblea di cui al comma 3. Il consiglio resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili; esso elegge nel proprio ambito il presidente, due vicepresidenti, un segretario e un tesoriere.
      2. Spettano al consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:

          a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale; vigilare sulla tutela del titolo e del corretto esercizio della professione con conseguente potere disciplinare sugli iscritti; esercitare azioni per reprimere l'esercizio abusivo della professione;

          b) procedere alla formazione, tenuta, revisione e pubblicazione dell'albo professionale;

          c) stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per il funzionamento dell'Ordine territoriale; percepire il contributo medesimo e quello dovuto da ogni iscritto, da destinare al Consiglio nazionale per il suo finanziamento;

          d) formulare pareri in materia di liquidazione di compensi e di spese ai professionisti nonché di controversie professionali; rilasciare certificati e attestazioni relativi agli iscritti;

          e) formulare i pareri richiesti dalle autorità e dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

          f) attuare iniziative di formazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento professionale ed eventuale tirocinio, sulla base delle direttive del Consiglio nazionale;

 

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          g) collaborare con le autorità territoriali competenti anche sulla base di apposite convenzioni ai fini della promozione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale nonché del turismo culturale del territorio di competenza;

          h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

      3. L'assemblea è costituita dai membri dell'Ordine medesimo; elegge il consiglio e il collegio dei revisori dei conti; si riunisce almeno una volta all'anno; approva il bilancio preventivo e consuntivo elaborato dal consiglio; esprime il proprio parere sugli argomenti sottoposti dal consiglio e proposti dai propri membri.
      4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea fra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei conti; è eletto ogni tre anni e il suo mandato è rinnovabile per due sole volte; compito del collegio è controllare la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.

Art. 17.
(Procedimenti e sanzioni disciplinari).

      1. Le guide turistiche iscritte all'albo, che nell'esercizio della professione si rendano colpevoli di abusi e di violazioni di legge e delle norme di deontologia professionale, sono sottoposte a procedimento disciplinare promosso dal consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza o, se l'incolpato è membro del Consiglio nazionale o territoriale, dal Consiglio nazionale.
      2. Le sanzioni, proporzionali alla gravità della violazione, sono:

          a) il richiamo scritto, nell'ipotesi di mancanze lievi o di negligenze nel proprio operato;

          b) la censura, dichiarazione di biasimo che può essere resa pubblica, nel caso di mancanze non lievi nell'esercizio della professione;

 

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          c) la sospensione dall'albo, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a due anni;

          d) la radiazione dall'albo, nei seguenti casi:

              1) nel caso in cui l'iscritto ha riportato una condanna per delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

              2) nel caso in cui l'iscritto è stato condannato con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.

      3. Le decisioni sono adottate dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica; i provvedimenti definitivi adottati dal Consiglio nazionale sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
      4. L'interessato deve essere in ogni caso sentito dal presidente o dal consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza e, in caso di ricorso ai sensi del comma 3, dal Consiglio nazionale.
      5. In pendenza di un procedimento cautelare o disciplinare nei confronti di un iscritto all'albo, il consiglio dell'Ordine territoriale competente può deliberare la sospensione cautelare dall'albo, sentito in ogni caso l'interessato.

Art. 18.
(Divieti e sanzioni).

      1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica

 

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è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
      2. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.
      3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'albo, fatta salva la fattispecie di cui all'articolo 12.
      4. È fatto divieto alle guide turistiche e a coloro che si avvalgono delle loro prestazioni professionali di applicare compensi minimi inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 14, salvo eccezioni stabilite dall'Ordine territoriale nel rispetto dei princìpi generali del tariffario professionale.
      5. Chiunque viola i divieti e le prescrizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione della legge penale e la potestà disciplinare dell'ordine, è soggetto alle sanzioni determinate da apposita legge regionale.


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