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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5802 |
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistica ed istituisce l'Ordine professionale delle guide turistiche.
1. Il titolo di guida turistica spetta esclusivamente a coloro che hanno conseguito la specifica abilitazione ai sensi degli articoli 6 e seguenti, ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 3.
1. La professione di guida turistica ha per oggetto esclusivo l'illustrazione di opere d'arte, gallerie, musei, mostre, monumenti, scavi archeologici, parchi e ville storici, complessi architettonici, urbanistici, città e insediamenti urbani, beni demo-etno-antropologici e quanto altro è testimonianza di una civiltà, ivi compresi i siti della Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, di seguito denominata «Lista UNESCO», ai fini di evidenziarne le caratteristiche artistiche, storiche, monumentali, paesaggistiche e naturali nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale
1. Le regioni, ai fini dell'esercizio della professione, di intesa con il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'articolo 15, definiscono gli ambiti territoriali di esercizio, di norma regionali o provinciali, denominati «ambiti territoriali di specializzazione».
2. Per la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di eccezionale interesse e di grande richiamo turistico e per soddisfare le richieste dei visitatori singoli o in gruppo, sono istituiti i presìdi permanenti di guide turistiche presso i siti di maggiore attrattiva e presso i siti che si intendono valorizzare, individuati dalle soprintendenze competenti di intesa con le regioni e con gli Ordini professionali territoriali.
1. È istituito l'Ordine professionale delle guide turistiche, di seguito denominato «Ordine».
a) Consiglio nazionale dell'Ordine, con i compiti di cui all'articolo 15;
b) Ordini territoriali, strutturati a livello regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale o interprovinciale, con i compiti di cui all'articolo 16.
4. L'Ordine, a livello nazionale, è soggetto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali; la vigilanza sull'Ordine territoriale è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio; in caso di Ordine interregionale o interprovinciale, la vigilanza spetta alla regione o alla provincia autonoma dove esso ha sede.
1. L'esame di abilitazione professionale, consistente in prove scritte di composizione e di traduzione, in prove orali e in prove pratiche, deve garantire una valutazione uniforme dei candidati e deve accertare l'organica preparazione del candidato nelle discipline culturali e tecniche la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione; in particolare, la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei beni archeologici, dei siti della Lista UNESCO, delle bellezze naturali e paesaggistiche e di ogni altra risorsa culturale e ambientale del territorio nel quale è esercitata la professione; l'esatta conoscenza di una o più lingue straniere; le capacità professionali tecnico-pratiche di illustrazione, comunicazione e conduzione di gruppo; la conoscenza della legislazione turistica e di quella dei beni culturali relativa ai criteri di salvaguardia
1. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 1, o ad altre lingue straniere, possono partecipare: per l'estensione territoriale, alle prove indette per tali località o a prove indette espressamente ogni sei mesi in presenza di domande di estensione, sostenendo soltanto le prove di accertamento delle conoscenze relative ai beni culturali e ambientali del territorio prescelto e, se esso è situato in altra regione, della legislazione turistica regionale; per l'estensione linguistica, agli esami ovunque indetti nel territorio italiano, limitatamente alle prove di lingua straniera per l'accertamento della conoscenza, oltre che della lingua, della relativa terminologia tecnica.
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in un qualsiasi Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, devono superare una prova attitudinale, in lingua italiana, concernente la formazione specifica relativa all'ambito del territorio prescelto per esercitare la professione, ivi compresa la legislazione nazionale turistica e dei beni culturali, e chiedere l'iscrizione all'albo professionale all'Ordine territoriale competente.
1. Le commissioni di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 6, delle prove integrative per l'estensione dell'abilitazione ad altro territorio di esercizio di cui all'articolo 7 e della prova attitudinale per il riconoscimento del titolo professionale acquisito in altro Stato membro di cui all'articolo 8, sono costituite dai seguenti membri:
a) una guida turistica iscritta all'albo professionale del territorio da almeno dieci anni, con l'incarico di presidente;
b) uno o più soprintendenti competenti per i beni culturali per il territorio interessato;
c) docenti universitari per le specifiche materie di esame;
d) guide turistiche per le prove pratiche e le tecniche della comunicazione;
e) docenti o esperti di madre lingua per le lingue straniere;
f) funzionari della regione o della provincia per le attività produttive del territorio, uno dei quali con l'incarico di segretario.
1. Sono fatte salve le abilitazioni conseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le guide turistiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già iscritte ad albi, elenchi, registri e ruoli professionali ai sensi della legislazione previgente, sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'articolo 11.
3. Agli esami di abilitazione eventualmente indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti all'atto dell'indizione dell'esame stesso.
1. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine territoriale competente ed è consentito con riferimento all'ambito territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, per il quale è stata conseguita la relativa abilitazione.
2. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 5, comma 2, è subordinata al possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica ed alle altre condizioni previste al comma 3 del presente articolo.
3. Possono essere iscritti all'albo professionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere superato lo specifico esame di abilitazione previsto dall'articolo 6, o essere stati abilitati all'esercizio della professione ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o, se cittadini dell'Unione europea
b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) avere il godimento dei diritti civili;
d) non avere subìto condanne passate in giudicato per delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;
e) avere compiuto la maggiore età.
4. Non possono essere iscritti all'albo professionale coloro che per qualsiasi titolo non hanno il godimento dei diritti civili ovvero sono incorsi in alcuna delle condanne di cui al comma 3, lettera d).
5. L'albo professionale può essere articolato in più elenchi a seconda degli ambiti territoriali di specializzazione definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1; è ammessa l'iscrizione in più elenchi in presenza del possesso dell'abilitazione per i relativi ambiti territoriali.
6. Nell'albo professionale sono indicati i dati personali degli iscritti, le lingue per le quali è stata conseguita l'abilitazione e l'ambito territoriale di specializzazione e le successive eventuali estensioni; l'albo, previa revisione che tiene conto delle iscrizioni e delle cancellazioni intervenute, è pubblicato di norma ogni tre anni o qualora se ne ravvisi la necessità.
7. La domanda di iscrizione all'albo professionale, redatta in carta legale, contenente i dati di cui al comma 6, e corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 3, deve essere inoltrata al consiglio dell'Ordine competente per ambito territoriale; l'Ordine territoriale, accertata la regolarità della documentazione, rilascia all'iscritto la tessera professionale di riconoscimento, munita di fotografia e di numerazione progressiva, con l'indicazione dei dati personali, delle lingue parlate e dell'ambito territoriale di specializzazione per il quale
1. Sono esentate dall'obbligo di iscrizione all'albo professionale le guide turistiche di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e in esso stabilite, che accompagnano temporaneamente un gruppo di turisti proveniente da tale Stato membro nel quale sono stabiliti, e che compiono un viaggio con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ossia che termina nel luogo dello Stato membro dove ha avuto origine, organizzato da una impresa stabilita nello stesso Stato di provenienza del gruppo.
2. Le guide turistiche di cui al comma 1 non possono in nessun caso esercitare la propria attività nei siti di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità e di arte, musei, monumenti, luoghi di culto e altri beni culturali ed ambientali individuati dalle regioni di intesa con le competenti soprintendenze, nonché nei siti della Lista UNESCO, nei limiti e alle condizioni previsti dal citato atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996, e nel rispetto delle relative deliberazioni regionali.
1. Le guide turistiche munite di tessera professionale di riconoscimento rilasciata dall'Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 11, comma 7, hanno diritto al libero ingresso in tutti i siti che formano oggetto della professione, sia di proprietà dello Stato che degli enti territoriali, nonché all'ingresso gratuito nei siti di proprietà dei privati.
1. I compensi minimi per le prestazioni professionali delle guide turistiche sono proposti per ogni ambito di esercizio dal consiglio dell'Ordine competente per territorio ed approvati dalla rispettiva regione o provincia autonoma.
1. L'Ordine è retto da un Consiglio nazionale composto da un numero di consiglieri pari al numero degli Ordini territoriali, eletti uno per Ordine dagli iscritti all'albo, contestualmente all'elezione del consiglio dell'Ordine territoriale; tutti gli iscritti all'albo possono essere eletti a fare parte del Consiglio nazionale.
2. I componenti del Consiglio nazionale restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili; nel caso di decadenza per qualsiasi causa di un consigliere, l'Ordine territoriale da questi rappresentato procede all'elezione del nuovo componente.
3. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, due vicepresidenti, un segretario e un tesoriere.
4. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:
a) garantire il rispetto dei princìpi della presente legge;
b) svolgere i compiti a esso assegnati in attuazione di obblighi comunitari;
c) giudicare dei ricorsi avverso le deliberazioni adottate dall'Ordine territoriale in materia di provvedimenti disciplinari,
d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali; proporre la costituzione di nuovi Ordini ed esprimere il proprio parere nel caso di fusione o di scioglimento degli Ordini;
e) designare i rappresentanti della categoria in commissioni, organi, enti, organizzazioni e manifestazioni a carattere nazionale e internazionale e, su richiesta del consiglio dell'Ordine territoriale, in commissioni, enti e organizzazioni a carattere locale, provinciale e regionale;
f) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
g) determinare i regolamenti per il proprio funzionamento e la misura del contributo annuale obbligatorio da corrispondere da parte dell'Ordine territoriale in ragione del numero degli iscritti all'albo professionale nonché i costi per il rilascio di certificati di competenza dell'Ordine;
h) determinare i princìpi deontologici ed elaborare le norme in materia di esercizio della professione, nonché i princìpi generali del tariffario professionale;
i) esprimere pareri e avanzare proposte in merito a leggi, regolamenti e altri provvedimenti inerenti la professione di guida turistica;
l) determinare le direttive finalizzate alla formazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento professionale e all'eventuale tirocinio;
m) collaborare con le autorità competenti per la istituzione dei presìdi di cui all'articolo 4, comma 2, e, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della valorizzazione e della promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ambientale, nonché del turismo culturale;
n) curare e promuovere le relazioni con associazioni e con organismi, italiani e stranieri, di guide turistiche e di altre categorie di professionisti;
o) svolgere ogni altra funzione a esso attribuita dalla legge.
1. L'Ordine territoriale è retto da un consiglio composto da un minimo di cinque consiglieri in proporzione agli iscritti all'albo, eletti fra i membri dell'Ordine dall'assemblea di cui al comma 3. Il consiglio resta in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili; esso elegge nel proprio ambito il presidente, due vicepresidenti, un segretario e un tesoriere.
2. Spettano al consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:
a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale; vigilare sulla tutela del titolo e del corretto esercizio della professione con conseguente potere disciplinare sugli iscritti; esercitare azioni per reprimere l'esercizio abusivo della professione;
b) procedere alla formazione, tenuta, revisione e pubblicazione dell'albo professionale;
c) stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per il funzionamento dell'Ordine territoriale; percepire il contributo medesimo e quello dovuto da ogni iscritto, da destinare al Consiglio nazionale per il suo finanziamento;
d) formulare pareri in materia di liquidazione di compensi e di spese ai professionisti nonché di controversie professionali; rilasciare certificati e attestazioni relativi agli iscritti;
e) formulare i pareri richiesti dalle autorità e dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
f) attuare iniziative di formazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento professionale ed eventuale tirocinio, sulla base delle direttive del Consiglio nazionale;
g) collaborare con le autorità territoriali competenti anche sulla base di apposite convenzioni ai fini della promozione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale nonché del turismo culturale del territorio di competenza;
h) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.
3. L'assemblea è costituita dai membri dell'Ordine medesimo; elegge il consiglio e il collegio dei revisori dei conti; si riunisce almeno una volta all'anno; approva il bilancio preventivo e consuntivo elaborato dal consiglio; esprime il proprio parere sugli argomenti sottoposti dal consiglio e proposti dai propri membri.
4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea fra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei conti; è eletto ogni tre anni e il suo mandato è rinnovabile per due sole volte; compito del collegio è controllare la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.
1. Le guide turistiche iscritte all'albo, che nell'esercizio della professione si rendano colpevoli di abusi e di violazioni di legge e delle norme di deontologia professionale, sono sottoposte a procedimento disciplinare promosso dal consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza o, se l'incolpato è membro del Consiglio nazionale o territoriale, dal Consiglio nazionale.
2. Le sanzioni, proporzionali alla gravità della violazione, sono:
a) il richiamo scritto, nell'ipotesi di mancanze lievi o di negligenze nel proprio operato;
b) la censura, dichiarazione di biasimo che può essere resa pubblica, nel caso di mancanze non lievi nell'esercizio della professione;
c) la sospensione dall'albo, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a due anni;
d) la radiazione dall'albo, nei seguenti casi:
1) nel caso in cui l'iscritto ha riportato una condanna per delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
2) nel caso in cui l'iscritto è stato condannato con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.
3. Le decisioni sono adottate dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica; i provvedimenti definitivi adottati dal Consiglio nazionale sono impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa.
4. L'interessato deve essere in ogni caso sentito dal presidente o dal consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza e, in caso di ricorso ai sensi del comma 3, dal Consiglio nazionale.
5. In pendenza di un procedimento cautelare o disciplinare nei confronti di un iscritto all'albo, il consiglio dell'Ordine territoriale competente può deliberare la sospensione cautelare dall'albo, sentito in ogni caso l'interessato.
1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica
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