|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 3268 |
Scuole
|
Officine e garage
|
Soffitto di capannoni industriali
|
Soffitti di tintorie e di piscine |
Ospedali
| Centrali elettriche
|
|
|
Palestre
| Centrali termiche
|
|
|
Cinematografi
| Navi
| Navi
|
|
Chiese
| Carrozze ferroviarie
| Carrozze ferroviarie
|
|
Ristoranti
|
|
|
|
Uffici
|
|
|
|
Mense
|
|
|
|
Nell'industria:
come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti;
come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgia, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);
come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (impianti frigoriferi, impianti di condizionamento);
come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici;
come materiale fonoassorbente.
Nell'edilizia:
come materiale spruzzato per il rivestimento (di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco;
nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie, eccetera;
nei prodotti in cui l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (ETERNIT);
come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che di amianto friabile;
nella preparazione e nella posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola;
nei pannelli per controsoffittature;
nei pavimenti costituiti da vinilamianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri;
come sottofondo di pavimenti in linoleum.
In ambito domestico:
in alcuni elettrodomestici (asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro);
nelle prese e nei guanti da forno nonché nei teli da stiro;
nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.
Nei mezzi di trasporto:
nei freni;
nelle frizioni;
negli schemi parafiamma;
nelle guarnizioni;
nelle vernici e nei mastici «antirombo»;
nella coibentazione di treni, navi e autobus.
Sono tuttora presenti sul territorio nazionale oltre 1 miliardo di metri quadrati di lastre, a cui vanno sommati innumerevoli altri manufatti quali canne fumarie, grondaie, pluviali, eccetera.
A tutto questo si devono aggiungere milioni di metri quadri di superfici rivestite con amianto spruzzato: si ricorda inoltre che non è possibile stabilire quanto amianto è stato utilizzato per la coibentazione di tubazioni e di serbatoi presenti negli impianti industriali e nel riscaldamento degli edifici civili.
Il suo utilizzo si è protratto sino ai giorni nostri, quando nel 1992 con la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne è stato disposto il divieto. La sua tossicità è comunque nota fin dall'inizio secolo, anche se questo non ha impedito il suo utilizzo. Solo dal 1965, la comunità scientifica internazionale confermò definitivamente l'esistenza di effetti cancerogeni dell'amianto.
Tutela della salute del cittadino e legislazione vigente.
L'amianto è una sostanza altamente cancerogena per inalazione. L'esposizione, anche a poche fibre di amianto, persistendo all'interno dei polmoni può provocare, anche a distanza di decenni, cancro e malattie respiratorie. In particolare, l'amianto provoca:
asbestosi: malattia professionale, tipica dei lavoratori esposti per molti anni a estrazione o a lavorazione di amianto;
mesotelioma: tumore, altamente maligno e che consente una breve sopravvivenza, si presenta come una complicanza dell'asbestosi.
L'eliminazione dell'asbesto avviene utilizzando una delle seguenti modalità:
decoibentazione: rimozione dei materiali contenenti amianto. È il metodo di bonifica più utilizzato in quanto elimina il problema alla radice. Produce però rifiuti comportando costi di smaltimento abbastanza elevati. L'elevato inquinamento che causa nell'ambiente di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie adeguate;
incapsulamento: copertura del materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e inglobanti così da determinare una pellicola protettiva tra l'ambiente e la fibra di amianto. Non produce rifiuti e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. Il principale inconveniente è che il materiale contenente amianto rimane nell'edificio, e ne consegue la necessità di un programma di controllo e di manutenzione costanti;
confinamento: creazione di una barriera che separa il materiale contenente amianto dalla parte abitata dell'edificio. Il costo è più contenuto rispetto ai precedenti. Il rilascio delle fibre avviene all'interno del confinamento. Rispetto all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre un programma di controllo e di manutenzione costanti, al fine di mantenere la barriera installata sempre in buone condizioni.
L'esposizione occupazionale a fibre di amianto ha avuto grande importanza in passato quando le cautele previste dalla normativa di origine comunitaria, recepite con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
1. Ai proprietari di immobili ad uso abitativo o lavorativo presenti sul territorio nazionale, la cui costruzione è anteriore alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che sostengono spese per la bonifica di materiali contenenti amianto, è attribuito un credito di imposta pari al 66 per cento delle spese sostenute.
2. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta a ciascun partecipante in maniera proporzionale alle spese da questi sostenute.
3. Le spese sostenute per beneficiare del credito di imposta devono essere documentate. Il credito di imposta può valere per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, e dell'imposta sul valore aggiunto.
4. I comuni possono decidere di fare valere il credito di imposta, in maniera non superiore a quanto stabilito al comma 1, per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.
5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile.
1. Le modalità per la richiesta da parte dei proprietari di cui all'articolo 1, comma 1, del credito di imposta, e le modalità di comunicazione di accettazione o di rigetto della stessa richiesta ai medesimi soggetti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|