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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5842 |
1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale» sono inserite le seguenti: «, di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio»;
al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 3, le parole: «sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata» e le parole: «189 agenti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 189 agenti»;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004».
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato). - 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente
Art. 1-ter. - (Commissioni sanitarie). - 1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale, dei compiti di:
a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;
b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e degli ordinamenti delle amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 1-quater. - (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza). - 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.
Art. 1-quinquies. - (Disposizioni concernenti l'amministrazione civile dell'interno, le Forze di polizia e le Forze armate). - 1. A decorrere dall'anno 2006, all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate è stanziata la somma di euro 8.300.000 a decorrere dall'anno 2005, da utilizzare osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Per far fronte alla molteplicità e complessità dei compiti attribuiti al personale dell'amministrazione civile dell'interno appartenente
Art. 1-sexies. - (Ufficiali di collegamento delle Forze di polizia). - 1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553, 554 e 555 compete il trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, è attribuito un trattamento economico, sostitutivo di quello indicato al primo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, la riammissione in servizio di fino a 300 carabinieri che abbiano prestato servizio nell'Arma senza demerito in qualità di carabinieri ausiliari, anche se congedati da oltre un anno, da destinare prevalentemente a funzioni di polizia di prossimità.
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5.300.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1-quater. Il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, il trattenimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata.
1-quinquies. Nel biennio 2005-2006 il Ministro della difesa è autorizzato, entro il limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2005 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a bandire concorsi straordinari riservati ai predetti ufficiali per il passaggio in servizio permanente.
1-sexies. All'onere derivante dai commi 1-quater e 1-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2005, 9 milioni di euro per l'anno 2006 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
al comma 2, le parole: «nell'ambito dello stanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa» e le parole: «, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge» sono soppresse.
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Norme in materia di corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, è sostituito dal seguente:
"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: «di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,» sono soppresse e le parole: «per l'assunzione di» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di fino a»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è fissata in 616 unità.
2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006.
2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale). - 1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Per il pagamento delle somme eventualmente dovute a titolo di rivalsa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di pignoramento o cessione dello stipendio».
All'articolo 4:
al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «, a cui è preposto un prefetto» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981, e successive modificazioni, le parole, rispettivamente: "di cui alla lettera a) dell'articolo 5" e "di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5"»;
al comma 2, lettera c), dopo la parola: «dispone» sono inserite le seguenti:«, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,».
All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno,» sono inserite le seguenti: «relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003,».
All'articolo 6, comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole: «, e successive modificazioni» sono soppresse.
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All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «n. 163 del 14» la parola: «del» è soppressa.
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Servizi di formazione in materia di prevenzione incendi) - 1. I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246».
All'articolo 8, comma 1, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia). - 1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione alla valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1o gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici".
Art. 8-ter. - (Modifiche in tema di rappresentanza militare) - 1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta".
2. I delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dal loro naturale mandato al completamento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. Nell'articolo 13, primo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, le parole: "tre anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
Art. 8-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). - 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:
"Art. 60-ter. - (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio in tema di promozioni annuali). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".
2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "fino al 2005" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2009";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento";
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4 non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d)".
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006, euro 706.800 per l'anno 2007, euro 395.250 per l'anno 2008 ed euro 534.750 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 8-quinquies. - (Veicoli e conducenti del Corpo dei vigili del fuoco della regione Valle d'Aosta) - 1. All'articolo 138, comma 11, del
All'articolo 9:
al comma 1, alla lettera a), le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007» e, alla lettera b), le parole: «per l'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;
il comma 3 è soppresso.
Tabella A
(Art. 1-bis, comma 5)
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Dirigente generale medico di livello B
| Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente).
| Dirigente generale medico
| Direttore centrale di sanità
| Dirigente superiore medico
| Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche in materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.
| Primo dirigente medico
| Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali.
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* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.
Tabella B
(Art. 3, comma 2-bis)
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Dirigente generale | Capo del Corpo forestale dello Stato. | ||
Dirigente generale | Vice Capo del Corpo forestale dello Stato. | ||
Dirigente superiore | Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale. | ||
Primo dirigente | Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale. | ||
Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1o aprile 2005.
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
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1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonché»;
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1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, di
| Pag. 16-17 conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 è sostituita dalla seguente:
| soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio, nonché»; conseguentemente, la lettera h) del medesimo comma 97 è sostituita dalla seguente:
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«h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004».
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«h) identica».
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2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
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2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
| 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60o corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
| 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 è autorizzata l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di fino a 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60o corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
| 4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61o e 62o corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
| 4. Identico.
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4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per esami per il
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| conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 3 dell'11 gennaio 2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 13 del 17 febbraio 2004 e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004.
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| 1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità.
1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 è sostituito dal seguente:
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Tabella A
(Art. 1-bis, comma 5)
* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici. Tabella B
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