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PDL 204-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 204-974-1463-4327-4388-4396-4492-4562-4678-4722-4966-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 204, d'iniziativa dei deputati

CIMA, BULGARELLI

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di acquisto della cittadinanza per nascita

Presentata il 30 maggio 2001

n. 974, d'iniziativa del deputato RUSSO SPENA

Riforma della disciplina relativa alla cittadinanza italiana

Presentata il 21 giugno 2001

n. 1463, d'iniziativa dei deputati

TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante norme sulla cittadinanza

Presentata il 1o agosto 2001


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 12 maggio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 204, 974, 1463, 4327, 4388, 4396, 4492, 4562, 4678, 4722 e 4966. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 4327, d'iniziativa dei deputati

DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, RIZZO, BELLILLO, MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO

Riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni provinciali, comunali e circoscrizionali agli stranieri titolari di permesso di soggiorno e modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza

Presentata il 1o ottobre 2003

n. 4388, d'iniziativa dei deputati

MANTINI, MACCANICO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
concernenti il diritto di cittadinanza

Presentata il 16 ottobre 2003

n. 4396, d'iniziativa dei deputati

CÈ, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, LUSSANA, PAROLO, POLLEDRI, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STEFANI, STUCCHI, VASCON

Introduzione di un test per cittadini stranieri
che richiedono la cittadinanza

Presentata il 17 ottobre 2003
 

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n. 4492, d'iniziativa dei deputati

MASCIA, BERTINOTTI, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, MANTOVANI, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana

Presentata il 17 novembre 2003

n. 4562, d'iniziativa dei deputati

D'ALIA, ALBERTINI, BENVENUTO, BERTUCCI, GIOVANNI BIANCHI, BIONDI, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BRUSCO, BUEMI, BURANI PROCACCINI, CAMO, CARBONELLA, CARLUCCI, CARRA, CASTAGNETTI, CHIAROMONTE, CIMA, COSSA, CUSUMANO, D'AGRÒ, DAMIANI, DE FRANCISCIS, DE LAURENTIIS, DEGENNARO, DELL'ANNA, DI GIANDOMENICO, DIANA, FILIPPO DRAGO, FRIGERIO, GASPERONI, GERMANÀ, GIACCO, GIGLI, GRILLO, LAMORTE, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESE, LUSETTI, MANINETTI, MARINELLO, MAZZOCCHI, MAZZONI, MAZZUCA, MEDURI, MEREU, MILANESE, MONDELLO, MORETTI, NARO, NICOTRA, OSTILLIO, PATRIA, RANIELI, REALACCI, RIVOLTA, ROCCHI, ROMANO, ROSSIELLO, SANZA, SARDELLI, SARO, SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, TANZILLI, TARANTINO, TOLOTTI, TUCCI, VOLONTÈ

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di cittadinanza

Presentata il 16 dicembre 2003

n. 4678, d'iniziativa dei deputati

REALACCI, DE FRANCISCIS, BRESSA, BIMBI, BINDI, BULGARELLI, CENTO, CIANI, FIORONI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GRIGNAFFINI, LETTIERI, LUCÀ, PAOLA MARIANI, MOSELLA, PASETTO, REDUZZI, SINISI, VIGNI, ROSATO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 6 febbraio 2004
 

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n. 4722, d'iniziativa dei deputati

SINISI, FIORONI, BRESSA, FISTAROL, MACCANICO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 18 febbraio 2004

n. 4966, d'iniziativa dei deputati

RUZZANTE, MONTECCHI, FINOCCHIARO, LEONI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, ENZO BIANCO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, CIMA, CORDONI, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FOLENA, FRANCI, FUMAGALLI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GROTTO, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LULLI, LUMIA, LUSETTI, MAGNOLFI, FILIPPO MANCUSO, MANZINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MILIOTO, MOTTA, NESI, PANATTONI, PAPPATERRA, PENNACCHI, PISTONE, POLLASTRINI, PREDA, QUARTIANI, ROCCHI, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, RUGGERI, RUGGHIA, SANDI, SASSO, SEDIOLI, SERENI, TOCCI, TOLOTTI, TURCO, TRUPIA, VERTONE, VIANELLO, ZANOTTI, ZUNINO

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 5 maggio 2004

(Relatore: BERTOLINI)
 

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TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati in Italia da genitori stranieri).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, se entrambi sono residenti legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o sono in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno, prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».

Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non è intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale».

 

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Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e continuativamente residente in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

      «f) allo straniero residente legalmente e continuativamente nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, o in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni, se non ricorrono le cause ostative previste dall'articolo 6 della presente legge e se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, di non avere usufruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta e di conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura italiane».


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