Frontespizio Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5835

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5835



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3008)

presentato dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Riordino del Consiglio universitario nazionale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 maggio 2005

 

Pag. 2


torna su
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Composizione).

      1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

          a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

          b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

          c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

          d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

          e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

      2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), non comporta l'invalidità della costituzione dell'organo.
      3. Il presidente del CUN è eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

 

Pag. 3

      4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.
      5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.
      6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. Essi non sono immediatamente rieleggibili in rappresentanza della stessa fascia o categoria di cui al comma 1 del presente articolo.
      7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria rappresentata decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure di cui al comma 1, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato.
      8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, nel periodo in cui ricoprono la carica.
      9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.
      10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione,

 

Pag. 4

dell'università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.
      11. Fermo quanto previsto in sede di prima applicazione dal comma 2 dell'articolo 4, le elezioni e le designazioni di cui al comma 1 vengono effettuate ogni due anni per il rinnovo della parte dei componenti il cui mandato è scaduto.
      12. I membri del CUN in carica alla data di entrata in vigore della presente legge non sono rieleggibili quale che sia la loro qualifica al momento del voto.

Art. 2.
(Competenze).

      1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

          a) obiettivi della programmazione universitaria;

          b) criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

          c) criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

          d) regolamenti didattici di ateneo;

          e) settori scientifico-disciplinari;

          f) decreti ministeriali di cui all'articolo 17, comma 96, della legge citata n. 127 del 1997;

 

Pag. 5

          g) ogni altra materia che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

      2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi.
      3. Il termine per l'espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l'accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.
      4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonché alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso comunque tale termine, l'università approva o non approva gli atti, motivando l'eventuale difformità dal parere espresso dal CUN.
      5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di esprimere il parere di competenza, può acquisire il parere dell'Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.
      6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

Art. 3.
(Collegio di disciplina).

      1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti

 

Pag. 6

supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l'elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
      2. Il collegio si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari, con la partecipazione dei professori ordinari e del professore associato se si procede nei confronti di professori associati, con la partecipazione di tutti i componenti se si procede nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. In caso di impedimento o assenza i supplenti sostituiscono i corrispondenti membri effettivi.
      3. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell'università interessata o da un suo delegato. L'azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un'istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore,
 

Pag. 7

su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.
      4. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest'ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
      5. Il rettore competente sospende cautelarmente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
      6. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 4.
(Norme transitorie e finali).

      1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
      2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di sette delle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell'elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6.
      3. Per le spese di funzionamento del CUN continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
      4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue

 

Pag. 8

funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.
(Abrogazione di norme).

      1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
      2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: «o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione universitaria».


Frontespizio Progetto di Legge
torna su