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PDL 5664

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5664



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SANDI, SERENI, SPINI, RUZZANTE, ANGIONI, BANTI, BATTAGLIA, GIOVANNI BIANCHI, BUONTEMPO, CAZZARO, CHITI, DIANA, LETTIERI, LOLLI, MOTTA, NIGRA, OLIVIERO, PANATTONI, ROTUNDO, RUGGHIA, SINISCALCHI, TIDEI, TRUPIA, ZANELLA

Disposizioni per consentire ai discendenti di emigranti italiani, in attesa della definizione della procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'esercizio dell'attività lavorativa

Presentata il 24 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza», all'articolo 4, comma 1, prevede che: «Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: (...) c) se, al raggiungimento della maggiora età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
      Con la presente proposta di legge si interviene per aiutare l'inserimento dei discendenti degli emigranti italiani che hanno il diritto alla cittadinanza italiana, in base al vincolo di sangue (jure sanguinis).
      Questo diritto riguarda soprattutto le numerose comunità degli emigranti italiani nel Sud America, i cui discendenti, anche a causa della grave crisi economica che ha colpito questa parte del mondo, cercano di rientrare nella patria dalla quale erano partiti i loro genitori.
      Per molti di loro il lungo iter relativo al riacquisto della cittadinanza si trasforma in una battaglia per la sopravvivenza.
      Con la presente proposta di legge si intende proteggere la dignità dei discendenti degli emigranti italiani che si sono storicamente nuovamente trovati nella situazione di emigrare, questa volta verso la propria patria di origine, consentendo loro di inserirsi nel nostro e «loro» Paese a cominciare dalla possibilità di svolgere un'attività lavorativa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza può essere utilizzato per tutte le attività consentite ai sensi della legislazione vigente ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per motivi familiari.
      2. Il permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza di cui al comma 1 consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni previste dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.


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