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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3509 |
1. L'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - 1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, nel sottosuolo delle aree scoperte di loro pertinenza, nei locali situati al piano terra dei fabbricati esistenti, nei lastrici solari di copertura qualora direttamente accessibili dalla viabilità esistente, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari esistenti, anche in deroga agli strumenti e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso fermi:
a) i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale;
b) la necessità delle autorizzazioni previste dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) i poteri attribuiti dalle disposizioni citate alla lettera b) alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali, da esercitare motivatamente nel termine di tre mesi.
2. I comuni possono adottare, con deliberazione del consiglio comunale, apposito atto che individua i limiti, le quantità e le zone di esclusione degli interventi previsti dal presente articolo.
3. Gli interventi di edificazione di parcheggi devono prevedere il ripristino degli
2. La facoltà di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I comuni, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, al fine di promuovere
a) ripristino ambientale;
b) arredo urbano e collegamenti con la viabilità;
c) numero dei mandanti o degli acquirenti;
d) qualità del progetto proposto;
e) tempi di realizzazione;
f) programma di manutenzione.
3. La domanda di ammissione all'assegnazione di aree per la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata da un progetto preliminare elaborato da un professionista iscritto all'albo professionale, contenente:
a) gli elaborati grafici;
b) una relazione di massima concernente le soluzioni per la sicurezza statica e la compatibilità dell'intervento con le caratteristiche idrogeologiche dell'area;
c) lo spostamento delle reti;
d) i dispositivi di sicurezza;
e) gli elementi conoscitivi e metodologici per la verifica e la tutela dei beni storici e archeologici.
4. Al fine dell'assegnazione delle aree devono essere presentate idonee garanzie consistenti in una fidejussione bancaria o assicurativa pari ad una percentuale sull'importo dei lavori principali e accessori definita dal bando, nonché in una polizza assicurativa per i danni agli edifici confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale sono previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;
b) il dimensionamento dell'opera e il piano economico-finanziario previsto per la sua realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, per la messa a disposizione delle aree necessarie e per l'esecuzione dei lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonché le sanzioni previste per le eventuali inadempienze;
e) il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie;
f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio e i criteri di revisione di tale prezzo nel tempo.
5. I comuni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula della convenzione di cui al comma 4.
6. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul sottosuolo di aree di proprietà comunale per la realizzazione di parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti proprietari, o a società anche cooperative costituite tra gli stessi, può essere assegnato ai residenti non proprietari che hanno la residenza nell'ambito di influenza del parcheggio come definito nella convenzione, ai sensi del comma 4, anche riuniti in associazione o in cooperative.
7. I membri delle associazioni o delle cooperative di cui al comma 6 diventano contitolari del diritto di superficie. Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in forza del quale il residente non proprietario gode della porzione del fabbricato per il quale è divenuto contitolare del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di contitolarità deve essere attribuita nell'ordine:
a) al proprietario della porzione di fabbricato;
b) al nuovo utente a qualsiasi titolo della porzione di fabbricato;
c) alla associazione o alla cooperativa costituita tra non proprietari.
8. Il prezzo di cessione non può essere superiore a quello risultante dalla convenzione di cui al comma 4, lettera f).
9. Le opere di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione gratuita.
1. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, effettuati da enti o da imprese di assicurazione, sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 2 e 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente legge i bandi pubblicati anteriormente alla data della sua entrata in vigore, qualora i comuni provvedano, entro sei mesi dalla data stessa, alla concessione del diritto di superficie sul sottosuolo delle aree.
3. La rideterminazione dei costi standard e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della determinazione dei contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, è definita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le Ferrovie dello Stato Spa, direttamente o tramite società da esse controllate, le società concessionarie del servizio ferroviario, le società di gestione degli aeroporti e dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione su aree di
1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di sei mesi dalla data stessa.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a revocare le somme assegnate alle regioni e ai comuni, rispettivamente ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può intervenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.
3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2 del presente articolo, sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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