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PDL 4407

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4407



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

PISICCHIO, ACQUARONE, BERTUCCI, CUSUMANO, DE FRANCISCIS, MASTELLA, MAZZUCA, MONTECUOLLO, OSTILLIO, LUIGI PEPE, POTENZA

Modifiche alla Costituzione in materia di cittadinanza civile

Presentata il 22 ottobre 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro ordinamento, intervenendo a sanzionare una consapevolezza che già da tempo si era fatta strada nell'opinione comune, ha promosso, attraverso importanti interventi di normazione, l'avvio verso una dimensione multietnica della società italiana.
      D'altro canto l'antica e profonda vocazione europeista e la tradizione di apertura verso culture ed etnie diverse, elementi che qualificano i caratteri distintivi dell'identità culturale italiana, hanno predisposto in modo assolutamente naturale il nostro Paese all'accoglimento delle nuove realtà della globalizzazione. Tra queste realtà la più evidente è senza dubbio quella dello spostamento di uomini e donne nel territorio, travalicando i confini degli Stati nazionali e persino dei continenti. Lo stesso concetto di cittadinanza, che trovava una sua forte ragione con l'affermazione degli Stati nazionali (ma che ebbe un'applicazione liberale e lungimirante nel diritto romano), tende oggi ad assumere valenze e significati diversi, legati sempre più al rapporto che ogni persona intreccia con il territorio in cui vive, lavora, condivide weltanshauung, produce, incontra affetti e umanità non transitori, svolge, insomma, la sua personalità.
      È questo il concetto della «cittadinanza civile», condiviso dalla Commissione europea al punto da dettarne le linee generali di identificazione: «un nucleo comune di diritti e doveri fondamentali che il migrante acquisisce gradualmente nel corso di un certo numero di anni, in modo da garantire che questi goda dello stesso trattamento concesso ai cittadini del Paese
 

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ospitante, anche quando non sia naturalizzato».
      Non v'è dubbio, allora, sul fatto che il diritto di voto rappresenti uno dei momenti più qualificanti di una «cittadinanza civile» intesa come partecipazione attiva alla vita della comunità in cui lo straniero viene ad integrarsi, con speciale riferimento a quella «agorà» cittadina che rappresenta la prima, fondamentale istanza della democrazia concreta, della dimensione riferita alla possibilità di incidere sul destino collettivo di una città, cogliendone gli effetti sul piano del destino individuale.
      Nel territorio nazionale risiedono legalmente quasi un milione e trecentomila stranieri, perfettamente integrati nella realtà del Paese, ma esclusi da ogni forma di partecipazione al voto, se non per la parte limitata dei residenti provenienti dai Paesi dell'Unione europea, per i quali, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, è previsto il diritto di voto per le elezioni amministrative. L'estensione di tale diritto anche ai residenti stranieri di provenienza extracomunitaria appare, dunque, il completamento di una «cittadinanza civile» che in molti altri ordinamenti europei è largamente accolta. Così è per i Paesi del nord Europa, come Svezia, Danimarca, Olanda e Norvegia, che hanno accolto il principio dell'integrazione concedendo il diritto di elettorato - attivo e passivo - per le elezioni amministrative. Così per Paesi di cultura anglosassone, come l'Irlanda, o come la stessa Inghilterra che, per antica tradizione, concedono il diritto di voto a tutti i Paesi del Commonwealth. Così anche per la Spagna e il Portogallo che adottano, pur se sottoposto alla condizione della reciprocità, il criterio dell'estensione del diritto di voto agli stranieri, con una interessante particolarità della legislazione portoghese che concede il voto solo ad alcune categorie di immigrati (provenienti dalle ex colonie), imitata in questo dalla legge islandese (che consente il voto ai cittadini dell'area nordica). La nostra proposta di legge costituzionale prende atto, dunque, delle nuove realtà imposte dalla globalizzazione e dalla altissima quota di cittadini «del mondo» che sceglie di trasferirsi o è costretta a spostarsi nello spazio, ritenendo che questa nuova possibilità di confronto e di integrazione rappresenti una grande risorsa per gli Stati nazionali.
      Del resto più volte anche l'Unione europea ha incoraggiato gli Stati membri ad «aprirsi» a queste nuove realtà.
      Uno degli ultimi e più significativi atti in questo senso è rappresentato dalla risoluzione n. 136 del 15 gennaio 2003 approvata a Strasburgo, con cui il Parlamento europeo raccomanda gli Stati membri «di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini dei Paesi terzi che soggiornino legalmente nell'Unione europea da almeno tre anni».
      La presente proposta di legge costituzionale accoglie l'invito delle istituzioni europee, ponendo, con l'articolo 1, un criterio più rigoroso, cinque anni, di residenza legale in Italia, al fine di poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali e per il Parlamento europeo. Diritto che l'articolo stesso definisce come quello di «cittadinanza civile», diversa dalla cittadinanza piena che, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 91, può essere ottenuta dallo straniero solo dopo dieci anni di residenza legale.
      All'articolo 2, infine, è prevista anche la partecipazione del titolare della «cittadinanza civile» ai referendum per le leggi in materia di autonomie locali, partecipazione da definire con normazione specifica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Cittadinanza civile).

      1. All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «A coloro che sono residenti in Italia da oltre cinque anni, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, è riconosciuta la cittadinanza civile che si esplica attraverso il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nelle altre elezioni locali e nelle elezioni per il Parlamento europeo. Per l'esercizio del diritto di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla legge ad eccezione della cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Referendum).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 75 della Costituzione è inserito in seguente:

      «La legge stabilisce le modalità di partecipazione ai referendum per le leggi in materia di autonomie locali per chi è residente da oltre cinque anni in Italia, anche se non in possesso della cittadinanza italiana».


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