PDL 3620
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3620
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ZANELLA
Disposizioni per il divieto delle macellazioni
effettuate secondo riti religiosi
Presentata il 3 febbraio 2003
Onorevoli Colleghi! - L'abbattimento e la macellazione di animali attuati secondo particolari riti religiosi spesso avvengono tramite operazioni che non rispettano le minime norme anticrudeltà verso i medesimi, ma anzi si effettuano con il chiaro scopo di arrecare sofferenze e stati fisici di eccitazione certo evitabili. Queste assurde atrocità non sono più ammissibili in uno Stato avanzato e civile quale è il nostro ed è anacronistico e assurdo che proprio sul nostro territorio, che può rappresentare il luogo simbolo della cultura e dell'ingentilimento dell'animo delle persone, ancora sia consentito praticare riti che si potrebbero definire primitivi e incivili.
La materia delle macellazioni rituali ha trovato ampio dibattito durante l'esame dello schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, che si è svolto durante il mese di luglio 1998 presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati (decreto legislativo n. 333 del 1998).
L'esame del provvedimento ha permesso a tutte le forze politiche di esprimere la loro visione sulla delicata materia; ne è scaturita una fase di confronto spesso accesa e vivace da cui è emersa la tendenza a ritenere che tali pratiche rituali debbano essere meglio disciplinate e limitate o addirittura abolite entro brevissimo tempo, pur nel rispetto dei diritti e delle consuetudini delle comunità religiose che le praticano. Si ritiene che i tempi siano più che maturi perché in Italia le macellazioni rituali che non garantiscono la protezione degli animali siano proibite e pertanto si è deciso di presentare la presente proposta di legge, dove tra l'altro sono individuate le autorità incaricate del controllo dell'applicazione delle norme e stabilite le pene da applicare qualora le disposizioni ivi recate non siano rispettate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono vietati su tutto il territorio dello Stato italiano l'abbattimento e la macellazione di animali effettuati secondo particolari riti religiosi, quando si attuano con operazioni che comportano per gli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.
2. Le macellazioni devono essere inderogabilmente precedute da stordimento degli animali e avvenire esclusivamente nei luoghi autorizzati dalle autorità competenti.
3. Il Ministro della salute, sentiti le associazioni, gli organismi e le comunità religiose che operano a difesa dei diritti degli animali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto che disciplina i casi in cui possono avvenire le macellazioni e gli abbattimenti di animali effettuati secondo riti religiosi ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Le autorità di controllo e di vigilanza dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali provvedono a vigilare sul rispetto delle norme recate dalla presente legge.
Art. 2.
1. Chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.