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PDL 5827-A/R

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5827-A/R



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 maggio 2005 (v. stampato Senato n. 3344)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

di concerto con il vicepresidente del consiglio dei ministri
(FINI)

con il vicepresidente del consiglio dei ministri
(FOLLINI)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
 

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con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

e con il ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 maggio 2005

(Relatori: SAIA, per la I Commissione
GARNERO SANTANCHÈ, per la V Commissione)


NOTA:  Il presente stampato riporta il testo approvato il 10 maggio 2005 dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 maggio 2005.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 5827-A.
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
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TESTO
delle Commissioni

Art. 1.

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      1. Identico.

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Lo schema di decreto è successivamente trasmesso al Parlamento, perché sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la procedura di cui al presente comma.       2. Identico.

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      3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e

      3. Identico.

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l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;  

          b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione

 

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per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.  

      4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai princìpi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega.

      4. Identico.

      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure       5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché la riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure

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concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. concorsuali al concordato preventivo come disciplinato in attuazione della presente legge. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
      6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:       6. Identico:

          a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti princìpi:

          a) identica;

              1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;

 

              2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;

 

              3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;

 

              4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito

 

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siano connesse alle sole esigenze della procedura;  

              5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;

 

              6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;

 

              7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;

 

              8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;

 

              9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;

 

              10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:

 

                  10.1) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;

 

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                  10.2) la sussistenza di proposte di concordato;  

                  10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;

 

                  10.4) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

 

                  10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;

 

              11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;

 

              12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;

 

              13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

 

                  13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile

 

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all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;  

                  13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;

 

                  13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;

 

                  13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

 

                  13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

 

                  13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.

 

              14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;

 

          b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;

          b) identica;

          c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto;

          c) identica.

          d) modificare la disciplina dei reati commessi dal fallito secondo i seguenti princìpi:

          soppressa.

              1) prevedere i seguenti delitti:

 
                  1.1) bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo  

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provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione del patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei creditori; ovvero in condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori; ovvero in condotte di causazione intenzionale del dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;  
                  1.2) bancarotta fraudolenta documentale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di sottrazione, distruzione, falsificazione di libri o scritture contabili con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di tenuta delle scritture e dei libri contabili o di omessa tenuta dei medesimi, se previsti dalla legge, che rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;  
                  1.3) bancarotta fraudolenta preferenziale dell'imprenditore individuale, consistente in condotte, contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di preferenza indebita o ingiustificata nei pagamenti o in altre prestazioni estintive di obbligazioni, allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri, ovvero di simulazione di titoli di prelazione;  
              2) prevedere il delitto di bancarotta semplice dell'imprenditore individuale, consistente nelle condotte di omessa o ritardata presentazione dell'istanza per l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale che hanno aggravato il preesistente  

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dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;  
              3) prevedere il delitto di bancarotta del soggetto, cui è estesa la procedura di liquidazione concorsuale, consistente nei fatti descritti ai numeri 1.1) e 1.3), se commessi sui propri beni;  
              4) prevedere il delitto di bancarotta fraudolenta impropria consistente:  
                4.1) nei fatti di cui al numero 1) commessi dall'institore e da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione di società, di imprenditori collettivi o di enti dichiarati insolventi;  
                4.2) in condotte di abuso dei relativi poteri o di violazione dei relativi doveri da parte dei soggetti di cui al numero 4.1) che abbiano cagionato il dissesto, ovvero nei fatti di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2638 del codice civile, contemporanei all'insolvenza o al concreto pericolo dell'insolvenza, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;  
              5) prevedere il delitto di bancarotta semplice impropria consistente nei fatti di cui al numero 2) commessi dall'institore e da chi svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo o liquidazione di società, di imprenditori collettivi o di enti dichiarati insolventi, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;  
              6) prevedere il delitto di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'insolvente o con gli organi di società, enti, imprenditori collettivi dichiarati insolventi, consistente nella condotta di presentazione di domande di ammissione di crediti fraudolentemente simulati, anche per interposta persona, ovvero in condotte che causano la diminuzione ingiustificata del patrimonio dell'insolvente, senza il suo concorso, da parte di chiunque, consapevole dello stato di dissesto o dell'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, non è creditore  

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o titolare di diritti sul patrimonio dell'insolvente; prevedere circostanze attenuanti, ad effetto speciale, nei casi in cui le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o, se manca l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale o nel caso in cui i beni, ingiustificatamente sottratti al patrimonio dell'insolvente, sono reintegrati anche per equivalente;  
              7) prevedere il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni o altri comportamenti fraudolenti, consistente nella condotta di esposizione di informazioni false o di omissione di informazioni imposte dalla legge per l'apertura delle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo al fine di potervi accedere, ovvero per ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero consistente in successivi atti o nei comportamenti di cui ai numeri 1) e 4) compiuti nel corso di esse; ovvero consistente nella simulazione di crediti inesistenti o in altri comportamenti di frode, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze; prevedere che la stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell'espressione del proprio voto;  
              8) prevedere per i predetti delitti la pena, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:  
                8.1) della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni per i delitti descritti ai numeri 1.1) e 1.2), al numero 3), nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al numero 1.1), e ai numeri 4.1) e 4.2);  
                8.2) della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a quattro anni per i delitti descritti al numero 1.3), al numero 3), nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al numero 1.3), e ai numeri 6) e 7);  

Pag. 14
                8.3) della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a due anni per i delitti di cui ai numeri 2) e 5);  
              9) stabilire disposizioni comuni e processuali ed in particolare:  
                  9.1) prevedere circostanze aggravanti ed attenuanti, anche ad effetto speciale, per i reati di cui alla presente lettera nel caso di più fatti ovvero se il fatto ha causato rispettivamente un danno patrimoniale di rilevante gravità o di speciale tenuità ovvero se, prima del giudizio o prima del provvedimento di cui all'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è intervenuta integrale riparazione del danno patrimoniale ai creditori ovvero se, mancando l'accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell'esercizio dell'azione penale è intervenuta da parte dell'autore del fatto consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari;  
                9.2) prevedere che alla condanna per i delitti di cui ai numeri 1), 4) e 5) consegue, in ogni caso, la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.  

      7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      7. Identico.

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Pag. 15

ALLEGATO

 

Pag. 16-17

Testo approvato dal Senato della Repubblica (*)

Testo delle Commissioni (*)

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35

        All'articolo 2:

        All'articolo 2:

... omissis ...

... omissis ...

        dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

        dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

... omissis ...

... omissis ...

        4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, il cui contratto sia stato rinnovato ai sensi della normativa generale adottata dalla CONSOB, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.

        4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.

... omissis ...

... omissis ...

        All'articolo 5:

        All'articolo 5:

... omissis ...

... omissis ...

        il comma 9 è soppresso;

        soppresso;

... omissis ...

... omissis ...

            al comma 11, le parole: «delle normativa» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela

            al comma 11, le parole: «delle normativa» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa»;


        (*) Nel presente allegato sono riportate soltanto le parti relative ad articoli ulteriormente modificati dalle Commissioni. Per il testo completo dell'allegato si rinvia allo stampato n. 5827.


        (*) Le modificazioni apportate dalle Commissioni sono stampate in neretto.
 

Pag. 18-19

ambientale e paesaggistica, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell'opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell'opera e da determinare un grave pericolo per l'economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la regione o le regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati»;

... omissis ...

... omissis ...

        All'articolo 6:

        All'articolo 6:

        al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: ", anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"»;

        identico;

        al comma 3, lettera b), capoverso b), le parole: «Comunicazione della Commissione europea 2001/c» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione della Commissione europea 2001/C» e le parole: «n. 37» sono sostituite dalle seguenti: «n. C/37»;

        identico;

        al comma 5, secondo periodo, le parole: «dell'imprese proponenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese proponenti»;

        identico;

        al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle stipulate dal Ministero delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,»;

        identico;

        dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        identico;

        «6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni»;

 

Pag. 20-21

            al comma 7, le parole: «e le regioni e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «, le regioni e le province autonome»;             identico;

            al comma 9, dopo le parole: «dei Ministri delle attività produttive,» sono inserite le seguenti: «per lo sviluppo e la coesione territoriale,»;

            identico;

            al comma 10, dopo le parole: «la produttività delle imprese che» sono inserite le seguenti: «, anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

            identico;
            al comma 11 le parole: «fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate»;             identico;

            al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare in convenzione con le università, le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

            identico;

            al comma 14, dopo la parola: «Fondo» sono inserite le seguenti: «per le».

            identico;

 

        dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

            «14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione».

... omissis ...

... omissis ...

        All'articolo 11:

        All'articolo 11:

            al comma 2, le parole: «del Fondo» sono soppresse;

            identico;

            al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti»;

            identico;

            al comma 7, alla lettera a), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato» e alla lettera b), capoverso 61-quater, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione»;

            identico;

            al comma 7, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

            identico;

                «b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21," è inserita la seguente: "23,";

 

Pag. 22-23

                b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

                b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:

                "23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"»;

 

            al comma 8, dopo le parole: «sono estesi» sono inserite le seguenti: «, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché»;

 

            il comma 10 è soppresso;

            al comma 11, dopo le parole: «all'articolo 1,» sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

            identico;

            dopo il comma 11, è inserito il seguente:

            identico;

        «11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica»;

            al comma 13, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» e le parole: «dell'Europa centrale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte»;

            identico;

            al comma 14:

            identico:

            al primo periodo dell'alinea, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994» e dopo le parole: «regione Sardegna» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale,»;

            al primo periodo dell'alinea, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994», dopo le parole: «regione Sardegna» sono inserite le seguenti: «, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale,» e le parole: «dopo l'approvazione del piano energetico regionale» sono soppresse;

            dopo il primo periodo dell'alinea è inserito il seguente: «Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994»;

            identico;

 

Pag. 24-25

            dopo il secondo periodo dell'alinea è inserito il seguente: «Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione»;             identico;

            al terzo periodo dell'alinea, dopo le parole: «valutazione delle offerte» sono inserite le seguenti: «previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto»;

            identico;

            alla lettera b) le parole: «degli inquinanti delle polveri e gassosi» sono sostituite dalle seguenti: «delle polveri e degli inquinanti gassosi»;

            identico;

            alla lettera c), le parole: «dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto»;

            identico;

            dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

            identico:

        «14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 15 milioni di euro per l'anno 2005 e 15 milioni di euro per l'anno 2006. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 15 milioni di euro.

        «14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

          14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro.
        14-ter. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione».         14-quater. Identico».

... omissis ...

... omissis ...
 

Pag. 26-27

        Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:         Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

... omissis ...

... omissis ...

        Art. 11-sexies - (Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente). - 1. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5, allegato A, articolo 30, lettere a) e b).

        Soppresso.

        2. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nella citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004, allegato A, articolo 30, lettere a) e b).
        3. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 2, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei princìpi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
        4. La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, e senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.
        5. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai princìpi ed alla disciplina di cui ai commi da 1 a 4.
        6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alla legge 5 marzo 1963, n. 366, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale, nel rispetto della normativa in materia di procedura ad
 

Pag. 28-29

evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.
        7. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 6, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie».

... omissis ...

... omissis ...
        L'articolo 15 è sostituito dal seguente:         L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

        «Art. 15. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

        «Art. 15. - (Copertura finanziaria). - 1. Identico:

            a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006 e 15,25 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni per l'anno 2007;

            a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;

            b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

            b) identica;

            c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

            c) identica;

 

Pag. 30-31

            d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

            d) identica.

        2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

        2. Identico.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».         3. Identico.
 

Pag. 32-33



Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005.
 

Testo del decreto-legge (*)

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni (*)

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura corrispondente allo scenario europeo;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e le tecnologie;

emana

il seguente decreto-legge:
 

... omissis ...

... omissis ...

Articolo 2.
(Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni).

Articolo 2.
(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB).

... omissis ...

... omissis ...


        (*) Si riportano solo le parti del decreto-legge modificate dalle Commissioni. Per il testo completo si rinvia allo stampato n. 5827.


        (*) Le modifiche apportate dal Senato sono stampate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono stampate in neretto corsivo.

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          4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.

... omissis ...

... omissis ...

Articolo 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale).

Articolo 5.
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale).

... omissis ...

... omissis ...

        9. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

        9. Identico.

... omissis ...

... omissis ...

        11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle normativa comunitaria.

        11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.

... omissis ...

... omissis ...

Articolo 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse).

Articolo 6.
(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse).

        1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi

        1. Identico.


Pag. 36-37
compresi l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.  
        2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.         2. Identico.
        3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:         3. Identico:

            a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca»;

            a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca», e, al secondo periodo, dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,»;

            b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:             b) identico:

                a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

                a) identica;

                b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2001/c 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

                b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

                c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate».

                c) identica».

        4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:

        4. Identico.

            a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a

 

Pag. 38-39
maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;  

            b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;

 

            c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.

 

        5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci dell'imprese proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonché le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

        5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci delle imprese proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonché le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

        6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.         6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché quelle stipulate dal Ministero delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
          6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni.
        7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa         7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa

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con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.         8. Identico.
        9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.         9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attività produttive, per lo sviluppo e la coesione territoriale, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
        10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.         10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che, anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.
        11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.         11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
        12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga         12. Identico.

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all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998.  
        13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.         13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare in convenzione con le università, le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
        14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.         14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti.
 

            14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione.

... omissis ...

... omissis ...

Articolo 11.
(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva).

Articolo 11.
(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva).

... omissis ...

... omissis ...

        8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.         9. Identico.

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        10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro.         Soppresso.

... omissis ...

... omissis ...

        14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994, la regione Sardegna, dopo l'approvazione del piano energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

        14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:

            a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;

            a) identica;

            b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento degli inquinanti delle polveri e gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;

            b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;

            c) contenimento dei tempi di esecuzione dei lavori;

            c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;

            d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi

            d) identica;


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della disponibilità di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;  
            e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.             e) identica.
 

        14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

          14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro.
          14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione.

... omissis ...

... omissis ...

Articolo 15.
(Copertura finanziaria).

Articolo 15.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, comma 2, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 73 milioni di euro per l'anno 2005, 458 milioni di euro per l'anno 2006, e 368,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

        1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:

            a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell' unità previsionale di base «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

            a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo


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finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni; speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciacuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;

            b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

            b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

            c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 315 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

            c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;

            d) quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2006 e a 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

            d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

        2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 19 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

        2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.         3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

... omissis ...
 
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