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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4056-B |
TESTO | |||||||||||||||||
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| 1. L'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
| 1. Identico:
| a) al numero 2), è soppressa la parola: «penale»;
| a) identica;
| b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
| b) identica;
| c) dopo il numero 3) è inserito il seguente:
| c) identico:
| «3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330; in tale ipotesi l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza».
| «3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima».
| 2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
| Soppresso.
«La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale di cui all'articolo 332».
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