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PDL 5778

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5778



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

di concerto con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004

Presentato il 13 aprile 2005


      

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Onorevoli Deputati! - I Governi italiano ed austriaco hanno riconfermato il proprio intento di pervenire alla realizzazione del tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero tra Fortezza e Innsbruck, ritenuto necessario per un migliore collegamento logistico tra i due Paesi.
      Si è conclusa la prima fase relativa a tale progetto (2002), iniziata in seguito alla sottoscrizione dell' Accordo intergovernativo di Radfeld del 15 aprile 1999 che ha
 

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portato a sintesi una intensa attività tecnica e politica sviluppatasi tra la fine degli anni '80 e gli anni '90.
      Durante questa fase sono stati approfonditi gli studi sviluppati in precedenza e, attraverso l'esecuzione di sondaggi geologici preliminari, si è pervenuti all'individuazione di un possibile tracciato dell'infrastruttura ferroviaria. Sono state, altresì, individuate le più rilevanti questioni concernenti il territorio interessato dalla linea ferroviaria, elaborati gli studi sul traffico e messi a punto i possibili modelli di concessione.
      L'infrastruttura da realizzare è stata considerata di grande interesse per le ampie possibilità di sviluppo economico e sociale che la stessa potrà assicurare nella logica di un rapporto in evoluzione tra i due Paesi, nel contesto sempre più vivo dell'Unione europea.
      È noto, infatti, come il problema dei valichi sia, per il nostro Paese, essenziale per il collegamento del bacino del Mediterraneo con l'Europa centrale, al fine di scongiurare una condizione di allontanamento, se non di emarginazione, che conseguirebbe a una difficoltà nei collegamenti logistici.
      Tutto ciò è stato, invero, riconosciuto non solo nei programmi prioritari di infrastrutture internazionali promossi dall'Unione europea, ma anche in particolare dal nostro Piano generale dei trasporti e della logistica (SNIT).
      È nella consapevolezza di tali esigenze ed obiettivi di intervento che i due Governi hanno quindi deliberato l'avvio di una seconda fase per il completamento della progettazione dell'infrastruttura in questione, assumendo conformi decisioni nel Vertice italo-austriaco di Vienna del 1o aprile 2003, dove è stata sottoscritta una Dichiarazione congiunta. Tale seconda fase è più specificatamente diretta alla definizione del tracciato ferroviario, all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e alla messa a punto del modello di finanziamento dell'opera.
      Tutto ciò premesso, si procede a illustrare i contenuti analitici del nuovo Accordo, sottoscritto a Vienna il 30 aprile 2004, che si struttura essenzialmente in quattro titoli, concernenti rispettivamente le disposizioni di carattere generale, la fase II, il finanziamento e le disposizioni finali. Sul piano analitico, si riassumono i contenuti principali dei singoli articoli:

          articolo 1: viene definito l'oggetto dell'Accordo, concernente l'impegno dei Governi italiano e austriaco a promuovere la costruzione delle opere necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario misto merci/viaggiatori, la cui entrata in esercizio dovrà avere luogo entro l'anno 2015;

          articolo 2: vengono stabilite le definizioni relative al «progetto», alla «Parte comune» alla CIG (Commissione intergovernativa) e al Promotore. In particolare viene chiarito che la Parte comune concerne l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature ferroviarie tra Fortezza e Innsbruck. Per Promotore, infine, si intende l'organo comune cui devono essere riconosciuti gli obblighi e i diritti di una impresa ferroviaria, necessari al raggiungimento dello scopo societario;

          articolo 3: viene qui definito l'ambito di applicazione dell'Accordo in questione, che si riferisce a tutte le Fasi del progetto fino alla messa in esercizio, e le cui attività sono indicate al successivo articolo 4;

          articolo 4: vengono definite, sul piano tecnico, quali sono le attività da realizzare da parte del Promotore in questa fase, quali studi, ricognizioni, indagini, attività propedeutiche per la realizzazione della Parte comune;

          articolo 5: viene data origine alla CIG (Commissione Intergovernativa), cui è assegnato il compito di promuovere il coordinamento delle attività pertinenti l'opera da realizzare, definendo le caratteristiche dell'opera e le modalità di realizzazione, da sottoporre alle successive decisioni dei due Governi. La CIG rappresenta la naturale prosecuzione della Commissione bilaterale italo-austriaca, costituita in attesa dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso,

 

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attraverso le intese raggiunte tra le Parti nel Memorandum sulla cooperazione nell'ambito di una Commissione bilaterale del 30 aprile 2004. Pertanto, il citato Memorandum non costituisce parte integrante del presente Accordo;

          articolo 6: concerne la definizione della figura del Promotore nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda la Società europea di cui al punto b), il capitale sociale è partecipato in eguale misura dalla Parte austriaca e da quella italiana, ed è aperta all' ingresso di altri soci fino ad una quota massima del 50 per cento, mentre la restante quota continuerà ad essere detenuta dai rispettivi Governi in parti uguali. Nell'ambito del collegio sindacale della SpA europea sarà designato un dirigente o un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze;

          articolo 7: reca disposizioni di natura essenzialmente tecnica relativamente alla natura demaniale e fondiaria delle opere da realizzare, tenuto conto della loro localizzazione;

          articolo 8: relativamente alle disposizioni legislative e regolamentari da applicare, la norma fa espresso riferimento alla normativa nazionale rispettivamente vigente nei due Paesi interessati, pur non mancando di fornire un indirizzo comportamentale di massima relativamente all'auspicio che i due Governi adottino, ove possibile, procedure armonizzate;

          articolo 9: reca disposizioni in ordine al finanziamento delle fasi relative agli studi generali e al progetto della nuova Galleria di base del Brennero. Fatta salva la quota assicurata dall'Unione europea, viene esplicitamente richiamato l'impegno delle Parti a fare ricorso a finanziamenti privati nell'ambito di un modello PPP (Partenariato Pubblico Privato). Al termine del percorso progettuale e dell'iter amministrativo connesso a tale fase, il cui completamento è previsto entro l'anno 2006, saranno predisposti provvedimenti legislativi nei quali sarà prevista, tra l'altro, la copertura degli oneri necessari per la realizzazione dell'opera;

          articolo 10: reca le disposizioni inerenti la regolamentazione delle eventuali controversie, prevedendo sia la risoluzione diplomatica, sia la soluzione mediante tribunale arbitrale;

          articolo 11: dispone in ordine alla ratifica e all'entrata in vigore dell'Accordo.

 

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APPENDICE

        Anche sotto l'aspetto finanziario non è dato individuare nell'ambito della normativa vigente questioni suscettibili di dover essere disciplinate in sede legislativa.
        Invero, le implicazioni finanziarie occorrenti per fare fronte alle attività previste in questa fase sono disciplinate dalla già richiamata Dichiarazione Congiunta del 1o aprile 2003 e dal Memorandum del 10 settembre 2003 e, fatta salva la quota assicurata dall'Unione europea, le stesse restano a carico dei rispettivi Stati, ovvero di RFI SPA, per la parte italiana, attraverso i fondi assegnati in contratto di programma. Le attività vengono affidate a un Promotore cioè il GEIE BBT o la costituenda società per azioni europea, come disciplinato dall'articolo 6, quale organo comune costituito in parti uguali dalla parte italiana e dalla parte austriaca.
        Analogamente, per quanto riguarda la previsione di finanziamento, il richiamo alle esigenze finanziarie dei previsti studi e attività di Fase II deve intendersi in linea con quanto previsto dall'Accordo all'articolo 9. Per quanto concerne il nostro Paese, l'intero fabbisogno è assicurato in via generale e onnicomprensiva annualmente con gli strumenti di bilancio (legge finanziaria e legge di bilancio).
        In tale senso, una volta determinato un complessivo importo finanziario da assegnare al Gestore della rete e che risulti compatibile con la manovra di finanza pubblica nel rispetto dei limiti posti dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), all'interno di tale importo il Gestore stesso dovrà garantire le priorità individuate.
        Per le attività che caratterizzano la cosiddetta «Fase II» relativa alla progettazione dell'Accordo, formalmente avviata fin dall'aprile del 2003 con la sottoscrizione dell'Accordo da parte dei due Governi, sono previsti oneri per 90 milioni di euro da ripartire equamente tra i due Stati. A tale proposito, il Governo italiano ha già provveduto con delibera CIPE del 20 dicembre 2004, n. 89, ad assegnare 45 milioni di euro. È stato comunque assicurato dalla Commissione europea il contributo fino al 50 per cento dell'importo finanziato, attraverso l'inserimento del budget 2004-2006 relativo ai progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN). L'erogazione delle risorse comunitarie avverrà con periodicità annuale con anticipazioni fino al 50 per cento dell'importo finanziato e con saldo finale sulla base delle rendicontazioni di spesa predisposte dal Promotore (GEIE BBT, o dalla subentrante BBT SE).
        L'Accordo prevede in questa fase l'iter procedurale e amministrativo, nonché oneri legati alla progettazione. La copertura della spesa per la realizzazione dell'opera, rientra, come noto, nell'ambito degli interventi della legge obiettivo.
        Si è anche previsto nel disegno di legge di ratifica dell'Accordo, all'articolo 4, che gli introiti (definiti «eventuali» in quanto collegati alla verifica, da parte comunitaria, alla rendicontazione delle spese sostenute) derivanti dal contributo comunitario per i progetti della Rete TEN, siano versati allo stato di previsione dell'entrata del

 

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bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.
        Va anche chiarito che gli oneri per la realizzazione del tunnel ferroviario in questione, sia per quanto concerne gli studi e i sondaggi preliminari, sia per quanto attiene alla futura realizzazione dell'opera - ove l'esito degli studi pervenga, concordemente con la Parte austriaca, alla positiva decisione di effettuare l'investimento - faranno carico in parte agli Stati, in parte all'Unione europea e in parte ricorrendo al finanziamento privato, secondo un modello di compartecipazione pubblica-privata (PPP) ancora da definire.
        Infine, sempre il medesimo Accordo rivolge raccomandazioni ai Governi dei due Paesi affinché venga sollecitato il sostegno dei fondi destinati a finanziare le reti transeuropee (TEN), in tale modo espressamente configurandosi un'apposita fonte finanziaria aggiuntiva ed esterna rispetto a quelle nazionali su cui verrebbe a gravare l'onere per la realizzazione degli studi e delle indagini in questione. È importante evidenziare che sono già state concluse le necessarie trattative con la competente Direzione generale della Commissione europea (DG TREN) per l'inserimento, nel budget triennale 2004-2006 delle reti TEN, dell'importo del finanziamento da concedere.

Articolo 4, secondo paragrafo, lettere a), c), e) e f).

        Si riferisce a tutte le attività che connoteranno la cosiddetta «Fase II» del progetto, formalmente avviata il 1o aprile 2003, con la sottoscrizione della Dichiarazione congiunta dei rispettivi Governi e che prevede la redazione del progetto definitivo (lettera a); l'esecuzione di indagini geognostiche integrative (lettera c); le attività propedeutiche all'inizio dei lavori di costruzione (lettera e); la realizzazione di studi complementari e la definizione di indagini, opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate (lettera f).

Articolo 5.

        Relativamente alla partecipazione dei funzionari alle riunioni della Commissione Intergovernativa, prevista dall'Accordo e dal Memorandum citato, che terrà due riunioni annue in Austria, si prevede l'invio a Vienna di otto funzionari, dei quali due sono componenti del Segretariato generale, per un periodo di tre giorni.
        La relativa spesa viene così quantificata:

 

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        Spese di missione:  
Pernottamento (euro 150 al giorno per 8 persone per 2 riunioni per 3 giorni) euro 7.200
Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 211, cui si aggiungono euro 63, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 211 viene ridotto di euro 70, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 204 più euro 80 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).  
- (euro 284 per 8 persone per 2 riunioni per 3 giorni) euro 13.632
        Spese di viaggio:  
Biglietto aereo A/R Roma-Vienna (euro 874 per 8 persone per due riunioni = euro 13.984 + euro 699 quale maggiorazione del 5 per cento euro 14.683
             Totale onere (articolo 5)  ... euro 35.515

        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2005, ammonta a euro 35.515.
        Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

        Articolo 6, primo paragrafo, lettera b).

        Per quanto concerne la Società per azioni europea, il capitale sociale è equamente partecipato da entrambe le Parti contraenti. La partecipazione al capitale sociale è aperta all'ingresso di altri soci, con l'unico vincolo che il 50 per cento di esso rimanga nella disponibilità della Parte austriaca e della Parte italiana, sempre in eguale misura. Attualmente è previsto che la quota italiana venga detenuta da RFI Spa, attraverso i fondi statali specificamente destinati al progetto.

        Articolo 10.

        Clausola arbitrale. La spesa sostenuta per l'eventuale ricorso al Collegio arbitrale è posta a carico del Ministero della giustizia.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Analisi dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

        Il presente provvedimento non produce impatto normativo poiché rappresenta il finanziamento per il funzionamento della Commissione Intergovernativa istituita tra le Parti, allo scopo di promuovere il coordinamento di tutte le attività e le procedure inerenti la realizzazione della Parte comune della galleria di base del Brennero.

B)  Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.

        Nella redazione dell'Accordo in parola, l'articolo 11 prevede espressamente il richiamo a una procedura di ratifica, facendo genericamente riferimento alle procedure costituzionali previste da ciascun Paese.

C)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano profili problematici sotto tale aspetto.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie né di quelle a statuto speciale.

E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Il presente provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli enti locali né in relazione a processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui sopra.

 

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2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Dalle disposizioni del disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi.

A)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti che riguardano la materia del presente provvedimento.

B)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Sullo stesso argomento risulta presentata alla Camera dei deputati, in data 10 marzo 2005, la proposta di legge n. 5715, d'iniziativa dei deputati Brugger ed altri, assegnata alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 11 aprile 2005.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti.

        Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di infrastrutture e di trasporti di persone e merci. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano e il Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia austriaco. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

        L'infrastruttura da realizzare è stata considerata di grande interesse per le ampie possibilità di sviluppo economico e sociale che la stessa potrà assicurare nella logica di un rapporto in evoluzione tra i due Paesi, nel contesto sempre più vivo dell'Unione europea.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

D)  Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

        L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento.

F) Impatto sui destinatari indiretti.

        L'impatto sui destinatari indiretti di cui al punto A) è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Sovvenzione comunitaria).

      1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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