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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4599-311-382-408-593-726-953-1029-1346-1489-2038-2415-2422-2521-2669-2864-3122-3235-3691-4299-4466-5359-A |
La I Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4599 Governo, adottato come testo base dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», mentre le norme di cui agli articoli 20 e 21 appaiono incidere altresì sulla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g) della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione permanente,
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 si riferisce agli oneri derivanti sia dall'istituzione dell'Osservatorio e della banca dati che dall'avvio della loro attività;
i compiti assegnati alle amministrazioni in relazione alla trasmissione di informazioni alla banca dati di cui all'articolo 21 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 303 del 1999 reca le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21;
rilevata la necessità di:
riformulare la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo 20 riferendola non solo all'istituzione ma anche al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET;
prevedere il previo versamento all'entrata delle somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 20 e la loro successiva riassegnazione al fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 20, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
All'articolo 20, sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia su INTERNET».
Sostituire l'articolo 21 con il seguente:
«1. All'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - un Osservatorio con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tal fine, è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 4599, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
propone di esprimere
a condizione che:
all'articolo 21:
a) sia specificato nella legge il nome dell'Osservatorio di cui si prevede l'istituzione;
b) sia precisato che il decreto del Ministro per le pari opportunità deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche per assicurare il rispetto della disciplina del blocco del turn over fissato dai commi 95-103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
TESTO |
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1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 6.000. Se l'autore del fatto è persona minore di anni diciotto si applica la pena alternativa della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: | 1. Identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) il primo comma è sostituito dal seguente: |
a) identico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»; |
«Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente «, diffonde»; |
b) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) il quarto comma è sostituito dal seguente: |
c) identica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549». |
Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti: | 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Art. 600-quater. 1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
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Soppresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 600-quater. 2. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli |
«Art. 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo. | 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. | Identico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse. | Soppresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 600-quater. 3. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati». |
Art. 600-quater. 2. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, quando il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, valutata ai sensi dell'articolo 609-quater, primo comma, è prodotto e detenuto con il suo consenso e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.
1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1. Identico:
«Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».
«Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».
«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori».
a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;»;
«2) identico»;
b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
soppressa;
«2-bis) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore».
«Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore degli anni diciotto, è punito con la reclusione da tre a sei anni».
a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente «diciotto»;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;».
a) all'alinea, dopo le parole: «La condanna» sono inserite le seguenti: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;
b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo» sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori».
1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: «600-ter, 600-quater» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale por
1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: «600-ter, 600-quater» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale por
a) alla lettera b) dopo le parole: «600-ter, primo e secondo comma» sono inserite le seguenti: «, anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,»;
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
«l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice;».
«l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;».
«4-bis. I condannati per i delitti di cui all'articolo 600-bis, primo comma, 600-ter,
«4-bis. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la
Identico.
1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 dello stesso codice,».
1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,».
Soppresso.
1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 528-bis. (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.
«Art. 14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
«Art. 14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET). 1. Identico.
Art. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottare entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le modalità di certificazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
Art. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.
Art. 14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet e sulle altre reti di comunicazione.
Art. 14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) 1. Identico.
2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1, del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
«1-bis. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità un Osservatorio con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto
2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
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