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PDL 4599-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4599-311-382-408-593-726-953-1029-1346-1489-2038-2415-2422-2521-2669-2864-3122-3235-3691-4299-4466-5359-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 4599

presentato dal ministro per le pari opportunità
(PRESTIGIACOMO)

dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

dal ministro dell'interno
(PISANU)

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

dal ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

e dal ministro per l'innovazione e le tecnologie
(STANCA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET

Presentato il 13 gennaio 2004


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 3 maggio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 4599. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 311, 382, 408, 593, 726, 953, 1029, 1346, 1489, 2038, 2415, 2422, 2521, 2669, 2864, 3122, 3235, 3691, 4299, 4466 e 5359, si vedano i relativi stampati.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 311, d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia

Presentata il 30 maggio 2001

n. 382, d'iniziativa dei deputati

BUTTIGLIONE, VOLONTÈ, RICCARDO CONTI, TANZILLI, ROTONDI

Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269,
e altre misure contro la pedofilia

Presentata il 31 maggio 2001

n. 408, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile

Presentata il 1o giugno 2001

n. 593, d'iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minorenne

Presentata il 6 giugno 2001

 

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n. 726, d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Norme in materia di violenza sessuale sui minori

Presentata il 12 giugno 2001

n. 953, d'iniziativa del deputato BUTTI

Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET
a tutela dei minori

Presentata il 21 giugno 2001

n. 1029, d'iniziativa dei deputati

MASSIDDA, BIONDI, CAMMARATA, COLLAVINI, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LORUSSO, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MAURO, MICHELINI, MURATORI, PATRIA, PARODI, RICCIOTTI, SANTULLI, SANZA, SAPONARA, STRADELLA, TARDITI

Disposizioni per la lotta alla pedofilia

Presentata il 21 giugno 2001

n. 1346, d'iniziativa dei deputati

FOTI, AIRAGHI, BUTTI

Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile

Presentata il 17 luglio 2001

 

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n. 1489, d'iniziativa dei deputati

MARRAS, VITALI

Disposizioni per la lotta alla pedofilia

Presentata il 2 agosto 2001

n. 2038, d'iniziativa dei deputati

DEODATO, BONDI

Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza
e lo sfruttamento sessuali in danno di minori

Presentata il 28 novembre 2001

n. 2415, d'iniziativa dei deputati

BURANI PROCACCINI, BAIAMONTE, CARLUCCI, CASTELLANI, FALLICA, LENNA, ANNA MARIA LEONE, LICASTRO SCARDINO, LISI, SANTORI, SANTULLI, SARDELLI

Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia

Presentata il 26 febbraio 2002

n. 2422, d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, CÈ, ERCOLE, LUSSANA

Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori

Presentata il 26 febbraio 2002

 

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n. 2521, d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, CATANOSO, COLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAMBA, LAMORTE, LO PRESTI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, MAZZOCCHI, MESSA, ANGELA NAPOLI, ANTONIO PEPE, SAIA, SERENA, VILLANI MIGLIETTA

Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di lotta alla pedofilia.

Presentata il 14 marzo 2002

n. 2669, d'iniziativa del deputato PECORELLA

Modifica dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante l'obbligo da parte degli operatori turistici di comunicare agli utenti la punibilità dei reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero

Presentata il 18 aprile 2002

n. 2864, d'iniziativa dei deputati

CÈ, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON

Nuove norme in materia di pedofilia e pornografia minorile

Presentata il 13 giugno 2002

 

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n. 3122, d'iniziativa dei deputati

CIMA, BOATO, CENTO, LION, ADDUCE, ALBERTINI, ANNUNZIATA, BATTAGLIA, BENVENUTO, BOVA, BRUSCO, CAMO, CARBONELLA, CARLUCCI, COSSA, COSTA, CUSUMANO, D'AGRÒ, DI GIOIA, DIANA, FANFANI, FERRO, FRAGALÀ, GALVAGNO, GIACCO, GRANDI, JANNONE, LA GRUA, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, RUZZANTE, MACCANICO, MANTINI, MEDURI, MESSA, MILANESE, MOLINARI, OLIVIERI, PAPPATERRA, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PISA, PISICCHIO, ROTUNDO, RUGGERI, SERENA, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TIDEI, VILLARI

Norme per la protezione dei minori che utilizzano la rete INTERNET

Presentata il 30 agosto 2002

n. 3235, d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, LUSSANA, MARTINELLI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RODEGHIERO, GUIDO ROSSI, STUCCHI, MINOLI ROTA, SCALTRITTI, MISURACA, JACINI, ZAMA, MASINI, RICCIUTI, MARINELLO, LAINATI, FRATTA PASINI, MILANATO, PANIZ, PERLINI, BURANI PROCACCINI, DI VIRGILIO, BORRIELLO, MASSIDDA, PALUMBO, ROMELE, CUCCU, CAMINITI, ANNA MARIA LEONE, DORINA BIANCHI, PAROLI, RICCARDO CONTI, SAGLIA, PERETTI, CIRO ALFANO

Norme per favorire una corretta utilizzazione della rete INTERNET da parte dei minori e introduzione dell'articolo 528-bis del codice penale, concernente la pubblicazione sulla rete INTERNET di materiale osceno

Presentata l'8 ottobre 2002

n. 3691, d'iniziativa dei deputati

MILANESE, ANTONIO RUSSO

Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale

Presentata il 19 febbraio 2003

 

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n. 4299, d'iniziativa dei deputati

SANTORI, AIRAGHI, ARNOLDI, ASCIERTO, BRUSCO, CANNELLA, CESARO, COLLAVINI, D'AGRÒ, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FILIPPO DRAGO, FALSITTA, FATUZZO, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GALLO, GIUSEPPE GIANNI, GRIMALDI, IANNUCCILLI, LECCISI, LO PRESTI, LUCCHESE, MANINETTI, MILANESE, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, NESPOLI, PATRIA, PERLINI, PITTELLI, RICCIUTI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SAGLIA, SANZA, SARDELLI, SGARBI, SPINA DIANA, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ZAMA

Disposizioni per la lotta alla pedofilia

Presentata il 23 settembre 2003

n. 4466, d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in materia di lotta alla pedofilia

Presentata il 6 novembre 2003

n. 5359, d'iniziativa dei deputati

FRANCESCA MARTINI, BRICOLO, CAPARINI, CÈ, DIDONÈ, LUCIANO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, LUSSANA, POLLEDRI, RIZZI, GUIDO ROSSI, STUCCHI, VASCON

Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale, concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale

Presentata il 18 ottobre 2004

(Relatore: LUCIDI)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione permanente,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4599 Governo, adottato come testo base dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», mentre le norme di cui agli articoli 20 e 21 appaiono incidere altresì sulla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e g) della Costituzione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione permanente,

            preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:

                l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21 si riferisce agli oneri derivanti sia dall'istituzione dell'Osservatorio e della banca dati che dall'avvio della loro attività;

                i compiti assegnati alle amministrazioni in relazione alla trasmissione di informazioni alla banca dati di cui all'articolo 21 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

                il decreto legislativo n. 303 del 1999 reca le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21;

 

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            rilevata la necessità di:

                riformulare la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2 dell'articolo 20 riferendola non solo all'istituzione ma anche al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET;

                prevedere il previo versamento all'entrata delle somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 20 e la loro successiva riassegnazione al fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        All'articolo 20, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

        All'articolo 20, sostituire il comma 10 con il seguente:

            «10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia su INTERNET».

        Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

        «1. All'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - un Osservatorio con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relative alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tal fine, è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

 

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al decreto legislativo n. 303 del 1994, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dall'anno 2008 si provvede, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 4599, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la

 

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pedopornografia anche a mezzo INTERNET, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla II Commissione (Giustizia);

        propone di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        a condizione che:

                all'articolo 21:

                    a) sia specificato nella legge il nome dell'Osservatorio di cui si prevede l'istituzione;

                    b) sia precisato che il decreto del Ministro per le pari opportunità deve essere emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche per assicurare il rispetto della disciplina del blocco del turn over fissato dai commi 95-103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

                    c) analogamente, sia precisato che il decreto del Ministro per le pari opportunità sia emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini della determinazione delle modalità di attuazione della banca dati.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge n. 4599
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TESTO
della Commissione
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
 

Art. 1.

      1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 6.000. Se l'autore del fatto è persona minore di anni diciotto si applica la pena alternativa della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».

Art. 1.
Art. 2.
      1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:       1. Identico:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

          a) identico:

      «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»;

      «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228»;

          b) al terzo comma, dopo la parola: «divulga» è inserita la seguente «, diffonde»;

          b) identica;


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          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

          c) identica.

      «Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164».

 

Art. 2.

Art. 3.

      1. L'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 600-quater (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549».

      Identico.

Art. 3.
Art. 4.
      1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:       1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 600-quater. 1. (Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano essere minori). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche se il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.

      Soppresso.

      Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si dimostra che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.  

      Art. 600-quater. 2. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli

      «Art. 600-quater. 1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli


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600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
      Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.       Identico.
      Salvo che costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.       Soppresso.

       Art. 600-quater. 3. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati».

       Art. 600-quater. 2. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, quando il materiale rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, valutata ai sensi dell'articolo 609-quater, primo comma, è prodotto e detenuto con il suo consenso e la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione.

        Non è altresì punibile il minorenne che produce o detiene il materiale pornografico di cui agli articoli 600-ter, primo comma, e 600-quater.1, primo comma, quando il materiale rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni».

Art. 4.

Art. 5.

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      1. Identico:

      «Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».

      «Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma al fine di fruire di attività di prostituzione a danno di minori è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 40.000».


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Art. 5.
Art. 6.
      1. All'articolo 600-septies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:       Identico.

      «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori».

 
Art. 6.
Art. 7.
      1. All'articolo 609-quater, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:       1. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

          a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:

              «2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;»;

              «2) identico»;

          b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

          soppressa;

              «2-bis) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione di fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore».

 
            b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore degli anni diciotto, è punito con la reclusione da tre a sei anni».


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Art. 7.
Art. 8.
      1. All'articolo 609-septies, quarto comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.

          a) al numero 1), la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente «diciotto»;

 

          b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

 

              «2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;».

 
Art. 8.
Art. 9.
      1. All'articolo 609-nonies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:       Identico.

          a) all'alinea, dopo le parole: «La condanna» sono inserite le seguenti: «o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale»;

 

          b) al numero 1), dopo le parole: «elemento costitutivo» sono inserite le seguenti: «o circostanza aggravante»;

 

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori».

 

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Art. 9.

Art. 10.

      1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: «600-ter, 600-quater» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale por

      1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: «600-ter, 600-quater» sono sostituite dalle seguenti: «600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale por

nografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2». nografico di cui all'articolo 600-quater.1».
Art. 10.
Art. 11.
      1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:       1. Identico:

          a) alla lettera b) dopo le parole: «600-ter, primo e secondo comma» sono inserite le seguenti: «, anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,»;

          a) alla lettera b) dopo le parole: «600-ter, primo e secondo comma» sono inserite le seguenti: «, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,»;
          b) alla lettera c), dopo le parole: «e 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».           b) alla lettera c), dopo le parole: «e 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
 
Art. 12.
        1. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,», sono inserite le seguenti: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo, secondo e terzo comma, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater del codice penale,».

Art. 11.

Art. 13.

      1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».

      1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: «delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».


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      2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente:         2. Identico:

          «l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice;».

          «l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;».

Art. 12.
Art. 14.
      1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice».       1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice».
Art. 13.
Art. 15.
      1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter, 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».       1. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter, 600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
      2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».       2. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
      3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».       3. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
Art. 14.
Art. 16.
      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:       1. Identico:

      «4-bis. I condannati per i delitti di cui all'articolo 600-bis, primo comma, 600-ter,

      «4-bis. I condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,


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primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata». primo e secondo comma, 600-quinquies, primo comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, e 609-quater del codice penale, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno metà della pena irrogata».
Art. 15.
Art. 17.
      1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».       1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
      2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quater» sono inserite le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2,».       2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo, 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo le parole: «600-quater» sono inserite le seguenti: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,».
      3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 del medesimo codice.       3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, si applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600-ter, commi primo, secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

Art. 16.

Art. 18.

      1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la

      Identico.


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seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge ..... n. .... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero».  
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
      3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.  

Art. 17.

Art. 19.

      1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1 e 600-quater.2 dello stesso codice,».

      1. All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: «600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale,» sono inserite le seguenti: «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice,».

Art. 18.

      Soppresso.

      1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il seguente:

 

      «Art. 528-bis. (Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fornitore di connettività alla rete INTERNET che non adempie all'ordine dell'autorità di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni è punito ai sensi dell'articolo 528.

 
      Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria adotta in via cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti, disegni o immagini osceni».  

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Capo II
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET

Capo II
NORME CONTRO LA PEDOPORNOGRAFIA A MEZZO INTERNET
Art. 19.
Art. 20.
      1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:       1. Identico:

      «Art. 14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) 1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori utilizzando internet ed altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

      «Art. 14-bis. (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET). 1. Identico.

      2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.       2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.       3. Identico.

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      Art. 14-ter. (Obblighi per fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica) 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o a prestazioni a pagamento, sono obbligati in ogni caso, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a segnalare al Centro i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.       Art. 14-ter. (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica) 1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica, sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.
      2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.       2. Identico.
        3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      Art. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da adottare entro il 31 dicembre 2004, in cui sono stabilite altresì le modalità di certificazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

      Art. 14-quater. (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico) 1. I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio.

      2. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione di cui al comma 1, i fornitori di connettività adottano adeguati strumenti di filtraggio, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni e       Soppresso.

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alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.  
      3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.       2. Identico.
        3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

      Art. 14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) 1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet e sulle altre reti di comunicazione.

      Art. 14-quinquies. (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico) 1. Identico.

      2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.       2. Identico.
      3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-bis l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.       3. Identico.
      4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, aventi sede o domicilio in Italia, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.       4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

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      5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su internet o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.       5. Identico.
      6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 del presente articolo nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386.       6. Identico.
      7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 ed ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.       7. Identico.
      8. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo.       8. Identico.
      9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al regolamento previsto dal comma 8, da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane SpA e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso       9. Identico.

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di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.  
      10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate al fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e destinate al finanziamento di iniziative anche di altre amministrazioni per il contrasto della pedopornografia su INTERNET».       10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia su INTERNET».
 

      2. Il decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1, del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. Il regolamento di cui all'articolo 14-quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Identico.
 

Art. 21.
        1. All'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità un Osservatorio con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto


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  dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2005 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

      2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    


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