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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5619 |
a) liste bloccate, con l'eliminazione conseguente delle preferenze;
b) pari numero di candidate e di candidati;
c) disposizione in ordine alternato delle candidature nelle liste proporzionali;
d) irricevibilità delle liste in caso di inadempienza.
La presente proposta di legge dà, pertanto, un significato fortemente simbolico
a) un pari numero di candidati maschi e femmine;
b) la riduzione del rimborso delle spese elettorali, o comunque una sanzione pecuniaria, per i partiti o movimenti politici, nei casi di discostamento dalla parità nelle candidature, fino ad arrivare al caso limite di un sostanziale azzeramento dei rimborsi elettorali nell'ipotesi di liste composte per i due terzi da uno dei due sessi;
c) comunque l'irricevibilità delle liste o dei gruppi di candidati nei casi in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi;
d) un «premio» in termini di maggiore rimborso elettorale, alle liste che hanno avuto proclamata eletta una quota di candidati tale che nessuno dei due sessi sia stato eletto in misura superiore ai due terzi.
Per le liste di candidati per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, è modificato l'articolo 3 della recente legge 8 aprile 2004, n. 90, ribadendo la presenza alternata delle donne e degli uomini nelle liste proporzionali.
Disposizioni aventi simili finalità sono quindi previste anche per quanto riguarda le elezioni comunali e provinciali.
Per quanto concerne, infine, la normativa elettorale regionale, come modificata dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, la presente proposta di legge vuole integrare l'articolo 4 della medesima legge, con il quale si fissano i princìpi fondamentali che le regioni sono tenute a rispettare nell'ambito della loro potestà in materia di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali.
1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge detta le misure necessarie per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento più uno dei candidati».
2. Per le liste che non rispettano le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto in misura pari al 5 per cento per ogni punto percentuale di candidati, ad esse collegati, in più rispetto a quanto stabilito dal medesimo comma.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata alle liste che hanno avuto proclamata eletta una quota di candidati tale che
1. All'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le liste di candidati aventi un medesimo contrassegno, costituite da più di un nome sono formate in numero uguale da donne e da uomini in ordine alternato. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
2. Per i movimenti e i partiti politici che non rispettano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto in misura pari al 5 per cento per ogni punto percentuale di candidati in più rispetto a quanto stabilito dal medesimo comma.
3. Ai movimenti e partiti politici che non hanno diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e che non rispettano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 18-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000
1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. In ogni gruppo il numero dei candidati di uno stesso sesso non può essere superiore al 50 per cento più uno del totale dei candidati».
2. Per i gruppi che non hanno rispettato le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dal comma 1 del presente articolo, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto in misura pari al 5 per cento per ogni punto percentuale di candidati in più rispetto a quanto stabilito dal medesimo comma.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata al gruppo o ai gruppi che hanno avuto proclamata eletta una quota di candidati tale che nessuno dei due sessi è stato eletto in misura superiore a due terzi.
1. L'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Pari opportunità). - 1. In ogni lista circoscrizionale le candidature sono formate in numero uguale da donne e da uomini in ordine alternato. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non rispettano le disposizioni di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto in misura pari al 5 per cento per ogni punto percentuale di candidati in più rispetto a quanto stabilito dal medesimo comma.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che hanno avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota di candidati tale che nessuno dei due sessi è stato eletto in misura superiore a due terzi. Tale somma è ripartita ai suddetti partiti o gruppi politici in misura proporzionale ai voti ottenuti.
4. Sono comunque irricevibili le liste circoscrizionali nelle quali uno dei due sessi è rappresentato in misura superiore a due terzi».
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) individuazione di un sistema elettorale che preveda la costituzione di
1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In ciascuna lista le candidature sono formate in numero uguale da donne e da uomini in ordine alternato. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
2. Alle liste che non rispettano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica, per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al 50 per cento più uno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 0,0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, con un minimo di 50 euro e un massimo di 5.000 euro.
3. La somma eventualmente derivante dalla sanzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che hanno avuto proclamata eletta una quota di candidati tale che nessuno dei due sessi è stato eletto in misura superiore a due terzi. Tale somma è ripartita ai suddetti partiti o gruppi politici in misura proporzionale ai voti ottenuti.
4. Sono comunque irricevibili le liste nelle quali uno dei due sessi è rappresentato in misura superiore a due terzi.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«1-bis. In ciascuna lista le candidature sono formate in numero uguale da donne e da uomini in ordine alternato. In caso di quoziente frazionario, si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
2. Alle liste che non rispettano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica, per ogni candidato dello stesso sesso in più rispetto al 50 per cento più uno, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 0,0025 euro moltiplicato per il numero di elettori aventi diritto al voto in quella elezione, con un minimo di 50 euro e un massimo di 5.000 euro.
3. La somma eventualmente derivante dalla sanzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che hanno avuto proclamata eletta una quota di candidati tale che nessuno dei due sessi è stato eletto in misura superiore a due terzi. Tale somma è ripartita ai suddetti partiti o gruppi politici in misura proporzionale ai voti ottenuti.
4. Sono comunque irricevibili le liste nelle quali uno dei due sessi è rappresentato in misura superiore a due terzi.
1. Al comma 2 dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine,
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