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PDL 5458-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5458-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GHEDINI, PECORELLA, BIONDI, COLA, FANFANI, FRAGALÀ,
LUSSANA, MAZZONI, PISAPIA, TAORMINA, VITALI

Introduzione dell'articolo 391-undecies del codice di procedura
penale, in materia di investigazioni difensive

Presentata il 25 novembre 2004

(Relatore: GHEDINI)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 22 marzo 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione permanente,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 5458, come risultante dall'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito e recante disposizioni in materia di investigazioni difensive;

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
    1. Dopo l'articolo 391-decies del codice di procedura penale è inserito il seguente:       1. Identico:
      «Art. 391-undecies. (Soggetti che espletano investigazioni difensive). - 1. I soggetti di cui all'articolo 391-bis che hanno espletato investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate, sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a notiziare il proprio assistito di ogni attività espletata, anche in relazione allo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.       «Art. 391-undecies. (Soggetti che espletano investigazioni difensive). - 1. I soggetti di cui all'articolo 391-bis che hanno espletato investigazioni difensive, nello stesso procedimento ovvero in procedimenti connessi o in indagini collegate e nell'interesse del medesimo assistito, sono legittimati ad informarsi reciprocamente nonché a informare il proprio assistito dell'attività espletata, anche in relazione allo stato delle indagini dell'autorità giudiziaria.
      2. I soggetti di cui all'articolo 391-bis nell'espletamento dell'attività di cui al presente titolo non sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio».       2. Identico».


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