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PDL 5807

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5807


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentato il 27 aprile 2005


      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge è inteso a consentire lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel caso in cui si proceda all'anticipato scioglimento del Parlamento e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi, sulla base della nuova popolazione legale risultante dal censimento generale del 2001 (articolo 1, comma 1).
      L'articolo 1, comma 2, partendo dal rispetto dell'obbligo costituzionale (vedi articoli 56 e 57 della Costituzione) di distribuire i seggi complessivamente spettanti (sottratti quelli destinati alla circoscrizione Estero: dodici per la Camera dei deputati, sei per il Senato della Repubblica) tra le regioni e le circoscrizioni in proporzione alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento, mantiene fermi i collegi uninominali, come definiti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere; ne conseguono, per differenza, i seggi in quota proporzionale.
      Tale operazione, svolta sulla base dei dati del censimento del 2001 comporta, per l'elezione della Camera dei deputati, la «non assegnazione» alla circoscrizione Molise di seggi in quota proporzionale. Ciò perché alla predetta circoscrizione spetterebbero - secondo i dati del censimento -
 

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complessivamente tre seggi (in luogo degli attuali quattro), che andrebbero a corrispondere ai tre collegi uninominali in cui è divisa la stessa circoscrizione, senza la possibilità di assegnare alcun seggio in quota proporzionale.
      Ne conseguirebbe che:

          non potrebbe operare il necessario collegamento dei candidati uninominali con le liste concorrenti al riparto proporzionale;

          gli elettori della circoscrizione Molise verrebbero privati della possibilità di esprimere il loro voto per le liste proporzionali ed i partiti politici non potrebbero ricevere i consensi elettorali in tale circoscrizione, rendendo, pertanto, più difficile il superamento dello sbarramento del 4 per cento dei voti validi a livello nazionale, ovviamente per concorrere alla ripartizione dei seggi in quota proporzionale.

      Allo scopo di superare le citate conseguenze la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 3, lettera a), stabilisce che nel caso in cui il numero dei seggi complessivamente spettanti ad una circoscrizione elettorale della Camera dei deputati sia pari al numero dei collegi uninominali già previsti per quella circoscrizione, si utilizzano, in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati, i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica. Ciò a condizione che si renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale. In questo modo, utilizzando i due collegi uninominali previsti per il Senato della Repubblica, può essere attribuito al Molise un seggio in quota proporzionale.
      Si rende opportuno, altresì, limitatamente al caso indicato al comma 1, apportare alcune modifiche ai termini del procedimento elettorale (comma 4).
      La prima modifica riguarda l'anticipazione del termine ultimo per la pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi, portandolo da quarantacinque giorni a cinquanta giorni antecedenti la votazione.
      La seconda riguarda la riduzione del termine entro il quale il Ministero dell'interno deve inviare al Dicastero degli affari esteri l'elenco provvisorio degli elettori residenti all'estero (da sessanta giorni a cinquanta giorni prima della data del voto).
      Non è stata predisposta la relazione tecnica trattandosi di provvedimento di natura esclusivamente ordinamentale e che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005.

Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 48, 56, 57, 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire, in assenza dell'adozione dei provvedimenti di revisione dei collegi uninominali, l'applicazione del vigente sistema elettorale, con riferimento all'assegnazione di una quota proporzionale tra le circoscrizioni, ai sensi degli articoli 7 delle leggi 4 agosto 1993, numeri 276 e 277;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

          1. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.
        2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, restano fermi i collegi uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere.
        3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1,

 

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comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione è effettuata secondo le seguenti modalità:

            a) per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione. Nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, a condizione che ciò renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;

            b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

        4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente dall'articolo 11, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è comunicato in via informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri entro il cinquantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 26 aprile 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell'interno.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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