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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5772 |
Onorevoli Colleghi! - Il 14 novembre 2002 l'allora Papa Giovanni Paolo II, in visita al Parlamento, chiese alle Camere riunite un atto di clemenza per eliminare il sovraffollamento delle carceri e rendere, quindi, più vivibile la permanenza all'interno degli istituti di pena. Da quella data nulla è stato fatto e la situazione del nostro sistema penitenziario ha raggiunto limiti drammatici di emergenza, sia per quanto riguarda i detenuti, sia per quanto concerne i compiti e le condizioni dei soggetti istituzionali addetti al controllo.
1. È concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;
3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
4) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;
5) 625 (furto aggravato), qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4);
6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7);
7) 648, secondo comma (ricettazione);
d) per ogni reato commesso dal minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
e) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
1. L'amnistia non si applica:
a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;
b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti del capo III del titolo VII del citato libro II del medesimo codice, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;
c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;
2) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;
3) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
4) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
5) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
6) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica) primo comma, numero 3), e secondo comma;
7) 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583;
8) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
d) ai reati previsti:
1) dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
2) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;
3) dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;
4) dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
5) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
6) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
7) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del
1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.
1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta una condanna a pena detentiva superiore a due anni.
1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 1o maggio 2000.
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