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PDL 5772

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5772



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRAXI, MILIOTO

Concessione di amnistia e di indulto

Presentata l'11 aprile 2005

      

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Onorevoli Colleghi! - Il 14 novembre 2002 l'allora Papa Giovanni Paolo II, in visita al Parlamento, chiese alle Camere riunite un atto di clemenza per eliminare il sovraffollamento delle carceri e rendere, quindi, più vivibile la permanenza all'interno degli istituti di pena. Da quella data nulla è stato fatto e la situazione del nostro sistema penitenziario ha raggiunto limiti drammatici di emergenza, sia per quanto riguarda i detenuti, sia per quanto concerne i compiti e le condizioni dei soggetti istituzionali addetti al controllo.
      Da diversi anni, da parte di esponenti del mondo politico, della magistratura e dell'avvocatura si susseguono prese di posizione intorno all'opportunità o meno di adottare provvedimenti di amnistia o di indulto. Tali prese di posizione, in un senso o nell'altro, hanno alimentato aspettative all'interno del mondo carcerario e fra gli operatori della giustizia creando un clima di incertezza, senza dubbio dannoso, che il Parlamento non può ulteriormente ignorare rinviando di assumere i provvedimenti necessari. Non si può non considerare, del resto, che dall'entrata in vigore della Costituzione fino al 1992 vi sono stati 34 provvedimenti di amnistia e di indulto mentre, negli ultimi tredici anni, non è stato adottato alcun atto di clemenza.
      Il fatto è che, da tempo, nella cultura penalista e in quella politica prevale una valutazione fortemente negativa verso provvedimenti di indulgenza e tale valutazione sfavorevole si basa sul concetto che, attraverso detti provvedimenti eccezionali, non si risolvono i problemi critici del sistema penale e penitenziario italiano
 

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e, contemporaneamente, si fermerebbe la tensione verso una soluzione di radicale riforma del sistema penale stesso.
      Questo giudizio di fondo non considera, in concreto, la situazione del nostro Paese e della sua storia penale. Infatti, dallo Stato post-unitario ad oggi si è fatto ricorso, sempre e costantemente, a provvedimenti di clemenza come risorsa decisiva per il governo della penalità. Quindi, non si è trattato di politiche di eccezione, ma di scelte costanti e ordinarie per operare momentanei ma necessari riequilibri. Del resto, è palesemente constatabile che il non uso di tale istituto, in questi ultimi tredici anni, ha fatto raddoppiare la popolazione carceraria e ridotto alla quasi paralisi il sistema processuale-penale. Riteniamo perciò doveroso un atteggiamento di realismo politico l'intervento del Parlamento per decongestionare il sistema processuale-penale ed evitare compensazioni offerte dalla progressiva inefficacia del sistema stesso come, ad esempio, la prescrizione, ovvero la negazione della giustizia per decorso del tempo. Tale fenomeno, sempre più presente, crea un esito pericolosamente delegittimante per la giustizia stessa: la giustizia negata per prescrizione accentua i criteri di selettività della giustizia penale favorendo coloro che possono economicamente e culturalmente resistere ai tempi lunghi del processo. Per cui, la recuperata efficacia del sistema criminale finirebbe per scaricarsi sui soggetti più deboli, di fatto immunizzando coloro che possono sostenere una giustizia lenta e, alla fine, ineffettiva.
      All'emergenza del sistema giustizia si accompagna inevitabilmente l'emergenza del sistema carcerario. Come accennato all'inizio, la situazione delle nostre carceri è, oramai, drammatica: gli istituti di pena stanno veramente scoppiando anche per quanto concerne i detenuti in attesa di giudizio. Drammatica, in primo luogo, per i detenuti, ma anche per chi vi opera professionalmente. Oggi, la presenza media dei detenuti è superiore alle 60.000 unità, ma questo non è un limite invalicabile e tutto lascia supporre che la popolazione detenuta continuerà a crescere, e se si volesse rispondere al problema attraverso un programma di edilizia carceraria, si deve tenere presente che per edificare e per mettere in funzione un nuovo carcere servono, mediamente, più di dieci anni.
      Il sistema politico non può, quindi, sottrarsi ulteriormente dal garantire la legalità e il rispetto dei diritti umani in carcere e l'unica possibilità attuale rimane, pertanto, la deflazione per forza di legge.
      La presente proposta di legge ha per oggetto l'amnistia incondizionata ma relativa alle tipologie di reato con pene fino a tre anni.
      Secondo quanto previsto dall'articolo 1 è infatti concessa amnistia per ogni reato per il quale la legge stabilisce una pena non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva, oltre a una tassativa serie di reati che prescindono dalla pena edittale massima prevista.
      L'indulto è concesso nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive ed è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporta una condanna a pena detentiva superiore a due anni, così come il precedente provvedimento di indulto del 1990.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia:

          a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

          b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

          c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 336, primo comma (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              2) 372 (falsa testimonianza), quando la testimonianza verte su un reato per il quale è concessa amnistia;

              3) 588, secondo comma (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

              4) 614, quarto comma (violazione di domicilio), limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

              5) 625 (furto aggravato), qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4);

              6) 640, secondo comma (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7);

 

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              7) 648, secondo comma (ricettazione);

          d) per ogni reato commesso dal minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

          e) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

      2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.
(Esclusioni oggettive dall'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica:

          a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per fare fronte alla calamità, risarcire i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

          b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti del capo III del titolo VII del citato libro II del medesimo codice, quando siano stati compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti;

          c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

              1) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal secondo comma;

 

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              2) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal primo comma. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

              3) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

              4) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

              5) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

              6) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica) primo comma, numero 3), e secondo comma;

              7) 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2), o dal secondo comma dell'articolo 583;

              8) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

          d) ai reati previsti:

              1) dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

              2) dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo che si tratti di violazioni di un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti e sempre che non siano stati violati i vincoli di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel secondo comma dello stesso articolo;

 

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              3) dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;

              4) dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

              5) dall'articolo 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

              6) dall'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

              7) dal capo I del titolo V del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia).

      1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

          a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

          b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

          c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

          d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del

 

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medesimo codice. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con le circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui all'articolo 583 del codice penale. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle citate circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 468 del codice di procedura penale.

Art. 4.
(Rinunciabilità all'amnistia).

      1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 5.
(Indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive.
      2. Ai fini di cui al presente articolo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
      3. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta una condanna a pena detentiva superiore a due anni.

Art. 6.
(Termini di efficacia).

      1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 1o maggio 2000.


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