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PDL 5766

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5766



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MEROI

Disposizioni per la sistemazione dell'archivio di deposito e per il completamento dell'archivio storico del comune di Viterbo

Presentata il 6 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La nostra Repubblica, a norma dell'articolo 9 della Costituzione, tutela e valorizza il patrimonio culturale, al fine di preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e di promuovere lo sviluppo della cultura. Al comma 3 dell'articolo 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, lo Stato concorre ad assicurare e a sostenere «la conservazione del patrimonio culturale» e a favorirne la valorizzazione. Ancora, l'articolo 30 (comma 1) del medesimo codice stabilisce che «Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza» e in particolare (comma 4) che «I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni (...)».
      Nell'ambito di tali nobili propositi è indispensabile porre attenzione agli archivi presenti nel territorio nazionale, in quanto luoghi per eccellenza di conservazione della memoria di una civiltà. Garantire, infatti, la corretta fruizione pubblica del patrimonio culturale è il primo degli obiettivi da perseguire per una concreta attuazione della normativa costituzionale.
      La formazione dell'attuale raggruppamento degli archivi in Italia ha avuto inizio nel cinquecento, contemporaneamente al sorgere della dottrina dell'archivistica. Ad oggi, l'organizzazione degli archivi si dispiega in numerose tipologie: da
 

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una parte troviamo infatti gli archivi cosiddetti «ecclesiastici», dall'altra gli archivi di Stato, gli archivi notarili e gli archivi comunali e provinciali. Mentre l'archivio di Stato è l'insieme di vari archivi speciali, di magistrature e di uffici che esercitarono funzioni di governo in città o regioni italiane, gli archivi comunali e provinciali si suddividono, per disposizione legislativa, in correnti, in cui si raccolgono le carte dell'anno in corso e le pratiche ancora pendenti, e di deposito, in cui si raccolgono gli atti che non devono più tenersi in evidenza. In base a quanto disposto dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, i comuni hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e di inventariare i propri archivi storici, costituiti da documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
      Tra i diversi archivi storici dislocati in tutto il territorio nazionale, sicuramente gode di notevole prestigio l'archivio di Stato di Viterbo, divenuto tale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Successivamente alla sua istituzione, ebbe l'onore di ricevere dall'archivio di Stato di Roma il materiale di archivio che a suo tempo era stato posto nella Capitale, riferibile al territorio del patrimonio di San Pietro nell'ambito dello Stato e della Chiesa, per poi acquisire, successivamente, gli archivi di uffici statali e di enti pubblici con sede nell'attuale provincia e in province limitrofe.
      L'archivio di Stato di Viterbo ospita una parte dell'archivio storico del comune, e in particolare il carteggio, ordinato in più fasi, relativo agli anni dal 1900 al 1946, con alcuni precedenti a partire dal 1860. Non sono invece ordinati né inventariati il materiale postunitario proveniente dalla ragioneria e i registri di protocollo della corrispondenza per il periodo successivo all'unità.
      L'archivio comunale di Viterbo, il più consistente e storicamente importante del Lazio dopo quello di Roma, si trova attualmente conservato in tre sedi distinte: l'archivio storico, che copre un periodo di tempo tra l'XI e il XX secolo, e per il quale esiste un catalogo redatto in più periodi storici e con metodologie considerate ormai obsolete; l'archivio post-unitario, che ricopre gli anni dal 1860 al 1946, del quale solo in parte si possiede un inventario; il materiale archivistico posteriore al 1946, che non risulta ancora assemblato in quanto le varie carte sono conservate da ciascun settore organizzativo.
      L'archivio di deposito raccoglie la documentazione per cui il soggetto produttore non nutre più un interesse attivo. Con la presente proposta di legge si vuole conservare l'autenticità e permettere l'accessibilità dei documenti nel tempo, anche mediante l'informatizzazione dell'archivio.
      Se la documentazione più antica si trova presso la biblioteca comunale, l'archivio post-unitario del comune di Viterbo è oggi in parte conservato in deposito presso l'archivio di Stato di Viterbo. In esso infatti sono presenti, tra l'altro, i materiali documentari dell'ufficio della ragioneria comunale, non inventariati; i registri di protocollo della corrispondenza, anch'essi non inventariati; i carteggi classificati relativi all'arco cronologico tra il 1900 e il 1946. I dati menzionati evidenziano l'ampia lacuna documentaria che ha coinvolto buona parte del carteggio ottocentesco. Già nell'ambito dei lavori del XIX Congresso nazionale archivistico, tenutosi a Viterbo nel 1982, venne dedicata un'intera seduta al patrimonio documentario della Tuscia, nel corso della quale eminenti studiosi auspicarono un'ipotesi di riordinamento sistematico dell'archivio storico di Viterbo per la parte depositata presso la biblioteca degli Ardeti. A distanza di oltre venti anni permane l'esigenza di provvedere a una sistemazione della documentazione in un quadro sistematico che consenta di individuare con immediatezza le lacune presenti nel plesso archivistico. La regione Lazio si è attivamente impegnata a promuovere un'intensa attività di ordinamento e di inventarizzazione degli archivi storici dei comuni in collaborazione con la sopraintendenza archivistica. Le problematiche emerse durante
 

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questa vasta opera ed inerenti il lavoro di ordinamento e di inventarizzazione degli archivi comunali hanno favorito la ricerca di soluzioni unitarie a problemi comuni. La presente proposta di legge, quindi, tiene altresì presenti i criteri scientifici e le indicazioni tecniche elaborati dalla soprintendenza.
      Da quanto finora detto si evince la necessità di assestare l'archivio di deposito di Viterbo e di ultimare il completamento dell'ordinamento dell'archivio storico in vista dell'unificazione dei due tronconi esistenti dell'archivio storico con il materiale che sarà selezionato dall'archivio di deposito.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. In conformità a quanto disposto all'articolo 9 alla Costituzione, la Repubblica tutela e conserva gli archivi in quanto luoghi di conservazione della memoria e delle tradizioni storiche e culturali della Nazione.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, la Repubblica sostiene e promuove la conservazione e la manutenzione dell'archivio di deposito e il completamento dell'archivio storico del comune di Viterbo, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a predisporre le condizioni e gli strumenti necessari per il corretto uso dei locali ai fini di una adeguata collocazione degli archivi di cui agli articoli 2 e 3, e provvede, d'intesa con gli organi amministrativi dei medesimi archivi, alla costituzione di un apposito comitato per l'elaborazione di un adeguato progetto finalizzato alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.
(Sistemazione dell'archivio di deposito del comune di Viterbo).

      1. L'archivio di deposito del comune di Viterbo è destinato alla raccolta dei documenti ordinati per l'archiviazione.
      2. Per la finalità di cui al comma 1, è impiegato personale specializzato al fine di semplificare l'identificazione e la reperibilità del materiale destinato alla consultazione.
      3. Il personale specializzato di cui al comma 2 è coadiuvato da un apposito sistema di informatizzazione, basato sull'utilizzo di strumenti finalizzati ad assi

 

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curare un quadro di insieme dell'archivio e a permettere la realizzazione di un archivio telematico.

Art. 3.
(Completamento dell'archivio storico del comune di Viterbo).

      1. L'archivio storico del comune di Viterbo, dopo le operazioni di selezione e di scarto effettuate sull'archivio di deposito di cui all'articolo 2, risulta composto da:

          a) il materiale documentario conservato presso la biblioteca comunale degli Ardenti;

          b) il materiale post-unitario;

          c) il materiale selezionato dall'archivio di deposito.

      2. Presso l'archivio storico di cui al comma 1 sono svolte le seguenti operazioni:

          a) schedatura analitica dei pezzi;

          b) ordinamento;

          c) inventariazione dell'articolo;

          d) condizionamento definitivo dei documenti.

      3. Per le finalità di cui al comma 2 è impiegato personale specializzato al fine di semplificare l'identificazione e la reperibilità del materiale destinato alla consultazione. Il personale specializzato è coadiuvato da un apposito sistema di informatizzazione, basato sull'utilizzo di strumenti finalizzati ad assicurare un quadro di insieme dell'archivio e a permettere la realizzazione di un archivio telematico.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 alle spese per il mantenimento degli archivi si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo nel quale è accantonata annualmente una quota pari allo 0,30 per cento delle somme destinate allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    


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