PDL 5663
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5663
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DANIELE GALLI, EMERENZIO BARBIERI, BERTUCCI, BIONDI, BUONTEMPO, CATANOSO, COLUCCI, D'AGRÒ, DI TEODORO, DI VIRGILIO, GALLO, JANNONE, MEROI, MILANESE, MORETTI, OSVALDO NAPOLI, PANIZ, PAOLONE, PERROTTA, RAISI, RAMPONI, RANIELI, RICCIUTI, ROMOLI, SARO, TARDITI, VIALE
Modifica all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo delle catene da neve a bordo degli automezzi pesanti
Presentata il 24 febbraio 2005
Onorevoli Colleghi! - I notevoli disagi per la circolazione stradale che hanno caratterizzato quest'inverno, dovuti alle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, ripropongono, ancora una volta, il tema della sicurezza stradale e delle precauzioni da adottare da parte dei conducenti degli automezzi, specie quando si tratta di quelli pesanti. Le intense nevicate di questi mesi hanno provocato notevoli disagi fra gli automobilisti, specie sui tratti autostradali, dove mezzi pesanti privi di catene da neve hanno, in alcuni casi, ostruito la carreggiata.
La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intende rendere obbligatoria per tutti gli automezzi, cosiddetti «pesanti», la dotazione di catene da neve. Questo perché molti conducenti di tali mezzi ne sono risultati sprovvisti e hanno provocato, per tale ragione, inconvenienti gravi alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e autostradale.
L'articolo unico apporta modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, prevedendo l'obbligatorietà delle catene a bordo per gli automezzi, i rimorchi e i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose o di persone, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici. Un'ulteriore norma dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità attuative di natura tecnica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Durante la circolazione, gli automezzi, i rimorchi e i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose o di persone, nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia, devono altresì essere equipaggiati con catene da neve.
2-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-quater».