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PDL 5719

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5719



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCINI, RUGGHIA

Norme per la valorizzazione e il recupero dell'antico tracciato della via Praeneste

Presentata il 15 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere un progetto speciale di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, di grande importanza storica, presente lungo l'asse del vecchio tracciato della via Prenestina che collegava l'Urbe a Praeneste, l'attuale città di Palestrina.
      Lungo questa importante arteria del Latium Vetus sorge il parco archeologico dell'antica città di Gabii dove, secondo la leggenda riportata dai maggiori studiosi di storia romana, sarebbero stati inviati Romolo e Remo per erudirsi nello studio della lingua greca. L'area territoriale predestina vanta notevoli beni culturali. Oltre al parco di Gabii, sono presenti importanti emergenze archeologiche quali: il Santuario della Iuno Gabina, gli acquedotti di Passerano, nel comune di Gallicano, il santuario oracolare della dea Fortuna Primigenia a Palestrina, dove ha sede uno dei più importanti musei archeologici nazionali. Inoltre l'area presenta altre notevoli bellezze monumentali, architettoniche, paesaggistiche, ambientali e beni di interesse religioso. Nei caratteristici centri storici di epoca medioevale e rinascimentale, alcuni dei quali insigniti del titolo di città d'arte, sono presenti pregevoli beni culturali quali il palazzo Rospigliosi di Zagarolo, il palazzo Barberini a Palestrina e il castello Colonna di Genazzano. Un recente studio della FILAS Lazio, sull'area territoriale dei Castelli romani e predestini, definisce i valori ambientali e naturalistici «di valenza storica unica al mondo» e tra questi sono certamente da menzionare il monumento naturale della «cannucceta», nel comune di Castel San Pietro, e l'area naturalistica de «la selva» del comune di Genazzano. Un altro carattere
 

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distintivo dell'asse prenestino è di avere mantenuto una pregiata varietà di produzioni tipiche nei settori dell'enogastronomia e dell'artigianato artistico che, uniti alla forte tradizione di partecipazione delle comunità locali ad eventi artistici, folkloristici e alle celebrazioni religiose, contribuiscono ad alimentare la coesione sociale.
      Ma lo sviluppo caotico dell'area metropolitana romana, in assenza di un adeguato modello di governance, ha prodotto una irrefrenabile spinta insediativa spontanea, provocando squilibri e un livello preoccupante di degrado urbano e sociale. Lo stesso patrimonio culturale, notoriamente il più esposto ai danni delle aggressioni del cemento e dell'asfalto, rischia di essere definitivamente compromesso e insieme ad esso il carattere identitario della comunità prenestina. Gli enti locali, pur animati da una grande volontà di cooperazione che ha portato al riconoscimento, da parte della regione Lazio, dei titolo di «area di programmazione integrata monti Prenestini» non sono più in grado, da soli, di affrontare efficacemente le emergenze territoriali, essenzialmente per la mancanza di strumenti e di risorse finanziarie adeguati. Da qui la necessità dell'intervento dello Stato in attuazione dei princìpi di sussidiarietà e di cooperazione interistituzionale, in attuazione delle norme della Costituzione (articolo 9 e parte prima, titolo III) e delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, oltre che in evidente coerenza con le finalità e con le misure previste dal progetto Interreg «Vie romane nel Mediterraneo» che coinvolge diverse regioni europee - ben tredici italiane, tra cui, ovviamente, il Lazio - per mettere in rete il sistema stradale romano, quale patrimonio comune europeo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nell'ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l'antico tracciato della via Praeneste da Roma a Palestrina e da Palestrina a Genazzano quale omogenea risorsa storico-culturale, ambientale e del paesaggio di notevole interesse pubblico.
      2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, lo Stato, in accordo con la regione Lazio, promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero dell'antico tracciato della via Praeneste, quale fattore utile allo sviluppo economico sostenibile del territorio e per il miglioramento sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti e dell'area omogenea dei Monti Prenestini, comprendente i comuni di Roma, Montecompatri, Gallicano nel Lazio, Zagarolo, Palestrina, Cave, Genazzano, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina.
      3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, è promossa la realizzazione di interventi di studio, di ricerca, di recupero, di restauro e di riuso del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
      4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la regione Lazio, su indicazione dei comuni di cui al comma 2, sono individuate le aree interessate dagli interventi previsti dalla presente legge.

 

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Art. 2.
(Priorità).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la regione Lazio, di intesa con i comuni interessati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 2, predispone il quadro complessivo degli interventi di cui all'articolo 3, da sottoporre all'accordo di programma quadro previsto dall'articolo 4, indicando le priorità di intervento.

Art. 3.
(Interventi).

      1. Gli interventi da realizzare in conformità alle finalità di cui all'articolo 1 sono:

          a) ricognizione, scavo, restauro e risanamento conservativo, manutenzione e conservazione di immobili di interesse archeologico e storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti morali, ai fini della tutela del paesaggio e del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

          b) acquisizione al patrimonio degli enti pubblici di beni immobili di valore archeologico e storico-artistico;

          c) recupero dell'antico tracciato e sua interconnessione con infrastrutture per la mobilità esistenti, allo scopo di migliorarne la percorribilità anche a fini escursionistici con particolare riferimento alla realizzazione di piste ciclabili;

          d) adeguamento della ricettività turistica con priorità per gli interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico e dei beni storico-testimoniali esistenti;

          e) realizzazione di servizi di accoglienza, in particolare agrituristica, ivi compresa la ristorazione, e complementari alla ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero di manufatti esistenti di interesse storico-architettonico,

 

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storico-testimoniale, agricolo o ambientale;

           f) interventi in aree protette, finalizzati alla valorizzazione delle zone che possono essere utilizzate per il miglioramento delle qualità paesaggistiche, della qualità ambientale del territorio e per la fruizione turistica, anche attraverso l'acquisizione di aree;

           g) tutela e salvaguardia del paesaggio, anche mediante interventi di architettura del paesaggio, nonché recupero delle aree degradate collegate al percorso e alla viabilità ad esso afferente attraverso il recupero della produzione agricola di qualità e biologica;

           h) progetti di studio, ricerca scientifica e divulgazione sui singoli beni e sul complesso dell'area e dell'infrastruttura viaria di interesse storico-artistico;

          i) interventi di valorizzazione e di promozione culturale e turistica in conformità ad eventuali programmi e progetti di rilevanza europea, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie della comunicazione e la realizzazione di siti INTERNET specificamente dedicati.

Art. 4.
(Accordo di programma quadro).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate stipulano, nell'ambito di intese istituzionali di programma, un apposito accordo di programma quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
      2. Per il monitoraggio e la verifica dei risultati dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1 si applica la disciplina di settore.

 

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Art. 5.
(Contributi).

      1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, inseriti nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, sono concessi contributi a carico del fondo di cui all'articolo 7, fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente dell'avvenuta tutela dell'area.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente e il soggetto privato, che deve comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista dal progetto per almeno un ventennio.
      4. La possibilità di accesso pubblico al bene, qualora compatibile con la natura del bene stesso, costituisce requisito prioritario per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 6.
(Collaborazioni).

       1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge le amministrazioni competenti possono avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio che esprimono una volontà diffusa di tutela dei beni culturali e ambientali, favorendone la completa fruizione.

Art. 7.
(Finanziamento).

       1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito nello stato

 

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di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di complessivi 21 milioni di euro per il triennio 2005-2007, da destinare alla regione Lazio.
      2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite per il cofinanziamento dei programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento del costo delle opere.
      3. All'onere di cui al comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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