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PDL 5650-C

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5650-C



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 9 marzo 2005 (v. stampato Senato n. 3336)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 12 aprile 2005

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 aprile 2005


(Relatore: GHEDINI)


NOTA:   La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 aprile 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5650-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato ed alle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione Giustizia della Camera in seconda lettura, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in data 2 marzo 2005;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione permanente,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 5650-B del Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2005, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            richiamato in proposito quanto riportato in premessa al parere espresso, con riferimento al testo all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, in data 8 marzo 2005 e ritenuto che le modifiche ad esso apportate non presentino aspetti problematici quanto ai profili di competenza della I Commissione;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

Pag. 3


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Poltiche comunitarie e dell'Unione europea)

NULLA OSTA

        

 

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Testo approvato
dalla Camera dei deputati

Testo modificato
dal Senato della Repubblica
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Testo
della Commissione
Art. 1.
Art. 1.
Art. 1.

      1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      Identico.

      Identico.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    

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Pag. 5

Testo approvato
dalla Camera dei deputati
Testo modificato
dal Senato della Repubblica
Testo
della Commissione
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N.  17
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N.  17
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N.  17

      All'articolo 1, comma 1:

          alla lettera b), il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

              «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»;

      All'articolo 1, al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore ai sensi del comma 3 dell'articolo 571. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

      All'articolo 1, al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

          dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   

              «d-bis) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: ", rimettendo gli atti

              Soppresso.

              Soppresso.

 

Pag. 6

al giudice che procedeva al tempo in cui si è verificata una delle ipotesi di cui ai commi precedenti"».    

      All'articolo 2:

 

      All'articolo 2:

          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;

          soppresso;

          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»;

          al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio e che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;

          soppresso;

          al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato domicilio o che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;

          il comma 2 è soppresso.

          soppresso.

          il comma 2 è soppresso.

 

      Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

 

      «Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 571 del codice di procedura penale) - 1. All'articolo 571 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste".

      Soppresso.

 

Pag. 7

        Art. 2-ter. - (Modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale) - 1. All'articolo 603 del codice di procedura penale, al comma 4, le parole: "o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero non risulta che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire"».       Soppresso.
 

Pag. 8-9


Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico, così come espressamente richiesto allo Stato italiano dalla sentenza del 10 novembre 2004, pronunciata sul ricorso n. 56581/00, della Corte europea dei diritti dell'uomo;

 

        Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di armonizzare l'ordinamento giuridico interno al nuovo sistema di consegna tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie di Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di cattura europeo emesso in base ad una sentenza di condanna in contumacia ove non sia garantita, sempre che ne ricorrano i presupposti, la possibilità di un nuovo processo;

 

        Considerata la necessità di adeguare il nuovo regime dell'impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata dei processi e, conseguentemente, di introdurre nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato non detenuto e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che abbiano nominato un difensore di fiducia;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

 

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

 

Pag. 10-11
emana
il seguente decreto-legge:
 

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. Identico:

            a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore»;

            a) identica:

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

            b) identico:

        «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state già proposte dal difensore»;

        «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica»;

            c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            c) identica;

        «2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato»;

 

            d) al comma 3 il periodo: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.» è soppresso.

            d) identica.

Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di procedura penale).

Articolo 2.
(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

        1. Identico:

        «8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori».

        «8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori, salvo che l'imputato abbia eletto o dichiarato


Pag. 12-13
  domicilio o che il difensore, avutane conoscenza, dichiari tempestivamente di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis».

        2. All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

        Soppresso.

        «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori».

 

Articolo 3.
(Entrata in vigore).
 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

        Dato a Roma, 21 febbraio 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


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