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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5720 |
1. L'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Ripartizione della comunicazione politica radiotelevisiva) - 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica in pari misura per il 20 per cento dello spazio disponibile e per il restante 80 per cento dello spazio in misura proporzionale ai voti riportati da ciascun partito o movimento politico nelle precedenti elezioni omologhe.
2. Si intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata proporzionalità di condizioni nell'esposizione di opinioni e di posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche; è comunque garantito quanto previsto al comma 1.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione nella programmazione in chiaro. La partecipazione
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:
«4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 30 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di tre contenitori per ogni giornata di programmazione».
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna
b) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
c) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario».
2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2».
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».
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