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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5124-A |
La I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 5124 Rosato, recante «Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino»,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La V Commissione,
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
rilevato che:
l'autorizzazione al comando di insegnanti italiani presso il Collegio del Mondo Unito, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1 appare configurabile quale limite massimo di spesa piuttosto che come mera previsione;
la medesima autorizzazione di spesa risulta limitata al triennio finanziario 2005-2007, contrariamente a quanto disposto dal comma 1, il quale prevede l'assegnazione del contributo a decorrere dall'anno 2005;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: , il quale è autorizzato fino alla fine del comma.
All'articolo 1, comma 3, le parole da: valutato in fino a: e 2007 siano sostituite dalle seguenti: pari ad euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2005.
TESTO | |
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1. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, è assegnato un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2004, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle zone di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni. |
1. Al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino, è assegnato un contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal 2005, per l'istituzione di borse di studio riservate agli studenti provenienti dai Paesi dell'Europa orientale di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, e di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in via di sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle zone di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni. |
2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sui risultati della propria attività. La medesima relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il quale è autorizzato al comando di insegnanti italiani presso il Collegio stesso senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. | 2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sui risultati della propria attività. La medesima relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. |
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. | 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 4. Identico. |
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