|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5153 |
1. Dopo il titolo VI del libro I del codice civile è inserito il seguente:
Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato «patto civile», è un contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, concluso tra persone maggiorenni, di uguale sesso o di sesso differente, ai fini del sostegno reciproco e materiale, per l'organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione, le cui modalità sono regolate dal contratto stesso.
Il patto civile non muta in alcun modo lo stato civile delle parti contraenti.
Il contratto relativo al patto civile è da considerare nullo qualora non vi sia l'effettiva e continuativa convivenza delle parti contraenti.
A pena di nullità, il patto civile non può essere concluso:
1) tra minori di età;
2) tra due persone di cui una è interdetta per infermità di mente;
3) tra due persone di cui una è ancora vincolata da precedente matrimonio;
4) tra due persone di cui una è ancora vincolata da precedente patto civile;
5) tra due persone di cui una è sottoposta a tutela.
Non possono contrarre patto civile tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, per omicidio consumato, di cui all'articolo 575 del codice penale, o tentato, di cui all'articolo 56 del medesimo codice, sul coniuge o sul convivente dell'altra.
È altresì vietato contrarre patto civile se uno dei due contraenti, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della stipulazione del patto civile.
Alle clausole del patto civile si applicano le norme del presente codice e delle leggi speciali vigenti in materia di contratti; risultano altresì applicabili le cause di nullità del contratto previste agli articoli 1418 e seguenti.
Due persone che concludono un patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile nel comune dove sono entrambi residenti; nel caso in cui il luogo di residenza sia diverso dal luogo di nascita di uno dei due soggetti è necessaria una seconda iscrizione, nel registro dei patti civili del luogo di nascita degli interessati. Nel caso in cui il luogo di nascita sia all'estero, è necessaria l'iscrizione presso l'ufficio di stato civile di Roma e presso gli uffici consolari o diplomatici del Paese di origine.
Qualora in un tempo successivo vi sia la volontà di modificare gli estremi del
Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti civili.
Il sindaco o un suo delegato provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni dei patti civili inseriti nel registro di cui al primo comma.
La dichiarazione e la registrazione del patto civile assicurano il rispetto delle disposizioni in materia di ordine pubblico e conferiscono data certa all'accordo, rendendolo opponibile ai terzi.
I registri di cui all'articolo 230-septies devono contenere, in particolare: nome, cognome, dati anagrafici dei contraenti; data e luogo della registrazione; numero di matricola della registrazione; causa e data delle modificazioni o dello scioglimento del patto civile.
Il cittadino italiano che sottoscrive un patto civile in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite, è ad esse sottoposto
Lo straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia può sottoscrivere un patto civile con un cittadino italiano presso gli agenti diplomatici e consolari del Paese di origine, purché ne sia data notizia mediante copia dell'avvenuto atto all'ufficiale di stato civile preposto alla cura del registro di cui all'articolo 230-septies, presso il comune di residenza del sottoscrittore di nazionalità italiana.
La sottoscrizione del patto civile non è titolo sufficiente per il cittadino straniero extracomunitario al fine di ottenere il permesso di soggiorno in Italia.
I soggetti firmatari del patto civile hanno il dovere di prestarsi reciproco aiuto secondo le modalità e le regole stabilite nel contratto stesso e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
In caso di disaccordo e in mancanza di disposizioni contenute nel patto civile, spetta al giudice competente per territorio determinare le modalità di attuazione del dovere di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal presente codice e dalle leggi speciali vigenti in materia di contratti.
I soggetti firmatari del patto civile sono solidalmente responsabili verso i terzi per i debiti contratti da uno solo in ragione dei
Nel contratto relativo al patto civile i soggetti contraenti devono indicare se intendono scegliere il regime di comunione per i beni che verranno acquistati a titolo oneroso posteriormente alla conclusione del contratto stesso. In mancanza di tale scelta si presume scelto il regime di comunione dei beni.
Si ha cessazione degli effetti del patto civile nei seguenti casi:
1) per comune accordo;
2) per decisione unilaterale;
3) per matrimonio di uno dei due firmatari.
Qualora ricorra il caso di cui al primo comma, numero 1), i firmatari del patto civile ne fanno dichiarazione congiunta all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 2), colui il quale ha deciso unilateralmente di porre fine al patto civile manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta che deve essere inviata in copia all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale; nel caso di cui al numero 3) deve essere inviato all'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale il certificato di nascita sul quale è riportata la menzione del matrimonio.
L'ufficiale di stato civile che riceve i documenti presentati ai sensi del primo
È altresì causa di cessazione degli effetti del patto civile la morte di uno dei due firmatari, salvo che il patto disponga diversamente.
Il contraente superstite deve, in tutti i casi, inviare copia dell'atto attestante il decesso dell'altra parte presso l'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale. A cura dell'ufficiale competente, l'avvenuto decesso deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 230-septies, e, se del caso, deve essere annotata anche l'avvenuta cessazione degli effetti del patto a causa di morte di uno dei due contraenti.
Gli effetti della cessazione del patto civile si producono, a seconda dei casi:
1) al momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dopo tre mesi dalla data della dichiarazione unilaterale, a condizione che copia della dichiarazione sia stata portata a conoscenza dell'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto iniziale;
3) alla data del matrimonio di uno dei due firmatari;
4) alla data del decesso di uno dei due firmatari, salvo che il patto civile disponga diversamente.
I soggetti firmatari del patto civile possono stabilire contrattualmente le conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile per cause diverse dalla morte. I soggetti firmatari del patto civile procedono automaticamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo, il giudice decide delle conseguenze patrimoniali della cessazione del patto civile, senza pregiudizio alcuno per l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Qualora uno dei due firmatari del patto civile sia titolare di contratto di locazione per l'alloggio comune, in caso di morte di quest'ultimo, il firmatario superstite ha diritto a succedere nel contratto di locazione.
In caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui all'articolo 9, primo comma, numero 2), lettere a) e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a sessantacinque anni che non siano già titolari di pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all'altro firmatario del patto civile, purché il patto stesso sussista da un tempo non inferiore a dieci anni».
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, è adottato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'informatizzazione dei registri dei patti civili di solidarietà di cui agli articoli 230-septies e 230-octies del codice civile, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, ai fini di una ottimizzazione della gestione dei dati contenuti nei medesimi registri e della predisposizione delle elaborazioni statistiche relative al numero dei patti civili di solidarietà conclusi e sciolti.
|