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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5750 |
1. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato «Servizio», è l'organizzazione di persone, materiali, mezzi e infrastrutture volta ad assicurare l'assistenza sanitaria al personale militare ovunque impiegato. Il Servizio svolge le seguenti attività:
a) prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, anche in quiescenza, nonché, nei casi previsti dalla legge, di altri soggetti;
b) attività medico-legale nei confronti del personale e degli altri soggetti di cui alla lettera a);
c) accertamento e controllo dell'idoneità psico-fisica al servizio del personale militare, anche ai fini del reclutamento, e del personale civile dell'Amministrazione della difesa;
d) formazione, qualificazione e aggiornamento professionali del personale sanitario militare;
e) tutela della salute del personale militare e civile nei luoghi di lavoro militari in tempo di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
f) concorso all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale nei casi previsti dall'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
g) attività relative al settore farmaceutico e alla farmacovigilanza in ambito militare;
h) medicina veterinaria in ambito militare;
i) missioni umanitarie all'estero in adempimento delle direttive impartite dal Governo.
1. Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate anche con il concorso del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, nonché del Corpo militare del Sovrano militare ordine di Malta, quali Corpi ausiliari delle Forze armate, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
1. Allo scopo di adeguare il Servizio alla nuova configurazione delle Forze armate e di valorizzarne i compiti, anche ai fini della cooperazione con il Servizio sanitario nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata vigore della presente legge, sentite le rappresentanze del personale interessato e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi per il riordino del Servizio, senza oneri aggiuntivi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e, in particolare, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare le attività e l'organizzazione del Servizio in modo da salvaguardare in via prioritaria le esigenze operative delle Forze armate;
b) riorganizzare in un unico Servizio interforze gli attuali Servizi di sanità di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, secondo criteri di efficienza e di economicità e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
c) prevedere l'istituzione dell'Ispettorato della sanità militare, quale organo di vertice del Servizio posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, con compiti di direzione tecnica, logistica e amministrativa, di pianificazione e di coordinamento delle attività, di ripartizione e di gestione delle risorse umane e
1) la rete ospedaliera militare e i centri medico-legali;
2) il reparto sanitario di intervento rapido, quale unità sanitaria mobile in grado di fronteggiare tempestivamente emergenze operative interne ed esterne al territorio nazionale;
d) prevedere l'istituzione di una direzione di sanità presso ciascuna Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, alle dipendenze del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e con dipendenza funzionale dall'Ispettorato della sanità militare di cui alla lettera c), con compiti di direzione e di coordinamento delle attività degli organi del Servizio presso ciascuna Forza armata e l'Arma dei carabinieri; prevedere che da ciascuna direzione di sanità dipendano, secondo gli ordinamenti di Forza armata:
1) gli organi sanitari di grande unità;
2) le infermerie di Corpo e le unità sanitarie campali o imbarcate;
e) prevedere l'istituzione, in relazione alle esigenze operative e funzionali, fermi restando i volumi organici degli ufficiali delle Forze armate e comunque senza oneri aggiuntivi, uno o più ruoli degli ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario militare;
f) incentivare la cooperazione con il Servizio sanitario nazionale, prevedendo forme di collaborazione e di scambio di esperienze e la partecipazione del Servizio all'elaborazione di proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale con riferimento ai settori di specifica competenza
g) promuovere la collaborazione con le università degli studi e con gli istituti scientifici nei settori della ricerca e della formazione;
h) prevedere, fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della difesa, la facoltà degli ufficiali del Corpo sanitario militare di svolgere l'attività libero-professionale, nonché di stipulare convenzioni con il Servizio sanitario nazionale per esigenze e secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa;
i) prevedere forme di raccordo tra le attività del Servizio e le attività delle strutture sanitarie del Corpo della guardia di finanza.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e dei princìpi e criteri direttivi previsti dal citato articolo 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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