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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5743 |
1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
1. All'articolo 73 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In ogni lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
1. All'articolo 75 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In ogni gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima»;
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le liste che includono più di un candidato sono formate elencando in ordine alternato candidati di sesso maschile e candidati di sesso femminile».
1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In ogni gruppo nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
1. Per i movimenti e per i partiti politici, liste o gruppi di candidati che non hanno rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni previste dal comma 6-bis dell'articolo 18 del citato testo unico
1. Ai partiti e ai movimenti politici, liste o gruppi di candidati che non rispettano, nella singola circoscrizione, la disposizione prevista dal comma 2-bis dell'articolo 18-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dalla presente legge, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 4 per cento. L'importo della riduzione viene progressivamente aumentato dell'uno per cento per ogni ulteriore circoscrizione di riferimento nella quale non è rispettato l'ordine di alternanza.
1. Per i movimenti e per i partiti politici, liste o gruppi di candidati che non hanno diritto a usufruire del contributo per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e che non hanno rispettato nella presentazione delle liste le disposizioni previste dal comma 6-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dal comma 1-bis dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotti dalla presente legge, il prefetto applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro.
1. Le disposizioni della presente legge, nonché le modifiche dalla stessa apportate alla normativa vigente in materia di garanzia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, cessano di avere efficacia decorsi dieci anni dalla data della loro entrata in vigore.
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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