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PDL 5696

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5696



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

POLLEDRI, BALLAMAN, FRANCESCA MARTINI, STUCCHI

Disposizioni per l'incentivazione della pratica sportiva dei cittadini disabili e per la promozione degli sport paralimpici

Presentata il 4 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - I gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare vantano una gloriosa tradizione ed un palmares di tutto rispetto nelle discipline olimpiche. La loro peculiarità è di assicurare al personale militare, e a quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso della qualifica di atleta di rilevanza nazionale, la possibilità di sviluppare una carriera agonistica, al termine della quale esso viene adibito ad una funzione ordinaria nel contesto della propria Arma o Forza di appartenenza.
      Attualmente, in virtù delle disposizioni di legge che hanno sancito la fine del servizio militare obbligatorio in tempo di pace ed il ridimensionamento organico dello strumento militare nazionale, le Forze Armate e le Forze di Polizia ad ordinamento militare non possono reclutare personale che non superi le visite destinate ad accertare il possesso dei prescritti requisiti psico-attitudinali e non sia, quindi, destinabile a mansioni ordinarie una volta perduta la qualifica di atleta di interesse nazionale.
      Allo stato attuale, pertanto, è preclusa agli atleti disabili di qualunque livello la possibilità di sviluppare una carriera agonistica all'interno dei gruppi sportivi militari.
      Con la presente proposta di legge si intende ovviare all'attuale stato di cose, permettendo anche agli atleti disabili di inserirsi all'interno dei gruppi sportivi militari.
      L'idea è di valorizzare questa risorsa, con lo scopo duplice di chiamare le Forze Armate a contribuire al pieno inserimento dei disabili nella società civile e di permettere a questi ultimi di onorare l'Italia nelle principali competizioni sportive internazionali destinate ai para-atleti, vestendo le uniformi dei gruppi sportivi militari.
 

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      Il duplice obiettivo viene assicurato prevedendo la costituzione all'interno dei gruppi sportivi militari di apposite sezioni destinate alla promozione della pratica sportiva tra i disabili e al sostegno alle carriere agonistiche dei para-atleti di rilevanza nazionale. Disabili e para-atleti potrebbero usufruire, in particolare, delle strutture sportive di cui dispongono i gruppi sportivi militari, nonché dei loro istruttori e tecnici.
      È prevista, naturalmente, una collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato italiano Paraolimpionico, finalizzata soprattutto al potenziamento della partecipazione dei disabili italiani ai giochi paralimpici o comunque alle grandi manifestazioni destinate a questa particolare categoria di atleti.
      È escluso che dall'appartenenza ai gruppi sportivi militari possa derivare un obbligo in capo alle Forze Armate di procedere successivamente al reclutamento degli atleti disabili. Il cosiddetto reclutamento «mirato» è infatti già escluso con riferimento agli atleti ordinari.
      Attesa l'elevata finalità sociale del provvedimento, se ne chiede la sollecita approvazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Principi generali)

      1. La Repubblica incentiva la pratica sportiva dei cittadini disabili, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile e a promuoverne le condizioni di vita.
      2. Al Ministero della difesa e alle Forze Armate è affidato il compito di sostenere la pratica sportiva degli atleti disabili.
      3. Il Ministero della difesa, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato italiano paralimpico, definisce le modalità di sviluppo della pratica sportiva tra i cittadini disabili e l'apporto delle Forze Armate alla selezione delle rappresentative sportive dei disabili da inviare ai giochi paralimpici e alle maggiori manifestazioni agonistiche, nazionali ed internazionali, riservate a questa categoria di atleti.

Art. 2.
(Attività di promozione della pratica sportiva tra i cittadini disabili)

      1. Il Ministero della difesa promuove la costituzione di apposite sezioni nei gruppi sportivi militari ed affida loro il compito di educare alla pratica sportiva e di avviare all'attività agonistica i cittadini disabili che ne fanno richiesta.
      2. Ai cittadini disabili iscritti nelle apposite sezioni dei gruppi sportivi militari di cui al comma 1, il Ministero della difesa garantisce il libero e gratuito accesso alle strutture sportive di proprietà dell'Amministrazione della difesa, nonché la gratuita fruizione dei servizi offerti dal personale tecnico appartenente ai gruppi sportivi militari.

 

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      3. I gruppi sportivi militari assicurano i mezzi per la partecipazione alle principali manifestazioni agonistiche, nazionali ed internazionali, ai cittadini disabili che conseguono o hanno precedentemente conseguito lo statuto di atleta disabile di rilevanza nazionale, secondo i criteri di valutazione adottati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico.


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