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PDL 5760

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5760



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PECORELLA, GHEDINI

Introduzione dell'articolo 550-bis del codice di procedura penale in materia di ricorso immediato al giudice

Presentata il 6 aprile 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, con l'obiettivo di dare concreta attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, introduce nel codice di procedura penale l'istituto del ricorso immediato al giudice, già sperimentato positivamente nel procedimento penale innanzi al giudice di pace. Si ricorda, a tale proposito, che proprio la previsione di questo istituto rappresentò una delle innovazioni più significative introdotte dalla riforma che ha attribuito al giudice di pace la competenza in materia penale, in quanto autorizza il privato, pur con alcuni temperamenti, a promuovere direttamente il giudizio in materia penale, così evocando la figura dell'azione penale privata.
      Esigenze di speditezza del processo penale e di deflazione del carico di lavoro dei tribunali inducono oggi a estendere l'istituto del ricorso immediato anche al procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica, sia pure limitatamente ai reati per i quali l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero eserciti l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, quando questi siano perseguibili a querela. Si è ritenuto di escludere l'applicazione dell'istituto del ricorso immediato per i reati perseguibili d'ufficio, in quanto proprio dalla procedibilità a querela risalta immediatamente l'interesse privato alla punizione del colpevole, che rappresenta la ratio di un
 

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giudizio in cui l'iniziativa penale è rimessa alla persona offesa.
      Il nuovo istituto consente all'interessato di giungere in tempi brevi all'udienza volta a ottenere soddisfazione del torto subìto, che per le vie ordinarie (ossia a seguito di semplice presentazione della querela) avrebbe sicuramente cadenze di fissazione molto più lunghe. Una volta avviato il procedimento con la presentazione del ricorso è, però, rimesso al pubblico ministero di aderirvi o meno, promuovendone la prosecuzione o la interruzione con le proprie richieste al giudice. È bene precisare che, così come avviene per i reati di competenza del giudice di pace, l'interessato potrà scegliere se seguire la via ordinaria della querela o intraprendere quella più immediata del ricorso presentato direttamente al giudice.
      Il vantaggio conferito alla persona offesa di poter ottenere la convocazione in udienza del presunto autore del reato entro un termine assai ristretto è comunque compensato dalla previsione di stringenti formalità sia nell'ottica di uno sgravio degli incombenti addossati alla pubblica accusa sia per scoraggiare iniziative infondate e strumentali.
      Ad esempio, sono anticipate alla presentazione del ricorso l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta e delle circostanze su cui deve vertere l'eventuale esame di testimoni e di consulenti tecnici, nonché l'allegazione dei documenti di cui si chiede l'acquisizione. Tali oneri sono tanto più stringenti in quanto previsti a pena di inammissibilità del ricorso.
      Al fine di ridurre sostanzialmente il carico di lavoro del giudice monocratico, la proposta di legge prevede che la persona offesa presenti il ricorso non direttamente a questi, bensì al giudice di pace, al quale, tuttavia, non è attribuita la competenza a conoscere i reati in questione, bensì è affidata una funzione di vero e proprio filtro posto a monte della fase giudiziale, la quale continua a essere affidata al giudice monocratico.
      Si prevedono, pertanto, due ipotesi. Nella prima l'imputato, entro dieci giorni prima della data di udienza, può chiedere al giudice di pace di essere ammesso all'oblazione, al rito abbreviato o all'applicazione della pena su richiesta. Considerato che sarà quindi il giudice di pace a rinviare l'udienza (avanti al giudice monocratico) per procedere secondo la richiesta dell'imputato, la proposta di legge consente di arrivare al rito alternativo senza che nel frattempo sia stato inutilmente aggravato il carico di lavoro del tribunale.
      Vi è poi l'ipotesi che l'imputato non chieda i riti alternativi. In questo caso il giudice di pace, convocate le parti in udienza con decreto e constatata la ritualità delle notifiche, rinvierà il processo avanti il giudice monocratico, per una udienza che dovrà tenersi entro sessanta giorni. Anche in questo caso, l'intervento del giudice ordinario è circoscritto alla fase del giudizio.
      Per quanto riguarda la disciplina del procedimento che si svolge dinanzi al giudice monocratico, la proposta di legge prevede che si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che hanno per oggetto la disciplina del ricorso immediato innanzi al giudice di pace, contemperando alcuni termini processuali ivi previsti in ragione della maggiore gravità dei reati di competenza del tribunale rispetto a quelli di competenza del giudice di pace.
      Ciò significa che il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del giudice di pace territorialmente competente entro il termine di tre mesi dalla conoscenza del fatto che costituisce reato, termine che è significativamente identico a quello previsto dall'articolo 124 del codice penale per la proposizione della querela.
      È bene precisare che la «privatizzazione» dell'iniziativa processuale non significa che il privato possa comunque determinare di propria iniziativa l'elevazione di una formale imputazione a carico della persona di cui si chiede la convocazione a giudizio e l'assunzione in capo a questi della qualità di imputato. Ciò avrebbe provocato il rischio di avallare chiamate in
 

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giudizio totalmente infondate o puramente strumentali e comunque non pertinenti all'oggetto penale. Se il pubblico ministero ritiene ammissibile e non manifestatamente infondato il ricorso formula l'imputazione. Si ribadisce così l'esclusiva prerogativa dell'organo pubblico sul tema dell'imputazione. D'altra parte, l'addebito contenuto nel ricorso potrà, se del caso, essere semplicemente fatto proprio dal pubblico ministero, con un atto formale di assunzione dell'iniziativa penale, che rimanderà alla descrizione del fatto contenuta nel ricorso. Quando, invece, occorra in qualche modo ritoccare l'addebito, il pubblico ministero è abilitato a provvedervi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 550 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 550-bis (Ricorso immediato al giudice). - 1. Per i reati procedibili a querela di cui all'articolo 550, è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
      2. Ai fini di cui al presente articolo, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è di venti giorni. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, è di quarantacinque giorni, e il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo è di centottanta giorni.
      3. Il decreto di convocazione della parte contiene, a pena di nullità, anche l'avviso che, a pena di decadenza, dieci giorni prima della data di udienza l'imputato può chiedere di essere ammesso all'oblazione, al rito abbreviato o all'applicazione della pena su richiesta.
      4. Nell'ipotesi in cui sia presentata una delle richieste previste al comma 3, il giudice di pace rinvia l'udienza dinanzi al giudice monocratico.
      5. Ove non si proceda ai sensi dei commi 3 e 4, il giudice di pace, convocate le parti in udienza con decreto e constatata la ritualità delle notifiche, rinvia il processo dinanzi al giudice monocratico a una udienza entro sessanta giorni».


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