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PDL 5671-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5671-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

e dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
recante interventi urgenti nel settore agroalimentare

Presentato il 1o marzo 2005

(Relatore: LA GRUA)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 5671. La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 7 aprile 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo del Governo. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 5671.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5671 e rilevato che:

              reca un contenuto parzialmente disomogeneo, in quanto le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono riconducibili al settore agricolo mentre l'articolo 3, che detta norme concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza, non sembra, se non indirettamente, connesso a tale materia;

              disciplina la materia agricola intervenendo in diversi settori, già oggetto di numerosi provvedimenti in un lasso di tempo relativamente breve, attuando una modalità di produzione normativa che il Comitato ritiene non pienamente conforme con le esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente: in particolare, sulla materia delle crisi in agricoltura (articolo 1) è intervenuto di recente il decreto legge n. 280 del 2004, decaduto a seguito della mancata conversione in legge; le disposizioni dell'articolo 3 (in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) incidono su una materia introdotta con il decreto legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, il quale è stato sua volta modificato in più parti dal decreto legge n. 119 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2004, nonché dal decreto legge n. 281 del 2004, convertito dalla legge n. 6 del 2005;

              ripropone - all'articolo 1, commi 1 e 2 - norme introdotte dal Senato nell'iter di conversione del citato decreto-legge n. 280 decaduto, disponendo nel disegno di legge di conversione la salvaguardia degli effetti prodotti dall'articolo 1;

              la tecnica della novellazione - agli articoli 1, comma 6, 2, commi 3, lettera b), e 4 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

              non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

 

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          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          all'articolo 3 - ove si integra il comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare anche la modifica del medesimo comma 6, determinata dall'articolo 3 del decreto legge n. 119 del 2004, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          sia valutata l'opportunità di integrare il titolo del provvedimento, in quanto fa riferimento unicamente ad interventi urgenti nel settore agro-alimentare e non anche alla nuova disposizione concernente le grandi imprese in stato di insolvenza;

          all'articolo 1, comma 5 - ove si novella l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 99 del 2004, al fine di assicurare all'Agecontrol le necessarie risorse umane ed economiche per l'espletamento dei nuovi compiti che il provvedimento in esame le affida in materia di controlli - dovrebbe valutarsi la congruità del richiamo ai compiti svolti dall'ICE ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), atteso che il riferimento alle funzioni di controllo, che la norma richiamata nel testo originario attribuiva all'ICE, è stato successivamente soppresso a seguito della novella recata dalla legge n. 57 del 2001 al medesimo articolo 2.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri,

          esaminato il testo del disegno di legge C.  5671, recante conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 2005, che dispone interventi urgenti nel settore agroalimentare;

          rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, per quanto attiene all'articolo 1, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e, per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, alla materia «giurisdizione e norme processuali», che l'articolo 117, secondo

 

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comma, lettere g) ed l) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

          osservato, inoltre, che l'articolo 2 del provvedimento in titolo appare altresì incidere sulla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», la cui disciplina è demandata, dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione Finanze,

          esaminato il disegno di legge C. 5671, di conversione del decreto-legge n. 22 del 2005, recante «disposizioni urgenti nel settore agroalimentare»;

          rilevata l'esigenza di procedere ad una complessiva riforma del diritto fallimentare, nel cui ambito affrontare in termini organici le complesse problematiche sottese a tale materia,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          con riferimento all'articolo 3, il quale prevede, tra l'altro, nell'ipotesi di impugnazione dei crediti ammessi al concordato promosso nel caso di ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza, la possibilità per il giudice di ordinare l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare con maggiore chiarezza quali siano gli strumenti attraverso i quali si intenda realizzare l'intrasferibilità delle azioni attribuite ai creditori contestati, nonché quali siano le conseguenze, sul piano giuridico, degli eventuali atti di disposizione realizzati su tali titoli, in particolare per quanto riguarda la tutela della buona fede dei terzi aventi causa.

 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

          esaminato il testo del disegno di legge di conversione C. 5671, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;

          rilevato che le disposizioni degli articoli 1 e 2, riconducibili alla materia agricola, non appaiono omogenee a quelle recate dall'articolo 3, che riguardano le grandi imprese in stato di insolvenza;

          sottolineato che il titolo del decreto-legge, che far riferimento unicamente agli interventi nel settore agroalimentare, non corrisponde pienamente al contenuto del provvedimento, che all'articolo 3 detta norme concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          sia modificato l'articolo 1, comma 1, che introduce una nuova forma di intervento pubblico a favore di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, dato che la normativa comunitaria sembra consentire un simile intervento pubblico di sostegno nei soli casi di danni derivanti da calamità naturali;

          la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, che stanzia 10 milioni di euro a favore dell'UNIRE, sia coordinata con il testo unificato delle proposte di legge C. 2086 e abbinate in materia di tutela delle razze equine, in corso di esame da parte della XIII Commissione (Agricoltura), che contiene varie disposizioni concernenti l'UNIRE;

          con riferimento allo stesso articolo 1, comma 2, sia modificata la copertura finanziaria, in modo da non sottrarre risorse agli investimenti in campo agricolo;

 

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          all'articolo 3, in materia di regime di impugnazione dei crediti ammessi al concordato da parte di altri creditori, sia richiamato anche l'articolo 3 del decreto- legge 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza, che ha modificato il già richiamato comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

      La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

          esaminato l'A.C. 5671, in merito al «disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare»;

          rilevato che l'articolo 1, comma 1, introduce una nuova forma di intervento pubblico di carattere generale a favore di produzioni agricole colpite da crisi di mercato;

          considerato che la normativa comunitaria non sembra contemplare tale modalità di sostegno, dal momento che l'articolo 87 del TCE vieta gli aiuti pubblici alle imprese che favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra gli Stati membri, ammettendo deroghe, tra l'altro, nel caso di aiuti volti a: contrastate danni da calamità naturale o eventi eccezionali e aiuti a carattere sociale per singoli consumatori; promuovere progetti di interesse comune o rimuovere situazioni di grave turbamento nell'economia di uno Stato membro; agevolare lo sviluppo di talune attività o regioni;

          ricordato che con specifico riferimento al settore dell'agricoltura, la Commissione ha adottato gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», attraverso i quali sono stati stabiliti le condizioni, le modalità e i limiti entro i quali possono essere adottati aiuti a livello nazionale, in primo luogo per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o avversità atmosferiche;

          osservato peraltro come la Comunicazione della Commissione al Consiglio, relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo, recentemente approvata, prefiguri un significativo mutamento di prospettiva per quanto riguarda gli aiuti nel medesimo settore, dal momento che invita il Parlamento ed il Consiglio a valutare la possibilità di introdurre misure che pur non mirando ad

 

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introdurre una «rete di sicurezza» generalizzata, fanno leva sulla assicurazione contro le calamità naturali - con una partecipazione finanziaria ai premi versati dagli agricoltori -, sul sostegno ai fondi di mutualizzazione dei rischi e sulla fornitura di una copertura di base contro le crisi dei redditi;

          rilevato tuttavia come tali strumenti, che in prospettiva potrebbero legittimare aiuti nel settore agricolo, non sembrano al momento consentire l'intervento di fondi pubblici a sostegno delle crisi nel settore;

          considerato, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, assegna alle regioni e alle province autonome contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite da calamità naturali e avversità atmosferiche;

          segnalato peraltro come la trasformazione delle quote dei limiti di impegno - che consentono l'immediata attivazione di mutui da parte delle aziende - in contributi pluriennali, non appare del tutto coerente con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in campo agricolo in quanto il paragrafo n. 11 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», afferma, come principio generale, che gli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori dei danni subiti debbano essere versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento, e non oltre i tre anni successivi,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          la Commissione di merito provveda ad adeguare il disposto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 87 TCE;

          appare, inoltre, necessario adeguare l'articolo 1, comma 3, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in campo agricolo e, in particolare, a quanto indicato al paragrafo n. 11 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo».


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