|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5739-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 5739 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare alcuni aspetti della materia connessa alla gestione dei rifiuti nelle regioni della Campania e della Calabria;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4-bis, introdotto dal Senato che autorizza «l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225», definendone anche le finalità - dovrebbe valutarsi la portata normativa della disposizione in esame, atteso che dalla dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004) discende già la possibilità di adottare le ordinanze di cui alla citata legge n. 225 del 1992, per le quali il testo in esame definisce le finalità; tale specificazione delle finalità delle ordinanze andrebbe inoltre valutata in relazione alle disposizioni della citata legge n. 225 del 1992, che attribuisce il potere di ordinanza - anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - sul presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza, senza predeterminarne le finalità;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare i termini di adempimento di atti previsti dal testo, ed in particolare:
a) all'articolo 1, comma 3, con riguardo al termine - assente nella disposizione in esame - entro cui il Commissario delegato presenta alla Cassa depositi e prestiti le attestazioni volte a consentire l'erogazione da parte della Cassa stessa delle risorse finanziarie da destinare al Commissario medesimo a titolo di anticipazione per le conseguenti iniziative solutorie;
b) al comma 4 del medesimo articolo, che prevede un unico termine (di sessanta giorni dall'anticipazione delle risorse finanziarie
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 5739, di conversione in legge del decreto-legge n. 14 del 2005, già approvato con modifiche dal Senato e recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili, quanto alle finalità perseguite, alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
precisato che l'articolo 4 del decreto-legge non appare lesivo dell'autonomia finanziaria di spesa costituzionalmente riconosciuta alle regioni in quanto, pur prevedendo un trasferimento di fondi da parte della regione Campania sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la bonifica dei suoli, configura il suddetto provvedimento come meramente facoltativo;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
La Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 5739 Governo, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine entro il quale il Commissario delegato presenta alla Cassa depositi e prestiti le attestazioni relative alle situazioni debitorie dei comuni e dei relativi consorzi, onde consentire l'erogazione delle anticipazioni finanziarie da parte della Cassa medesima;
b) in riferimento all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine entro il quale i comuni devono definire il piano di rientro delle anticipazioni finanziarie concesse dalla Cassa depositi e prestiti, scaduto il quale il Commissario delegato si sostituisce ad essi nella formazione del piano stesso;
c) con riferimento all'articolo 4-bis, valuti la Commissione di merito se la previsione non risulti superflua, in quanto la possibilità di adottare ordinanze come quelle indicate nell'articolo discende già dalla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992;
d) sempre con riferimento all'articolo 4-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire meglio la portata normativa della disposizione, in particolare per quanto riguarda la specificazione delle «doverose attività solutorie» cui si fa riferimento nella norma.
|