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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5736 |
Onorevoli Deputati!
La disposizione è finalizzata a consentire alle banche italiane di emettere covered bonds, titoli connotati dalla presenza di una garanzia su specifiche categorie di attività della banca emittente ed aventi il vantaggio sia di poter essere utilizzati nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea (BCE), sia di presentare minori oneri connessi.
La norma prevede che l'emissione di covered bonds avvenga mediante uno schema operativo che si innesta sulla disciplina delle cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, le banche emetterebbero covered bonds a seguito della cessione di attivi di elevata qualità creditizia ad una società veicolo, che rilascerebbe apposita garanzia a favore dei portatori dei titoli stessi.
La norma in oggetto, nel contesto sopra descritto, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi ritenuti urgenti per una maggiore competitività del sistema finanziario e produttivo del Paese:
rispondere alla sempre crescente domanda del sistema finanziario italiano di colmare il divario competitivo dovuto all'assenza di una specifica normativa italiana che regoli l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da cui deriva l'impossibilità per le banche italiane di accedere alle competitive condizioni di finanziamento degli impieghi (ovvero il costo di raccolta) che lo strumento permette (sia in termini di tassi d'interesse inferiori che di scadenze finanziabili più lunghe);
costi di provvista più bassi, la maggiore affidabilità di credito dello strumento e l'accesso facilitato ad investitori di lungo termine (quali le assicurazioni) consentono alle banche di accedere con questo strumento a provvista di durata particolarmente lunga. Si stima che, con questo strumento, le banche italiane potrebbero risparmiare tra lo 0,05 per cento e lo 0,20 per cento all'anno, in relazione al proprio rating individuale, sui propri costi di finanziamento a lungo termine;
significativi benefìci per la competitività del Paese nel suo complesso. Oltre che tramite i benefìci indotti alle banche italiane, per l'intero sistema economico nazionale derivano benefìci: per il settore privato retail, che potrà accedere a mutui ipotecari a tassi più competitivi e scadenze
Le esigenze di riforma delle procedure concorsuali e, più in generale, dell'intera disciplina di regolazione delle crisi d'impresa nascono dalla percezione delle carenze che affliggono questo importante settore del più ampio complesso di regole normalmente definito come «statuto dell'imprenditore».
Le procedure concorsuali sono disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), che regola il fallimento, il concordato preventivo e l'amministrazione controllata nonché la procedura di liquidazione coatta amministrativa. In verità il panorama degli istituti che governano le crisi d'impresa è assai più ampio ed articolato. Costituiscono una peculiarità del nostro ordinamento e si intrecciano con la stessa storia politica, economica e sociale del Paese gli innumerevoli interventi normativi diretti a regolare particolari situazioni di crisi ed il frequente ricorso all'intervento pubblico per la soluzione di tali crisi.
Gli obiettivi unanimemente condivisi della riforma si sostanziano essenzialmente nella necessità del superamento della contrapposizione tra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi. Le nuove regole devono offrire l'opportunità di contemperare nei limiti del possibile entrambe le esigenze, rifiutando sia le soluzioni che avviliscano le attese dei creditori sia quelle che trascurino interessi che gravitano a vario titolo attorno alla vita dell'impresa. Tanto più che queste posizioni si rivelano a volte assai meno confliggenti di quanto si possa in teoria supporre, costituendo la conservazione dell'impresa un valore anche per i creditori, i quali spesso proprio dalla conservazione di quel valore potranno sperare di conseguire un più congruo soddisfacimento del credito in sofferenza. Il giusto equilibrio deve peraltro essere ricercato attraverso il consenso dei creditori ogniqualvolta sia possibile evitare una procedura liquidatoria, e non essere ad essi imposto.
La lettera a) stabilisce nuovi criteri di individuazione del piccolo imprenditore ai fini dell'applicazione della disciplina concorsuale; la novella intende risolvere una questione da lungo tempo aperta, che ha dato luogo ai ben noti dubbi ermeneutici. La legge ha adottato quale unico un criterio quello quantitativo, riferito al capitale investito negli ultimi cinque anni precedenti quello di apertura della procedura: si è in presenza di un piccolo imprenditore allorché l'ammontare non ecceda i centomila euro che viene ritenuto compatibile con le caratteristiche dimensionali ormai assunte dalla piccola impresa.
Questo importo verrà periodicamente aggiornato sulla base dei dati ISTAT relativi al prodotto interno lordo, al fine di garantire l'aderenza della previsione normativa alla realtà economica.
Le lettere b) e c) dettano nuove regole che presidiano le fattispecie dell'individuazione della competenza territoriale del tribunale fallimentare e delle conseguenze dell'eventuale incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, onde porre rimedio alle gravi incertezze della vigente disciplina che causano ritardi nella definizione della procedura; sono apportati miglioramenti alle procedure che regolano i mezzi di impugnazione delle decisioni in materia fallimentare, nell'ottica di consentire una più sicura definizione dei processi e di evitare le attuali commistioni tra funzioni di gestione e funzioni di giudizio (si veda, in proposito, il divieto assoluto del giudice delegato di comporre i collegi sui reclami e le impugnazioni avverso i suoi atti).
In particolare si prevede che il tribunale, che si dichiara (all'esito del giudizio
Per quanto concerne le modifiche al codice di procedura civile si precisa che l'intervento, confermando l'impianto approvato dalla Camera dei deputati nel corso di questa legislatura (si veda l'atto Camera n. 2229), persegue l'intento di incidere su alcuni snodi dell'attuale disciplina al fine di eliminare talune rigidità sovente non imposte, ma consentite dalla legge, che costituiscono altrettanti ingombri all'efficienza del processo (specie esecutivo e cautelare); dall'altro lato, si persegue l'intento di risolvere, in senso meno formalistico, talune contraddizioni dell'attuale disciplina quali si sono andate evidenziando nel corso di questi anni di applicazione.
Si tratta di previsioni normative che - senza in alcun modo pregiudicare (se non in settori per i quali vi è unanime consenso) la futura riforma del processo civile - recano un sensibile ed atteso contributo al miglioramento dell'attuale disciplina del codice di rito e di alcuni istituti ad esso collegati, liberandolo da incrostazioni formalistiche, allo scopo di contribuire ad adeguare il sistema alle esigenze di una giustizia celere e perciò stesso efficace.
Il primo gruppo di ipotesi consta delle seguenti modifiche:
aumento della competenza per valore del giudice di pace, attualmente sotto utilizzato rispetto alle sue potenzialità (anche per l'esperienza ormai acquisita), tenuto anche conto che gli attuali limiti di competenza sono stati fissati diversi anni fa (articolo 7);
ampliamento dell'area della responsabilità aggravata con la considerazione dell'abuso dei diritti di azione e difesa nelle varie articolazioni processuali, nel senso di rendere esplicito che fonte di specifica responsabilità è anche l'impugnazione temeraria. Viene peraltro introdotto il requisito della malafede o della colpa grave per la casistica del vigente articolo 96, secondo comma, del codice di procedura civile, ma la responsabilità per improvvida esecuzione viene estesa anche all'ipotesi di titolo esecutivo stragiudiziale;
udienza di prima comparizione (articolo 180), che non costituisce più la prima di una predeterminata e rigida serie di udienze di trattazione e di ammissione delle prove, ma soltanto la prima (e potenzialmente, anche l'ultima) di una serie duttilmente adeguata alle esigenze concrete della lite;
udienza per l'ammissione dei mezzi di prova (articolo 184), che viene adeguata alla nuova duttilità della fase introduttiva del processo, eliminando una preclusione che - assente nella legge - è affermata da taluna giurisprudenza di merito, con conseguente irrigidimento del sistema;
modifiche all'articolo 187, che mirano a snellire il processo eliminando una trattazione potenzialmente inutile della causa, anche a fronte di questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito idonee a definire il giudizio (dove la idoneità in concreto è dimostrata dalla richiesta concorde delle parti di una immediata decisione della questione);
l'introduzione di un sistema di «sanzione civile per il ritardo nell'adempimento a sentenze di condanna» sul modello francese dell'«astreinte» (articolo 282), per indurre alla spontanea esecuzione del giudicato di condanna senza ricorrere alla fase esecutiva;
è stato previsto che il dies a quo per il reclamo è costituito dalla comunicazione del provvedimento (articolo 669-terdecies);
la modificazione del procedimento cautelare uniforme non essendo più necessario, come avviene attualmente, introdurre obbligatoriamente il giudizio di merito per evitare la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare stesso in ipotesi di procedimenti ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile o aventi effetti anticipatori del giudizio di merito (articolo 669-octies);
è stato parzialmente riscritto il procedimento possessorio (articolo 703) lasciando a quella delle parti che vi abbia interesse di far proseguire, in via contenziosa ordinaria, la fase urgente e prevedendo che la sentenza sia inappellabile;
con l'introduzione dell'articolo 187-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si ribadisce che in ogni ipotesi di estinzione o comunque di chiusura e definizione del processo esecutivo continua a rimanere pienamente tutelata la situazione dell'assegnatario e dell'aggiudicatario, anche provvisorio, che non sia incorso in decadenze e che, in nessun caso, possano travolgersi o revocarsi gli effetti degli atti esecutivi già compiuti;
con la modifica all'articolo 2721 del codice civile si è adeguato a 5.000 euro il limite per la ammissibilità della prova per testimoni, ancora fermo all'equivalente di lire 5.000, ovvero a 2,58 euro;
potere di inibitoria del giudice d'appello (articolo 283) che può essere esercitato con esplicito riferimento sia al fumus boni iuris dell'appello (con il riferimento ai «fondati motivi») che recupera dignità valutativa accanto al periculum in mora, che è pur sempre presente come elemento imprescindibile tanto da essere connotato dal riferimento al gravissimo danno, con la previsione della possibilità di imporre cauzione, così rendendo duttile l'istituto;
deposito del dispositivo entro trenta giorni (articolo 380) che contempera l'esigenza della meditazione della decisione (e, quindi, anche il ripensamento del dispositivo deliberato subito dopo la discussione) con quella di certezza dei rapporti soggetti al giudizio della Corte, con la previsione di una proroga per ulteriori trenta giorni da disporre con decreto motivato del presidente del collegio.
Le numerose innovazioni riguardanti il processo esecutivo rispondono, nel loro complesso, all'esigenza di razionalizzare e velocizzare un processo che necessita di urgenti misure. È stato quindi previsto:
la limitazione dei poteri di impulso della procedura ai soggetti muniti di titolo esecutivo (articolo 499);
l'aggiornamento delle modalità di intervento (articoli 525-528) e di aggiudicazione (articoli 585-591-bis);
che (articolo 546) il pignoramento presso terzi produce nel patrimonio del debitore effetti commisurati all'entità del credito del pignorante e non anche, come oggi, effetti spropositati;
il potenziamento dell'efficienza, quanto a tempi e risultato economico, della vendita forzata che il giudice, preferendo non servirsi del notaio ex lege n. 302 del 1998, voglia condurre in prima persona, e ciò facendo leva sull'istituto della custodia per vendere il bene libero (articolo 560) e sulla vendita senza incanto (articoli 571 e 572), riscrivendo l'istituto delle offerte dopo l'incanto per evitare fenomeni estorsivi ai quali si prestava (articolo 584), rendendo meno rigida ed automatica la disciplina della produzione della documentazione ipocatastale (articolo 567);
l'elevazione a venti giorni del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617), istituto non più utilizzabile soltanto per opposizioni meramente formali, ma anche per complesse forme di contestazione di una serie di atti e provvedimenti esecutivi, che
l'individuazione nella notifica dell'avviso del momento iniziale dell'esecuzione per il rilascio (articolo 608).
Con riguardo al procedimento monitorio, si è eliminato il requisito della necessaria bollatura e vidimatura delle scritture contabili (articolo 634), laddove, in tema di accertamento tecnico preventivo, si sono eliminate le attuali rigidità applicative dell'istituto, estendendolo anche all'accertamento di inadempimenti contrattuali ed extracontrattuali, con conseguente applicazione non solo alle cose, ma anche alle persone, ovviamente se consenzienti, con possibilità espressa per il consulente di esperire il tentativo di conciliazione.
L'articolo 3 sostituisce l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, relativo alla conclusione del procedimento. Le modifiche principali riguardano il rinvio ad uno o più regolamenti governativi per la fissazione dei termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Per gli enti pubblici nazionali si prevede, invece, che i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di rispettiva competenza siano fissati dagli enti stessi, secondo i propri ordinamenti. Inoltre, il termine è di novanta giorni nei casi in cui non si provveda alla individuazione dei tempi secondo i criteri sopra descritti.
Inoltre la disposizione proposta sostituisce l'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, relativo ai casi in cui il silenzio dell'amministrazione su una istanza privata equivale ad un provvedimento di accoglimento (cosiddetto «silenzio-assenso»).
In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 20 generalizza e rende di immediata applicazione la norma secondo la quale in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione non dà risposta ad una istanza di rilascio di provvedimenti amministrativi il suo silenzio ha valore di provvedimento amministrativo di accoglimento, fatta salva solamente l'applicazione dell'articolo 19.
Il cosiddetto «silenzio-assenso» matura una volta scaduto il termine di cui all'articolo 2 della legge medesima, senza che l'amministrazione comunichi all'interessato il provvedimento di diniego ovvero non indìca, nel termine di 30 giorni, una conferenza di servizi.
Inoltre, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse.
Si prevede, infine, che per le istanze presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della disposizione, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni.
Ai commi 8, 9 e 10 si provvede a chiarire che, nei casi in cui un'attività è stata avviata a seguito di una denuncia di inizio attività o del silenzio dell'amministrazione equivalente ad accoglimento dell'istanza, non vengono meno i poteri amministrativi di vigilanza, prevenzione e controllo su tale attività. Inoltre si attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la competenza in materia di controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.
Le disposizioni introdotte all'articolo 4, commi da 1 a 11, prevedono una definizione e la disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).
Inoltre le disposizioni introdotte nei commi 14 e seguenti hanno lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una misura di better regulation, già conosciuta in altri Paesi europei con la simbolica denominazione di «norma - ghigliottina».
La norma prevede un efficace meccanismo di pulizia automatica dell'ordinamento che consentirà chiarezza del sistema e superamento di errori e di norme obsolete.
In particolare, terminata la ricognizione delle leggi statali vigenti, già avviata ai sensi dell'articolo 107 della legge n. 388 del 2000, si prevede che siano abrogate tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente ad una certa data (1o gennaio 1970), salvo quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti legislativi.
La norma proposta intende perseguire i seguenti risultati:
la riduzione dello stock normativo, che continua ad appesantire l'attività di impresa e la vita dei cittadini, anche solo per la difficoltà di individuare la disposizione applicabile per la singola fattispecie concreta;
la semplificazione delle leggi e il miglioramento della loro intelligibilità.
Tra le disposizioni che rimarranno in vigore senza necessità di apposita conferma nei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, oltre a quelle relative a particolari materie la cui delicatezza o il cui rilievo costituzionale o sopranazionale consigliano di sottrarre al meccanismo «taglialeggi», si segnalano: i codici e testi unici, le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, nonché le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria, le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale e le disposizioni tributarie e di bilancio.
È previsto che sugli schemi di decreti legislativi sia dato parere da parte di una Commissione parlamentare bicamerale ad hoc, che, dunque, viene istituita.
Inoltre, la necessità di ricondurre ad unità i singoli interventi di semplificazione, riassetto e qualità della regolazione impone la costituzione di una struttura di supporto al Ministro per la funzione pubblica che assuma le funzioni di coordinamento nelle suddette materie. Tale struttura, nella sua composizione, è ispirata ad un approccio collaborativo in quanto le politiche della semplificazione richiedono una intensa condivisione di obiettivi fra i diversi soggetti interessati.
L'articolo 5 prevede l'attribuzione al Governo di una delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, alla armonizzazione e alla semplificazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con effetto dal 1o gennaio 2006.
I principi ed i criteri direttivi della suddetta delega sono caratterizzati dall'intento di determinare una profonda semplificazione procedurale e gestionale dell'imposta comunale sulla pubblicità
L'intervento normativo proposto prevede, al comma 1, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, esclusi quelli di natura fiscale, previdenziale e ambientale e di quelli gravanti sulle imprese stesse in qualità di datori di lavoro.
Tale intervento si dovrà realizzare secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché sulla base degli ulteriori specifici criteri e princìpi direttivi previsti dalle disposizioni dell'articolo in esame.
In particolare, di rilevante importanza è il principio direttivo della semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di avvio, di svolgimento, di trasformazione e di cessazione dell'attività d'impresa, consultando sul punto le organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche,
La norma contiene una delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi affinché gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il proprio sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
L'intento uniformatore, il fine di maggior trasparenza, significatività e razionalizzazione delle politiche di bilancio recato
normalizzazione dei sistemi contabili di enti ed organismi pubblici al fine di agevolare il monitoraggio delle risultanze da essi emergenti;
maggiore trasparenza e significatività dei bilanci con la loro articolazione in unità previsionali di base;
migliore individuazione delle responsabilità;
fissazione delle linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di princìpi contabili per la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti nonché per la valutazione degli elementi patrimoniali;
acquisizione delle informazioni fondamentali per la redazione del conto economico delle amministrazioni pubbliche conformemente alla regole indicate dal regolamento (CE) n. 2223 del Consiglio, del 25 giugno 1996.
L'esigenza di particolare coinvolgimento delle istituzioni parlamentari nel delicato passaggio è rispettata con l'istituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di una Commissione parlamentare formata da quindici deputati e quindici senatori con il compito specifico di provvedere all'esame degli schemi dei decreti legislativi in questione.
Si tiene, altresì, conto delle esigenze delle autonomie locali allorquando si prevede che gli schemi di decreti legislativi concernenti regioni, province autonome ed enti locali vengano trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Alla predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 l'impianto normativo provvede, in ossequio alla vastità, alla complessità e alla delicatezza della materia trattata, con l'istituzione del Comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, organismo a struttura interministeriale, con l'apporto di rappresentanti delle autonomie locali e di membri esterni alla pubblica amministrazione.
L'articolo prevede, infine, più accurate procedure per l'accreditamento di fondi alla rappresentanze diplomatiche all'estero per finalità connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo.
La norma si prefigge la finalità di accelerare nel Mezzogiorno l'attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato, prevedendo, a favore dei comuni e delle province che, consorziati od associati, risultino aver affidato il servizio idrico ad un gestore individuato ai sensi dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, un meccanismo premiale sotto forma di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili per investimenti pubblici, realizzando una concentrazione dell'offerta suscettibile di arrecare benefici alla gestione dei servizi.
Essa destina, altresì, le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ad iniziative volte a migliorare la sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale ed a promuovere l'uso efficiente dell'energia.
La norma reca, inoltre, disposizioni sulla composizione delle Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali di lotta all'inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione.
Prevede, infine, che nel quadro delle iniziative volte al superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e
La disposizione prevede, per il 2005, in coerenza con la normativa volta all'accelerazione della spesa per investimenti, una priorità nei finanziamenti erogati dal CIPE, individuandola negli interventi di riqualificazione e di dotazione di infrastrutture materiale ed immateriali in aree urbane, in grado di innestare un circolo virtuoso finalizzato all'accrescimento delle potenzialità competitive non solo a livello nazionale, ma anche internazionale.
In particolare la norma è finalizzata ad assicurare la velocità delle trasformazioni, esaltare la competizione, rinvenire risorse adeguate.
Essa poggia su pochi punti cardine, individuati in funzione della loro efficacia per lo sviluppo del territorio:
snellimenti procedurali;
concertazione istituzionale preventiva sulla compatibilità territoriale degli interventi;
appositi strumenti conciliativi dei contrasti inter-istituzionali e pubblico-privati;
applicazione di nuovi criteri di gestione urbanistica improntati a principi di compensazione e premialità;
sostegno finanziario dello Stato.
Il programma di interventi è frutto di una sinergica azione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e i comuni e prevede l'adozione di vari strumenti: il trasferimento di diritti edificatori e l'istituzione di apposito registro; incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione, costituzione di società apposite.
I comuni sono chiamati a predisporre il piano definitivo degli interventi, sulla base di intese sottoscritte da un nuovo organismo interistituzionale presente in ciascuna circoscrizione regionale, la Conferenza per le città.
I piani predisposti dai comuni vengono poi trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il definitivo invio al CIPE.
Il comma 12 contiene la disciplina relativa alla realizzazione delle opere infrastrutturali nel territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In particolare, si stabilisce che l'individuazione dell'area strategica è subordinata all'intesa tra la Regione siciliana e la regione Calabria. All'interno dell'area strategica sono considerate distinte aree urbane Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Campo Calabro.
L'avvio della costruzione delle infrastrutture sarà occasione per dare il via a tutta una serie di meccanismi che cambieranno e miglioreranno nettamente lo scenario dei trasporti e dei collegamenti Sicilia-continente, questo sia per quanto riguarda il trasporto su gomma che quello su rotaia.
La disposizione è finalizzata a permettere un'accelerazione nella realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti; a tale fine, vengono ritenuti tali gli interventi relativi ai servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze.
Nel comma 2 si specifica che il sostegno alla logistica passa per la prioritaria realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale.
la progressiva crescita economica della Cina, ma anche di altri Paesi quali India e alcune aree dell'America Latina;
il previsto raddoppio del canale di Suez;
lo sviluppo dei traffici interni al bacino mediterraneo che sta avvenendo anche attraverso scambi intensificati fra l'Italia e Paesi del Nord Africa;
l'allargamento dell'Unione europea a 25 membri complessivi fra i quali Malta - Centro di transhipment - e Cipro - sede di numerose compagnie di navigazione europee.
Dal punto di vista congiunturale sono significativi:
l'andamento dinamico del sistema degli scambi mondiali e i conseguenti riflessi sui mercati del settore marittimo e portuale;
i dati che segnalano la stretta connessione tra la ripresa della produzione industriale italiana e la crescita delle nostre esportazioni;
la continua crescita spontanea dei traffici marittimi ed in particolare delle Short Sea Shipping e delle cosiddette «autostrade del mare», che rappresentano oggi una fitta rete di collegamenti già operativa ed efficiente. L'offerta complessiva di «autostrade del mare» è cresciuta negli ultimi anni del 150 per cento nel nostro Paese e il loro inserimento nelle reti TEN da parte dell'Unione europea non potrà che rafforzare tale tendenza.
Lo scenario sopra delineato avrà per effetto un rilevantissimo incremento dei traffici marittimi italiani. Ne deriverà quindi una rilevanza del ruolo dei porti per il sistema Italia ancora maggiore di quella attuale. I porti sono già oggi infatti uno snodo cruciale della nostra logistica; nell'ultimo decennio, l'import/export via mare ha registrato una crescita di circa il 20 per cento, ancora più interessante sotto il profilo qualitativo se si consideri il correlativo declino dei trasporti delle materie prime alla rinfusa.
In secondo luogo si è accentuato il ruolo privilegiato svolto dai porti come infrastrutture «generatrici e moltiplicatrici» di relazioni, in virtù della loro grande flessibilità a fronte della rigidità delle infrastrutture terrestri; a solo titolo di esempio porti non primari come Livorno e Napoli generano collegamenti rispettivamente con 31 e con 23 porti mediterranei (esclusi quelli nazionali), nonché con 31 e 29 aree economiche extra mediterranee.
Infine, in un Paese morfologicamente complesso come l'Italia, i porti nazionali possono dare un contributo importante alla realizzazione di una rete logistica efficiente ed economica al servizio dei territori, specie delle aree sottoutilizzate che presentano le maggiori limitazioni sul piano dei collegamenti terrestri non ovviabili nel breve/medio termine.
Il problema infrastrutturale appare predominante in logica prospettica, in relazione ai previsti sviluppi dei traffici: per rispondere alla crescente domanda (non solo sotto il profilo delle quantità, ma anche sotto quello della qualità dei servizi richiesti) non sarà sufficiente operare in una ottica di ammodernamento dell' esistente, ma si dovranno individuare e realizzare anche progetti di ampio respiro, che consentano al Paese di non rimanere tagliato fuori dalle grandi direttrici di traffico internazionali e di cogliere appieno
Lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica sono un tema prioritario se si vuole adeguare la realtà socio-economica italiana a quella dei Paesi industrialmente avanzati e quindi vanno previsti mezzi e strumenti appropriati.
La disposizione interviene sull'utilizzo del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari.
In una società fondata sulla conoscenza, il vantaggio competitivo deriva sempre più dalla qualità delle risorse umane. La prima area di intervento della politica d'innovazione digitale avviata dal Governo riguarda la «i» di informatica a tutti gli italiani con l'obiettivo della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti per l'accesso alle fonti della cultura e della conoscenza e come base fondamentale per lavorare nel XXI secolo.
L'iniziativa qui proposta, già prevista dalle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione» approvate dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione del 28 maggio 2002, è coerente e complementare con le politiche già promosse per la diffusione di strumenti telematici agli italiani.
Il programma «Un computer a chi lavora» ha la finalità di aumentare il numero di cittadini, già impegnati nel mondo del lavoro, che dispongono di un personal computer ed un accesso ad INTERNET. La modalità proposta si basa sul trasferimento ai lavoratori dipendenti dei vantaggi economici di cui dispongono le imprese nell'acquisto di un personal computer, senza penalizzare le imprese che partecipano al programma.
A tale fine l'articolo in esame prevede che la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer acquistati nello stesso esercizio della cessione, attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo ai fini delle imposte sul reddito a presupposto di imponibilità per reddito in natura.
Si rileva poi che gli attuali vincoli fiscali rendono complessa la cessione a
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 49 del 1987;
cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
associazioni di promozione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.
La norma di cui al comma 3, anticipando analoghe disposizioni contenute nell'emanando «codice dell'amministrazione digitale», introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni statali di ricevere comunicazioni telematiche dai cittadini e dalle imprese. L'obbligo è esteso anche ai concessionari di pubblici servizi, e costituisce principio per le regioni e gli enti locali. La decorrenza dell'obbligo è stabilita con decreto ministeriale, che sarà emanato in relazione all'effettiva attivazione del servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche da parte delle singole amministrazioni.
È evidente l'enorme beneficio per i cittadini, per le imprese e per la stessa pubblica amministrazione derivante dalla disposizione che renderà più semplici, rapide ed economiche le comunicazioni tra i soggetti sopra indicati. La norma non reca oneri poiché quasi tutte le amministrazioni interessate già dispongono degli strumenti di ricezione e perché l'eventuale attivazione dei medesimi ha costi estremamente contenuti certamente rientranti tra le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.
I commi seguenti contengono le norme attuative. Nel comma 8, poi, si prevede la facoltà per il concessionario del servizio postale universale di dematerializzare i documenti cartacei che attestano i pagamenti in conto corrente.
Nel comma 9 e seguenti si intende perseguire un duplice obiettivo:
esonerare i cittadini e le imprese dall'obbligo di dichiarare ai rispettivi comuni gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). L'Agenzia del territorio, anziché i cittadini e le imprese, nel rispetto delle disposizioni contenute in un decreto ministeriale, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali provvederà a trasmettere ai comuni tutti i dati identificativi, di classamento e di ubicazione
sostituendo l'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997, in base al quale le tre principali formalità collegate agli atti immobiliari (registrazione, trascrizione e voltura) vengono eseguite con un unico invio telematico (cosiddetto «adempimento unico»), si intende estendere il campo di applicazione del modello unico informatico anche ad «altri pubblici registri» oltre a quelli immobiliari.
I benefìci derivanti dalle disposizioni cennate si collocano nell'ambito del processo di semplificazione della pubblica amministrazione. Da un lato si elimina l'obbligo di dichiarazione attualmente a carico dei cittadini e delle imprese e dall'altro si garantiscono ai comuni dati corretti e costantemente aggiornati, in quanto direttamente provenienti dalle banche dati catastale ed ipotecaria, con conseguente aumento del gettito ICI.
Inoltre, si semplifica e si accelera l'adempimento delle formalità richieste nelle altre categorie negoziali per lo più prive di una molteplicità di adempimenti e, in genere, soggette alla formalità di registrazione con imposta fissa di registro, determinando così un significativo snellimento delle procedure.
Con il comma 11 si demandano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze non avente natura regolamentare l'individuazione delle voci di tariffa e la determinazione in misura forfetaria degli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti telematizzati.
Nel comma 13 si escludono i contratti con accesso alla rete mobile UMTS dal contributo statale riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET.
Ferma restando l'approvazione da parte della Commissione europea, l'articolo 13, comma 1:
alla lettera a), modifica il comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni deduzioni, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. La norma, in particolare, prevede che la possibilità di fruire dell'agevolazione predetta vale fino al 2008 e riguarda gli incrementi effettuati nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 2004. Viene, inoltre, prevista una clausola antiabuso, laddove si prevede che si decade dalla deduzione se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta. Si specifica, infine, che la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego;
alla lettera b) si introduce l'ulteriore condizione che il beneficio regionale è fruibile nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Nei commi 2 e seguenti sono previste le disposizioni di copertura.
Il comma 1 prevede che, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, possa affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, società nata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge n. 350 del 2003, le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1o agosto 2003. Si tratta dell'affidamento di funzioni per le quali ISA Spa, che può disporre di una struttura tecnica adeguata al riguardo soprattutto per quanto riguarda le professionalità chiamate a gestire in precedenza il regime di aiuti ex RIBS.
All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il comma 2 prevede anche che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, possa trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. La norma ha lo scopo di accelerare l'iter valutativo dei progetti relativi ai contratti di programma.
Il comma 3 dispone che, nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
I commi da 4 a 7 prevedono meccanismi premiali, tutti ad invarianza di spesa, per le imprese che accedono ai contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88. Le priorità riguardano:
l'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai contratti di filiera e, dopo la modifica di cui al comma 3, anche dei contratti di distretto;
la possibile erogazione, da parte delle regioni, di contributi;
l'attribuzione del valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti;
la priorità, a decorrere dal 1o gennaio 2006, nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.
Con tale intervento si mira a stimolare le organizzazioni interprofessionali a concludere
Il comma 1, modificando il decreto legislativo n. 276 del 2003, di riforma del mercato del lavoro (in attuazione della «legge Biagi»), stabilisce che in caso di rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore per più di due livelli a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualifiche corrispondenti a quelle cui è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto, precisando che il sottoinquadramento non trova applicazione per le categorie dei lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo (donne di qualunque età) salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali.
I commi da 2 a 5 dell'articolo 15 contengono disposizioni procedimentali e in materia di sistema sanzionatorio.
Al comma 2 si provvede ad una mera integrazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, al fine di salvaguardare le imprese in caso di sospensione dei trattamenti da parte dell'INPS ed al fine di armonizzare il regime sanzionatorio medesimo con quello previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Il comma 3 si pone l'obiettivo di razionalizzare i tempi degli accertamenti ispettivi in caso di programmi di ristrutturazione/riorganizzazione o conversione. L'attuale sistema pone infatti la seconda delle due verifiche ispettive previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 a ridosso della scadenza del primo anno del programma, lasciando completamente scoperto il secondo anno. La modifica che si introduce consente il monitoraggio sull'intero biennio, poiché la seconda verifica viene svolta quasi al termine dell'intero programma.
Al comma 4 si interviene a sostituire l'attuale previsione di cui al decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, articolo 3, che ha introdotto una sanzione di natura fiscale attualmente al vaglio della Corte costituzionale per evidenti profili di illegittimità derivanti dal fatto che l'importo sanzionatorio è commisurato non tanto alla gravità dell'illecito commesso, quanto al momento in cui gli accertatori vengono a conoscenza e accertano la violazione realizzata. Ciò comporta che la stessa identica violazione (ad esempio periodo di lavoro in nero per una settimana) sia assoggettata a sanzioni diverse in relazione al momento del loro accertamento.
La disposizione incide, inoltre, anche sulla procedura per l'irrogazione, che attualmente segue l'iter delle sanzioni fiscali, le quali però non consentono al trasgressore
Le modifiche agli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, trovano la propria ragion d'essere nella necessità, da un lato, di incrementare gli investimenti dei singoli cittadini e delle imprese nella cultura, soprattutto a favore di progetti specifici, con le prevedibili ricadute favorevoli in termini di occupazione e di crescita del potere complessivo di spesa; dall'altro, di semplificare il meccanismo procedurale attualmente previsto per le erogazioni, alla cui farraginosità principalmente si deve l'esiguità delle somme devolute alle attività culturali a titolo di liberalità.
L'articolo 100, comma 2, lettera m), nella sua attuale formulazione, limita fortemente l'applicazione della norma soprattutto da parte dei soggetti beneficiari, poiché nel caso in cui l'ammontare delle somme complessivamente erogate nel corso dell'anno di imposta dovesse superare l'importo di 51.645.689,90 euro (pari a 100 miliardi di lire) fissato dall'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quale limite massimo delle erogazioni liberali deducibili, detti soggetti sarebbero obbligati a versare, in favore dell'Erario, una quota pari al 37 per cento di quanto ricevuto in eccedenza.
La modifica proposta con l'articolo 16, eliminando il tetto prestabilito, intende convogliare nei settori dei beni culturali e dello spettacolo risorse aggiuntive a quelle statali, notoriamente insufficienti soprattutto in relazione alle esigenze di conservazione e valorizzazione del vastissimo patrimonio culturale del Paese. I privati vengono così incentivati ad investire in cultura, non dovendo più temere che, per effetto di ritardi nella utilizzazione delle risorse o di valutazioni inesatte circa l'effettivo fabbisogno, le somme donate, anziché tradursi in interventi sul patrimonio culturale, si risolvano in una sorta di prelievo fiscale aggiuntivo. Di più: l'introduzione dell'accollo di spesa quale sistema di erogazione di liberalità, per un verso consente di indirizzare puntualmente l'erogazione a favore del bene o dell'attività prescelti, per un altro permette di rapportare con esattezza lo sforzo economico del soggetto all'entità del fabbisogno necessario.
Allo stesso scopo si è prevista la totale deducibilità dal reddito delle somme erogate e si è eliminato qualunque adempimento a carico del beneficiario, in quanto, se non è lo Stato od un ente pubblico territoriale, è un soggetto costituito o partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali o comunque sottoposto a vigilanza ministeriale.
Al fine di garantire l'effettivo utilizzo delle somme erogate a favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute non costituite o partecipate dal Ministero, si prevede un termine per l'utilizzo delle somme erogate; nel caso in cui entro tale termine dette somme non siano state integralmente utilizzate, e salvo proroga concessa per una sola volta dal Ministero, le somme residue affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.
L'articolo 17 fa riferimento al finanziamento del volontariato attraverso le fondazioni bancarie e si configura come novella alla legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge-quadro sul volontariato», ridisciplinando i fondi speciali di ambito territoriale regionale e il meccanismo di finanziamento del volontariato attraverso le fondazioni bancarie.
Le innovazioni apportate sono le seguenti.
Innanzitutto è stata modificata la denominazione dei fondi in «fondi speciali di ambito territoriale regionale», al fine di precisare che gli stessi non sono di competenza regionale, ma che il rimando alla regione opera solamente come riferimento al carattere territoriale degli stessi.
Si è introdotta, inoltre, la configurazione di un fondo perequativo nazionale ripartito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali attraverso una procedura a discrezionalità vincolata, che prevede di sentire l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane. Lo scopo di tale fondo perequativo è quello di omogeneizzare i finanziamenti su tutto il territorio nazionale dal momento che la perequazione volontaristica affidata alle fondazioni non ha mai funzionato in modo efficace.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo in commento introduce gli articoli 15-bis e 15-ter nella legge n. 266 del 1991, che disciplinano i comitati di gestione ed i centri di servizio, già previsti con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, dell'8 agosto 1997.
In merito ai comitati di gestione, per quanto riguarda la loro composizione, si è cercato di correggere alcune storture: la durata del comitato è stata portata ad un triennio e si è previsto un meccanismo funzionale e decisionale volto ad evitare comportamenti dilatori per la sua costituzione. Per quanto riguarda, invece, i suoi compiti, è stato rafforzato quello di controllo, attraverso la possibilità di adottare sanzioni nei confronti dei centri di servizio.
Il comitato di gestione, inoltre, ha il compito di ripartire le risorse in parte al centro di servizio e in parte alle organizzazioni di volontariato. Una parte delle risorse del fondo speciale, dedotta la quota da assegnare ai centri di servizio (non inferiore al cinquanta per cento delle somme scritturate nel fondo speciale) e la quota per il funzionamento del comitato di gestione, vengono assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile.
Per quanto concerne il meccanismo costruito, si rilevano una serie di clausole di salvaguardia in favore dei centri di servizio: la misura della quota non è fissa, ma deve essere calibrata sulle esigenze del territorio e dei centri di servizio; tale quota deve essere non inferiore al cinquanta per cento e deve essere in ogni caso sufficiente affinché i centri di servizio possano svolgere i loro compiti; la ripartizione delle risorse avviene sentiti i centri di servizio; l'istruzione delle istanze si realizza tramite i centri di servizio, che mantengono anche la titolarità consulenziale sui progetti; le risorse devono essere ripartite con riferimento agli ambiti di intervento individuati dal centro di servizio.
In merito ai centri di servizio, essi vengono confermati erogatori di servizi. La loro istituzione e la loro composizione sono più direttamente collegate al mondo del volontariato.
Infine, le modalità di attuazione degli articoli 15, 15-bis e 15-ter verranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale.
La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.
1. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in
Art. 7-ter. - (Norme applicabili) - 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuati ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6».
2. Per le operazioni effettuate dalla società Sviluppo Italia Spa con fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, nonché per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate ed alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
3. Al primo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495, come modificato dall'articolo 67 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a 25.000 euro».
«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione) - Gli atti risultanti da atto pubblico, con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del primo comma sono piccoli imprenditori le società artigiane, nonché gli imprenditori esercenti le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nella cui azienda risulta essere stato investito capitale per non più di centomila euro negli ultimi cinque anni; tale limite è rivalutato ogni cinque anni secondo gli indici elaborati dall'ISTAT»;
b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Competenza). - 1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito
c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Fallimento dichiarato da tribunale incompetente). - 1. Il tribunale che si dichiara incompetente o che è dichiarato incompetente all'esito del giudizio di cui all'articolo 18 dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Il tribunale dichiarato competente entro venti giorni dalla data di ricezione degli atti pronuncia sentenza dichiarativa del fallimento e provvede alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni per la prosecuzione della procedura; in tale caso restano salvi gli effetti della pronuncia emessa dal tribunale incompetente e gli atti precedentemente compiuti.
2. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'opposizione, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunta a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al tribunale dichiarato competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice adito pronuncia ordinanza con cui, accertata la propria sopravvenuta incompetenza, assegna alle parti un termine per la riassunzione ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile dinanzi al giudice dichiarato competente.
3. Quando i giudizi sono riassunti ai sensi del comma 2, l'eventuale incompetenza del giudice adito è rilevata, anche d'ufficio, non oltre il primo grado del processo.
4. Tutti i giudizi nei quali sia parte il curatore del fallimento dichiarato dal tribunale
d) all'articolo 10:
1) al primo comma, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» e le parole: «entro l'anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due anni successivi»;
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le società iscritte nel registro delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla cancellazione»;
e) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15. - (Della dichiarazione di fallimento da parte del tribunale). - 1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
2. Il tribunale prima di provvedere convoca l'imprenditore e il ricorrente.
3. Al debitore deve essere notificato decreto di convocazione. Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione o della notificazione del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni liberi. Il decreto deve contenere l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissare un termine di sette giorni prima dell'udienza perché il debitore presenti memoria difensiva con allegata situazione patrimoniale aggiornata. Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tale caso anche il termine di difesa è proporzionalmente abbreviato.
f) all'articolo 24, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«Alle controversie di cui al primo comma, che non siano assoggettate a un differente rito speciale, si applicano le norme previste dai capi I e IV del titolo II del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile»;
g) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Art. 28 - (Requisiti per la nomina a curatore). - 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili o coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.
2. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento»;
h) all'articolo 33:
1) al primo comma, le parole: «sul tenore della vita privata di lui e della famiglia,» sono soppresse;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il curatore deve altresì redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della sua gestione, trasmettendone copia al comitato dei creditori in uno con gli estratti conto della banca relativi al periodo. Il comitato dei creditori, o ciascuno dei suoi componenti, può formulare osservazioni scritte entro quindici giorni dalla data di ricezione. Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all'ufficio del registro delle imprese»;
i) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Art. 40. - (Nomina del comitato). - 1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e i creditori; la composizione del comitato può essere variata in relazione ai successivi accertamenti sullo stato passivo.
2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti anche tra i soggetti di cui all'articolo 28, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti, avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
l) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Art. 41. - (Funzioni del comitato). - 1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza.
4. In caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento del comitato le sue decisioni sono assunte dal giudice delegato.
5. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese. Il tribunale, con il decreto di cui all'articolo 39, può liquidare al comitato un compenso in misura non superiore al dieci per cento di quello complessivamente liquidato al curatore.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407 del codice civile»;
m) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48. - (Corrispondenza diretta al fallito). - 1. L'imprenditore o il legale rappresentante della società o dell'ente soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
n) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Art. 49. - (Obblighi del fallito). - 1. L'imprenditore o il legale rappresentante della società soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o comunque del proprio domicilio.
2. Ogniqualvolta siano necessarie informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, anche relativo a specifiche cognizioni tecniche richieste per fornire le informazioni o i chiarimenti necessari, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario»;
o) l'articolo 50 è abrogato;
p) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:
«Art. 64. - (Atti a titolo gratuito). - 1. Sono revocati, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, ove la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. Le prestazioni di garanzie, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, se sono contestuali al credito garantito»;
q) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 65. - (Pagamenti). - 1. Sono revocati i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti
r) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
«Art. 66. - (Azione revocatoria ordinaria). - 1. Il curatore può domandare che siano revocati gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro»;
s) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
«Art. 67-bis. - (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, sono revocati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente sezione. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società»;
t) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69. - (Atti compiuti tra coniugi). - 1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi, nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale, sono revocati se il coniuge non prova che lo stato d'insolvenza si è verificato in un momento successivo al compimento dell'atto»;
u) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - (Decadenza dall'azione). - 1. Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Resta salva la possibilità di farle valere in via di eccezione»;
v) dopo l'articolo 72 sono inseriti i seguenti:
«Art. 72-bis. - (Effetti sui finanziamenti ad uno specifico affare). - 1. Il fallimento della società non determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile, quando non impedisca la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
2. Il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società fallita assumendone gli oneri.
3. Ove il curatore non disponga ai sensi del comma 2, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore assume su di sé gli oneri contrattualmente a carico della società insinuandosi al passivo del fallimento in via chirografaria.
4. Nelle ipotesi previste nei commi 2 e 3, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
5. Qualora non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nei commi 2 e 3, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
Art. 72-ter. - (Locazione finanziaria). - 1. Nei contratti di locazione finanziaria, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato previo parere del comitato dei creditori, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi dal contratto; ove sia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi degli articoli 90 e 104, il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
2. In caso di scioglimento del contratto il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale maggiore ricavo della
z) dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:
«Art. 83-bis. - (Rapporti giuridici pendenti). - 1. Per quanto non previsto nella presente sezione e salve diverse disposizioni di legge, se un contratto non è ancora eseguito o non è compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è aperta la procedura di liquidazione concorsuale, il contratto rimane sospeso fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrarvi in luogo del debitore, assumendone tutti gli obblighi relativi, ovvero di sciogliersi»;
aa) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:
«Art. 90. - (Continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa). - 1. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero, successivamente, con decreto motivato reclamabile, adottato dal tribunale in camera di consiglio su richiesta del curatore e con il parere favorevole del comitato dei creditori, può essere disposta la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito, anche limitatamente a singoli rami, quando ciò appaia conveniente nell'interesse dei creditori o sia utile ai fini del migliore realizzo dell'azienda o di parti di essa.
bb) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:
«Art. 90-bis. - (Informativa al giudice e ai creditori). - 1. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio.
2. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività dell'impresa mediante deposito in cancelleria.
3. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di fatti o circostanze sopravvenuti che possono influire negativamente sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio»;
cc) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - (Programma di liquidazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone
a) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda;
b) la sussistenza di proposte di concordato;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami , di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
3. Il curatore può farsi autorizzare dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura.
4. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione.
5. L'approvazione del programma è subordinata all'esito favorevole della votazione da parte del comitato dei creditori»;
dd) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:
«Art. 105. - (Esercizio provvisorio). - 1. Il tribunale, verificata l'approvazione da parte del comitato dei creditori, autorizza l'esercizio provvisorio nei termini contenuti nel programma di cui all'articolo 104; si applicano gli articoli 90 e 90-bis.»;
ee) il capo IX del titolo II è sostituito dal seguente:
«Capo IX - DELLA ESDEBITAZIONE
Art. 142. - (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio
a) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
c) non abbia violato le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 48;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
e) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
f) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende di pronunziare sull'istanza fino all'esito del procedimento.
Art. 143. - (Procedimento di esdebitazione). - 1. Il tribunale, con il decreto con il quale dichiara la chiusura del fallimento, su ricorso del debitore, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti cooperativi del medesimo, dispone l'estinzione dei debiti non soddisfatti integralmente.
2. Contro il decreto di rigetto il debitore può proporre reclamo alla corte di appello entro dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento. Si applica il procedimento previsto dall'articolo 131, in quanto compatibile.
Art. 144. - (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti). - 1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo, per l'intero importo del credito; in tale caso l'esdebitazione è concessa se il debitore corrisponde ai creditori ciò che avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso»;
ff) l'articolo 145 è abrogato;
gg) dopo l'articolo 148 è inserito il seguente:
«Art. 148-bis. - (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Se è dichiarato il fallimento della società e il patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, non è incapiente, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita al curatore che vi provvede realizzando una gestione separata.
2. Il curatore gestisce l'affare e provvede alla cessione a terzi dello stesso per conservare la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società. Il prezzo della cessione al netto dei debiti del patrimonio e il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore della procedura.
3. Se nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è divenuto incapiente presenta ricorso per procedere alla sua liquidazione.
4. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di
hh) l'articolo 162 è sostituito dal seguente:
«Art.162. - (Inammissibilità della proposta). - 1. Il tribunale, se ritiene che la proposta di concordato non soddisfi i requisiti indicati negli articoli 160 e 161, dichiara inammissibile la proposta di concordato, con decreto motivato non soggetto a reclamo; si applica in quanto compatibile l'articolo 15»;
ii) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:
«Art.164. - (Decreti del giudice delegato). - 1. I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26, da proporsi dinanzi al tribunale, che decide con decreto non reclamabile»;
ll) l'articolo 166 è sostituito dal seguente:
«Art.166. - (Pubblicità del decreto). - 1. Il decreto è, a cura del cancelliere, pubblicato mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il decreto è altresì inserito, ove esista o venga istituito, nel sito INTERNET del tribunale che l'ha pronunciato, sotto la categoria "procedure concorsuali minori". Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma»;
mm) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:
«Art. 178. - (Adesioni alla proposta di concordato). - 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori, pervenuti anche per telegramma o per lettera, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.
2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere.
3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli assenti.
4. Le adesioni prevenute nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo»;
nn) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:
«Art. 179. - (Mancata approvazione del concordato). - 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'articolo 15»;
oo) l'articolo 182 è abrogato;
pp) l'articolo 183 è sostituito dal seguente:
«Art. 183. - (Reclamo contro il decreto di omologazione). - 1. Il decreto del tribunale, reso ai sensi dell'articolo 180, è reclamabile alla corte d'appello che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
2. Il reclamo deve essere proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto di omologazione.
qq) l'articolo 185 è abrogato;
rr) l'articolo 186 è sostituito dal seguente:
«Art. 186. - (Risoluzione e annullamento del concordato). - 1. Se il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, i creditori possono presentare ricorso al tribunale per la risoluzione del concordato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 137.
2. Il concordato può essere annullato su ricorso dei creditori secondo quanto stabilito nell'articolo 138. Restano comunque salvi gli atti compiuti e i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in esecuzione del concordato.
3. Con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento».
2. Le disposizioni del comma 1, lettere t), u), v), z) e aa), si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
a) all'articolo 7:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro»;
b) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;
c) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - (Responsabilità aggravata). Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare fino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta
d) dopo l'articolo 96 è inserito il seguente:
«Art. 96-bis (Responsabilità aggravata per rifiuto della conciliazione in mala fede o colpa grave). Il giudice, se nel tentativo di cui all'articolo 185 ha indicato alle parti un'ipotesi conciliativa, con la sentenza che definisce il giudizio in modo analogo a quanto sarebbe conseguito all'adesione di tutte le parti a tale ipotesi può derogare al criterio della soccombenza nell'attribuzione delle spese di cui agli articoli 91 e 96, ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte che abbia dato causa alla prosecuzione della lite non aderendo in mala fede o per colpa grave alla conciliazione, se tutte le altre parti vi avevano invece aderito»;
e) all'articolo 145:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente, indicandone nell'atto la qualità»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se la notificazione non può essere eseguita a norma del primo e secondo comma, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140»;
f) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi, nel periodo in cui è in vigore l'ora solare, prima delle ore 7 e dopo le ore 20; nel periodo in cui è in vigore l'ora legale non possono farsi prima delle ore 6 e dopo le ore 21»;
g) all'articolo 149 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario»;
h) all'articolo 155 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato»;
i) all'articolo 165:
1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione»;
l) all'articolo 170, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti di impugnazione»;
m) all'articolo 180:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede all'immediata trattazione della causa a norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le udienze di mero rinvio sono vietate. Qualora sia richiesto un termine per l'esame di nuove istanze svolte nel corso dell'udienza, il giudice, ove non ritenga di provvedere nel corso della medesima udienza, si riserva di decidere con separato provvedimento, assegnando un termine per il deposito di memorie scritte, non superiore a venti giorni se non sono concesse repliche e non superiore a trenta giorni se sono concesse repliche»;
n) all'articolo 184, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nella prima udienza di trattazione, o in quella eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria»;
o) all'articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;
p) all'articolo 187, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria»;
q) dopo l'articolo 195 è inserito il seguente:
«Art. 195-bis. - (Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte). - I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione. Il predetto termine ha carattere perentorio. Il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo»;
r) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla
s) all'articolo 282 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.
Con la stessa pronuncia di cui al secondo comma il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso, salva la prova del maggior danno. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e cessano allorché sia iniziata l'esecuzione forzata.
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma non si applicano alle prestazioni fungibili, alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 ed ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva»;
t) l'articolo 283 è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;
u) l'articolo 285 è sostituito dal seguente:
«Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza). - La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del
v) all'articolo 319, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.
Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291»;
z) all'articolo 380:
1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori trenta giorni»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.
La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo
aa) all'articolo 474, secondo comma:
1) al numero 3), dopo la parola: «danaro» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;
2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute»;
bb) all'articolo 492, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 371-bis del codice penale.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale e da tale momento i beni indicati dal debitore sono considerati pignorati agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
cc) all'articolo 495, primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
dd) all'articolo 499, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire nell'esecuzione solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo»;
ee) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo»;
ff) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:
«Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»;
gg) all'articolo 524, secondo comma, le parole: «nell'articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite, rispettivamente,
hh) all'articolo 525:
1) il primo comma è abrogato;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529»;
ii) all'articolo 526, primo comma, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 525» e le parole: «, se muniti di titolo esecutivo,» sono soppresse;
ll) l'articolo 527 è abrogato;
mm) all'articolo 528, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori, muniti di titolo esecutivo, che intervengono successivamente al termine di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza»;
nn) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati, soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati, relativi alla natura particolare del bene. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all'istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di
oo) all'articolo 534-bis, primo comma, le parole: «nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «preferibilmente nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri»;
pp) all'articolo 546:
1) al primo comma, dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza»;
qq) all'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
rr) all'articolo 560 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al
ss) l'articolo 564 è sostituito dal seguente:
«Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo 563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti»;
tt) all'articolo 567, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630»;
uu) all'articolo 569:
1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla nomina del perito di cui all'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice e ne ordina la comparizione per la medesima udienza»;
2) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla sostituzione del debitore esecutato nella custodia dei beni pignorati, ai sensi dell'articolo 559, secondo comma, avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi incombenti sul custode ai sensi dell'articolo 560»;
vv) all'articolo 571, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto»;
zz) all'articolo 572:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto»;
aaa) l'articolo 584 è sostituito dal seguente:
«Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il
bbb) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni»;
ccc) all'articolo 591-bis:
1) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente» e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;
2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio, ferma restando la possibilità di sospendere la vendita ai sensi dell'articolo 586 e qualora non vi siano contestazioni delle parti, emette, se a ciò espressamente delegato, il decreto di trasferimento di cui al medesimo articolo 586. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale
ddd) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-bis»;
eee) all'articolo 598, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il notaio delegato a norma dell'articolo 591-bis»;
fff) all'articolo 608, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà»;
ggg) all'articolo 617:
1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
hhh) all'articolo 624:
1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo
iii) l'articolo 629 è sostituito dal seguente:
«Art. 629. - (Rinuncia). - Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306»;
lll) all'articolo 634, secondo comma, la parola: «autentici», ovunque ricorre, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.
mmm) all'articolo 649:
1) al primo comma, dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655»;
nnn) all'articolo 669-octies:
1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione
ooo) all'articolo 669-terdecies, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione»;
ppp) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:
«Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
qqq) all'articolo 703:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma»;
rrr) all'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703»;
sss) all'articolo 830, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione».
4. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:
«Art. 87. - (Produzione di documenti). - I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice»;
b) all'articolo 103 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa»;
c) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:
«Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti del perito). - Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;
5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento.
Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione, purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all'udienza per rendere i chiarimenti»;
d) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:
«Art. 187-bis (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti degli atti esecutivi anteriormente compiuti».
5. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto della corte d'appello che dichiara l'inammissibilità può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo».
6. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila euro».
7. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «Esenzione fiscale.» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies del codice di procedura civile»;
c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
8. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del
9. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici.» sono soppresse.
10. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
11. Le disposizioni del comma 1, lettera f), si applicano alle azioni iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei commi da 5 a 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Silenzio assenso) 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.».
3. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».
8. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste
9. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
10. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole : «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: « due sole volte».
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;
d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all' attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
c) utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;
d) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei
e) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1o gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione:
a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1o gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) soppressione dell'imposta comunale sulla pubblicità;
b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi;
c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi;
d) previsione dell'assoggettamento alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle occupazioni di aree di
e) mantenimento dell'esenzione dalla tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari;
f) esenzione dal prelievo per le insegne che non comportano occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché per i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
g) soggettività passiva solidale al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario, al quale deve essere riconosciuto il beneficio di escussione;
h) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzate alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;
i) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omogeneizzazione dei giudizi;
l) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario complessivo;
m) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;
n) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;
o) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.
3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i princìpi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;
b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle
d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;
e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;
f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell'attività di impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
5. In attesa della definitiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera f), lo sportello unico previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica, consente l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti ed ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica ed è integrato con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Gli sportelli unici sono realizzati assicurando l'interoperabilità con i sistemi informatici per le imprese delle pubbliche amministrazioni ed in particolare con il portale delle imprese.
6. Con direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità per la realizzazione del portale nazionale delle imprese, a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal
«f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;
b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità, cui è affidata la relativa gestione delle risorse;
c) individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o dell'organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;
d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di princìpi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei princìpi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;
e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3.
3. Ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 2, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei princìpi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.
4. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l'adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da sedici membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un
1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o
«1-ter1. Per l'attuazione della bonifica di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468».
1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani
a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;
b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;
c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;
d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;
e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4. Le linee guida sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione delle società di cui al comma 8.
6. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.
1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.
2. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla promozione ed al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove aggregazioni di soggetti, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e la costituzione di dette aggregazioni
a) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: «,23»;
b) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;
c) dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004»;
d) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati. Conseguentemente al comma 1 è soppresso il secondo periodo e il riferimento al comma 25 contenuto nei commi 23 e 24 va inteso in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società,
«6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con
10. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis. - (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è fissata la progressiva decorrenza dell'applicabilità del primo periodo; la decorrenza è fissata anche con riferimento a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti o fattispecie,
b) all'articolo 3-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «e del versamento» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti trasmessi con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, nonché del versamento».
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 10, lettera a), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.
12. Per l'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 1, è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31
b) il comma 4-quinquies, è sostituito dal seguente:
«4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo».
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione
«361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1o agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA Spa è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti può trasferire alla società ISA Spa le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la conclusione di contratti di coltivazione
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate mensilmente, secondo i dati rilevati al primo giorno di ogni mese».
10. Il meccanismo di determinazione del prezzo di cui al comma 9 si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
2. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il lavoratore percettore del trattamento straordinario di integrazione salariale, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente articolo, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Avverso gli atti di cui alla presente norma è ammesso ricorso entro
«2. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione di durata biennale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, decorsi venti mesi dall'inizio del programma, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa».
4. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa pari a 2.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 50 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Competente alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, né la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
5. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto».
6. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, preventivamente notificato alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa, anche con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;»;
b) i commi da 6 a 8 sono sostituiti dai seguenti:
«6. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione, non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa, in caso di crisi aziendale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio
c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Ai fini della operatività delle misure di cui ai commi precedenti l'INPS comunica su base trimestrale alle agenzie di somministrazione i nominativi dei percettori di sussidio».
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal presente articolo, trovano applicazione non oltre il periodo di durata dei trattamenti, anche con riferimento ai lavoratori posti in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nei limiti delle risorse rispettivamente preordinate dalla vigente normativa.
9. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi dei commi da 6 a 8, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 6, dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, compresa l'organizzazione di fiere, esposizioni e convegni;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
f) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5 mila euro nel corso di un anno solare.
3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel
b) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - (Prestatori di lavoro accessorio). - 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, alle agenzie del lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7.
3. I servizi per l'impiego, le agenzie del lavoro e i soggetti accreditati iscrivono i prestatori di lavoro accessorio in un elenco informatico, detenuto presso la propria sede, liberamente accessibile da parte di chiunque ne abbia interesse.
4. Negli elenchi di cui al comma 3, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del prestatore di lavoro accessorio, possono essere iscritti, a richiesta dello ulteriori informazioni relative al profilo professionale posseduto»;
c) all'articolo 72:
1) al comma 1, dopo le parole: «rivendite autorizzate» sono inserite le seguenti: «, incluse le rivendite di generi di monopolio, sulla base di convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale,»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio e, con eccezione dell'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera f), è esente da qualsiasi imposizione fiscale»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quando disposto dal comma 7, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese»;
4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera f), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato».
11. Il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati».
12. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le
b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di», è inserita la seguente: «cultura»;
c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente», sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;
d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;
e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e l-quater)».
1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;
b) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:
a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-bis, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;
b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;
c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio nazionale per il volontariato e l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, tra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione»;
c) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato;
d) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. - (Comitati di gestione). - 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 50 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) e h), e di funzionamento del comitato di gestione.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:
a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive di volontari regionali, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o provinciali in materia;
c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;
e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;
f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.
3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di
a) istituisce, con provvedimento motivato, i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;
b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;
c) iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;
e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;
f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti;
g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali;
h) assegna le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione di progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni privati di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome.
Art. 15-ter. - (Centri di servizio per il volontariato). - 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, in data 8 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997».
2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 26, dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 15, comma 7, pari a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, a 34,83 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 9,43 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006 e 21,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 14, comma 9, e, quanto a 4,83 milioni di euro per il 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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