PDL 5691
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5691
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MENIA
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia
Presentata il 3 marzo 2005
Onorevoli Colleghi! - L'attuale regime di norme sulla cittadinanza è regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Per il riacquisto della stessa, in particolare, era stata prevista la possibilità, per i nostri connazionali sparsi nel mondo che l'avevano perduta (per rinuncia o per acquisizione di una nazionalità straniera, specie per il fatto che il Paese ospitante non prevedeva la possibilità di doppia cittadinanza), di farne richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge, termine più volte prorogato e infine fissato per il 31 dicembre 1997.
Due sono i fatti ingiusti determinati dall'applicazione della legge n. 91 del 1992: il primo, l'irragionevolezza e la stessa dubbia costituzionalità di una scadenza temporale per l'attuazione di un diritto legato alla persona (il riacquisto della cittadinanza italiana); il secondo, il fatto che la cittadinanza stessa si sia potuta trasmettere ai soli figli minorenni, creando di fatto una illogica discriminazione fondata esclusivamente sulla data di nascita (con la creazione di situazioni paradossali, come fratelli con diverse cittadinanze e situazioni similari).
Il recente Convegno mondiale degli esuli istriani, fiumani e dalmati, tenutosi a Trieste il 10 febbraio 2005 in occasione del «
Giorno del Ricordo», per volontà del Ministro per gli italiani nel Mondo, ha costituito l'occasione per lanciare l'appello al Parlamento italiano affinché questo si faccia promotore di un nuovo provvedimento legislativo che preveda «la possibilità della riacquisizione della cittadinanza italiana per tutti gli istriani, fiumani e dalmati sparsi nel mondo, assieme ai connazionali residenti in Slovenia e Croazia».
Sono infatti già state presentate e sono in discussione alla Camera dei deputati alcune proposte di legge che però dedicano
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la loro attenzione solo ai discendenti di italiani residenti nei territori di Slovenia e Croazia già facenti parte dello Stato italiano. A proposito di questi, è interesse del proponente e fatto moralmente rilevante che si ampli la comunità dei connazionali in Istria, purché ciò avvenga senza abusi, evitando cioè che la cittadinanza italiana possa essere concessa anche a chi non appartiene alla comunità italiana e non è discendente di cittadini italiani.
Va poi detto che, se è ben vero che le vicende che hanno fatto seguito al secondo conflitto mondiale e che hanno portato i nostri connazionali a perdere la cittadinanza italiana hanno interessato i territori istriani e dalmati che oggi fanno parte della Croazia e della Slovenia, va anche rilevato che i cittadini italiani coinvolti non vivono oggi soltanto nei territori che l'Italia fu costretta a cedere alla Repubblica di Jugoslavia, anzi è vero l'esatto contrario. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la stragrande maggioranza degli abitanti italiani di quei territori - 350 mila - furono costretti all'esilio e molti all'emigrazione negli altri Continenti: tra Australia, Sud America, USA e Canada si stima si siano stabiliti circa 70.000 esuli. Pochi altri si trovano in Sud Africa e nei vari Paesi europei. Molti di loro, pur avendo optato per la cittadinanza italiana, vennero però iscritti all'anagrafe dei diversi Paesi d'oltreoceano come profughi jugoslavi, trattandosi di cittadini che avevano lasciato i territori ceduti alla Jugoslavia e che furono registrati sulla base della località di provenienza. E come tali sono considerati ancora oggi.
Vanno inoltre considerate situazioni come quella esistente in Australia ove, fino allo scorso anno, perdeva la cittadinanza australiana chiunque ne prendesse una differente, fatto che non ha reso possibile ai nostri connazionali colà emigrati di fruire della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Sono, questi, tutti fatti che vanno sanati.
Di tutto questo si occupa la proposta di legge che, in conclusione, cerca da un lato di affermare il principio generale del diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana senza ingiusti termini di scadenza, dall'altro di favorire l'acquisizione della stessa tanto per i connazionali oggi residenti in Croazia e in Slovenia nei territori ceduti dall'Italia, quanto per gli esuli da quelle terre e per i loro discendenti sparsi in ogni angolo del mondo.
Ne raccomando caldamente a voi, onorevoli colleghi, l'approvazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non è previsto alcun termine di scadenza. Conseguentemente, al medesimo comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone, di lingua e cultura italiane appartenenti al gruppo nazionale italiano, che hanno un genitore o un ascendente in linea retta il quale risiede o ha risieduto nei territori, già facenti parte dello Stato italiano, ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Le persone di cui al comma 1 esercitano il diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana mediante richiesta da presentare al prefetto o alle autorità diplomatiche e consolari italiane, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, corredata:
a) dal certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente;
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b) dai certificati di nascita, possibilmente su modello internazionale, che attestano la discendenza diretta;
c) dall'attestazione di appartenenza al gruppo nazionale italiano del genitore o dell'ascendente da parte delle autorità diplomatiche e consolari italiane, che è emessa previa produzione da parte degli interessati di ogni utile documentazione, comprovante l'appartenenza al gruppo nazionale italiano, elencata in una apposita circolare del Ministero dell'interno, di intesa con il Ministero degli affari esteri, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».