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PDL 5672

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5672



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

Modifiche agli articoli 315 e 643 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario

Presentata il 1o marzo 2005

      

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Onorevoli Colleghi! - Il vigente codice di procedura penale, dando attuazione alle previsioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955 (articolo 5, paragrafo 5), riconosce all'imputato il diritto a un'equa riparazione, qualora egli risulti essere stato ingiustamente sottoposto a custodia cautelare (articoli 314 e 315).
      Questo istituto, che appare ispirato anche al dettato dell'articolo 24, quarto comma, della Costituzione, in quanto comunque realizza una specifica modalità di riparazione dell'errore giudiziario, è profondamente innovativo rispetto al passato. Il codice di rito del 1930, infatti, ammetteva come «fisiologica la custodia preventiva» e, se l'imputato veniva assolto, dopo essere stato detenuto, magari lungamente, in vista del processo, si assimilava la sua triste vicenda all'esito, «increscioso (...) ma giuridicamente amorfo», delle «calamità naturali».
      Nel sistema attuale, invece, la limitazione della libertà personale, durante le indagini preliminari o, comunque, in attesa della decisione definitiva, dovrebbe rappresentare un' eventualità eccezionale, essendo ancorata a ben definiti, rigidi presupposti legali; inoltre, come si è evidenziato, colui che è stato ingiustamente sottoposto a tali restrizioni preventive potrà ottenere l'equa riparazione del pregiudizio sofferto.
      La Corte costituzionale, con ripetuti interventi (sentenze del 25 luglio 1996, n. 310, e del 2 aprile 1999, n. 109), e il legislatore (in particolare, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479), hanno progressivamente modificato il testo originario degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale.
 

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      In particolare, l'articolo 315, secondo comma, inizialmente disponeva che «l'entità della riparazione» non potesse «comunque eccedere lire cento milioni».
      L'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 479 del 1999 ha elevato tale limite massimo della riparazione, portandolo a un miliardo di lire, ormai equivalente a 516.456,90 euro.
      La giurisprudenza (sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 6 marzo 1992, Fusilli) ha ben presto chiarito che la misura riparatoria in esame non può essere considerata come un risarcimento del danno, perché integra, piuttosto, una forma di compensazione equitativa di tutte le conseguenze (anche relative al pregiudizio all'immagine e all'identità personale) della custodia cautelare.
      Nella liquidazione della somma il giudice dovrà considerarsi svincolato da criteri rigidi e, in virtù dell'esplicito rinvio formulato dal comma 3 del suddetto articolo 315, potrà avvalersi dei parametri stabiliti dall'articolo 643, comma 1, del medesimo codice di procedura penale, a proposito della riparazione dell'errore giudiziario (sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 13 gennaio 1995, Castellani).
      Nella prassi applicativa, peraltro, le somme liquidate ai sensi degli articoli 314 e 315, sopra citati, sono solitamente modeste, incongrue rispetto all'effettiva sofferenza - patrimoniale, morale, fisica e psichica - ingiustamente sopportata da colui che, poi, è stato prosciolto da ogni addebito.
      Con la presente iniziativa si propone, pertanto, all'articolo 1, di sostituire il comma 2 del suddetto articolo 315, fissando l'importo minimo della somma liquidabile dal giudice e contemporaneamente eliminando il riferimento al limite massimo di quella somma.
      Si è ritenuto, infatti, che il soggetto ingiustamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere comunque abbia diritto a una riparazione seria, effettiva, pure se in ogni caso inadeguata a compensare quelle sofferenze che lo segnano irreversibilmente e compromettono, altrettanto definitivamente, i suoi affetti e le sue relazioni sociali.
      Del resto, poiché la misura in esame ha natura di compensazione equitativa, anziché di risarcimento del danno (che dovrebbe logicamente commisurarsi, caso per caso, all'effettiva entità del pregiudizio), può preventivamente stabilirsi un importo minimo della riparazione; essa, secondo quanto si propone, dovrebbe essere quanto meno pari a 30 mila euro.
      Come detto, si vorrebbe anche eliminare il tetto massimo (attualmente, 516.456,90 euro) della somma che il giudice può fissare quale riparazione per l'ingiusta detenzione.
      Infatti, quella limitazione appare estranea alla ratio dell'istituto che, dovendo consentire di compensare equamente il complesso delle conseguenze sfavorevoli derivate dalla restrizione della libertà personale, potrebbe condurre, almeno teoricamente, all'erogazione di somme superiori all'importo predetto.
      Inoltre, si nota che le norme che regolano la riparazione dell'errore giudiziario, richiamate, in quanto compatibili, dall'articolo 315 che si vorrebbe modificare, non stabiliscono il limite massimo della somma liquidabile dal giudice.
      Le modifiche proposte dovrebbero, dunque, consentire la migliore riparazione del pregiudizio ingiustamente sopportato dal soggetto già sottoposto alla custodia cautelare in carcere. Si auspica inoltre che esse, quale effetto riflesso, possano anche indurre una limitazione nel ricorso a questa estrema misura coercitiva, che, secondo le critiche formulate, con maggiore vigore, dopo alcuni recenti e tragici episodi, sembrerebbe talvolta ordinata senza una stringente, rigorosa verifica dei presupposti richiesti dalla legge.
      Al fine di preservare intatto il parallelismo, imposto dall'identità di ratio, tra la riparazione per l'ingiusta detenzione e la riparazione dell'errore giudiziario, si modifica anche (articolo 2) l'articolo 643, comma 2, del codice di procedura penale, prevedendo lo stesso limite minimo (30 mila euro) per la somma da corrispondere al condannato che è stato ingiustamente detenuto in carcere.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. L'entità della riparazione non può comunque essere inferiore a 30 mila euro».

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 643 del codice di procedura penale, dopo la parola: «denaro» sono inserite le seguenti: «che, qualora il condannato sia stato sottoposto a detenzione, non può comunque essere inferiore a 30 mila euro,».


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