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PDL 5533

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5533



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MAGNOLFI, VIOLANTE, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AMICI, ANGIONI, BELLINI, BELLILLO, BIELLI, BOATO, BOCCIA, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BOVA, BUEMI, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, CIALENTE, COLUCCINI, CORDONI, CRISCI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FRANCI, GIACCO, GRANDI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LUCIDI, MANCINI, MANTINI, MARAN, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MEDURI, MOTTA, NANNICINI, NESI, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PINOTTI, PISAPIA, PISTONE, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RIA, ROCCHI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SEDIOLI, SPINI, STRAMACCIONI, TEDESCHI, TIDEI, TOCCI, TOLOTTI, TRUPIA, VIGNI, WIDMANN, ZUNINO

Disposizioni in materia di accesso alla informazione digitale
e di sostegno allo sviluppo delle tecnologie informatiche

Presentata il 17 gennaio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione rappresenta una straordinaria opportunità di crescita economica e culturale, ma va promossa con coerenti politiche pubbliche, secondo una visione di sistema.
      Con il vertice di Lisbona del 2000, i Governi europei scelsero di impegnarsi per rendere questa opportunità accessibile per tutti i cittadini e per potenziare il ruolo dell'economia della conoscenza nel modello di sviluppo dell'Unione europea.
      Come si evince dal recente rapporto Kok, i risultati «di mezzo termine» della strategia di Lisbona sono complessivamente al di sotto dei traguardi che l'Europa aveva indicato, a causa dei ritardi di
 

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tutti gli Stati membri. In Europa, il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) rappresenta il 6 per cento del prodotto interno lordo (PIL) contro il 7,3 per cento negli Stati Uniti e in questi ultimi anni gli investimenti europei in beni ICT sono invariabilmente rimasti inferiori di circa l'1,6 per cento del PIL a quelli degli USA.
      In un contesto europeo generalmente debole, la situazione dell'Italia appare ancora più preoccupante.
      Il Networked Readiness Index (NRI), che viene elaborato dall'INSEAD in collaborazione con la Banca mondiale e il World Economic Forum, è in grado di misurare in ogni Paese il grado di diffusione delle risorse ICT e il livello di preparazione per utilizzarle: dal 2001 al 2003 l'Italia ha perso tre posizioni, passando dal 25o al 28o posto, superata dall'Estonia e dalla Nuova Zelanda.
      Se facciamo il raffronto con i maggiori Paesi europei, l'Italia ha un'incidenza sul valore totale del mercato europeo ICT del 9,1 per cento a fronte del 21,2 per cento della Germania, del 14,5 per cento della Francia, del 17,2 per cento del Regno Unito; anche nell'incidenza della spesa ICT in rapporto al PIL, l'Italia risulta in ritardo sugli altri Paesi di almeno un punto percentuale. Se poi facessimo il raffronto sul solo comparto IT, la situazione sarebbe molto peggiore.
      Per quanto riguarda la penetrazione di INTERNET in rapporto alla popolazione, la media dell'Europa occidentale nel 2003 si è assestata al 48,9 per cento, mentre la media italiana è di poco superiore al 32 per cento.
      Gli unici indicatori davvero lusinghieri sono legati al consumo di telefonia cellulare, dove siamo i primi in Europa, sia pure in misura minore degli altri Paesi; anche la diffusione di computer e di abbonamenti a connessioni di banda larga appaiono in crescita, ma la spinta del mercato non è sufficiente a garantire uno sviluppo simmetrico e pari opportunità di accesso ai contenuti.
      Senza un'azione pubblica di riequilibrio e di rimozione degli ostacoli, dieci milioni di italiani residenti in piccoli centri e comunità montane sono destinati a essere esclusi dall'utilizzo di infrastrutture di banda larga e dunque rischiano di non poter accedere ai servizi più avanzati e per loro più necessari, dalla telemedicina al telesoccorso, dal telelavoro alla formazione a distanza.
      Anche per quanto riguarda la pubblica amministrazione, le più recenti indagini fotografano una netta accentuazione del divario territoriale.
      Fra i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, solo il 36,9 per cento ha realizzato un portale Web per le informazioni e i servizi ai cittadini e alle imprese, ma quel che preoccupa maggiormente è che ne risulta privo anche il 42 per cento dei comuni da 20.000 a 100.000 abitanti. Un grave ritardo si registra su tutti i progetti nazionali di e-Governement: solo il 6 per cento dei comuni ha completato la realizzazione del processo di firma digitale, che può avere un impatto decisivo sulla efficienza interna e sulla sburocratizzazione in rapporto alle imprese; ancor più residuale (1,9 per cento) è la percentuale dei comuni che sono in grado di erogare ai cittadini la Carta nazionale dei servizi (CNS).
      Al piano e-Governement, varato nel 2001 con un consistente investimento statale (circa 800 miliardi di lire), non si è data la continuità necessaria per passare dalla fase sperimentale all'utilizzo sistemico delle tecnologie come prassi diffusa e condivisa nel governo della cosa pubblica; a ciò si aggiunga che le crescenti difficoltà della finanza locale e le limitazioni del patto di stabilità interno rendono particolarmente difficili gli sviluppi dell'innovazione nel sistema della pubblica amministrazione centrale e soprattutto della pubblica amministrazione locale.
      Anche nel sistema produttivo, il divario competitivo si sta drammaticamente allargando. Non sono mancate brillanti iniziative imprenditoriali, soprattutto da parte di imprese medie o medio-grandi, che hanno saputo utilizzare le nuove tecnologie ICT come potente moltiplicatore di innovazione, di processo e di prodotto, e
 

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come veicolo per una maggiore internazionalizzazione. Nel corso del 2002, l'università Bocconi ha svolto uno studio di ampio respiro sul cosiddetto «Net impact», cioè sull'impatto della rete sul sistema produttivo italiano, in cui si dimostra che l'introduzione di piattaforme e di soluzioni applicative basate sulla rete INTERNET è stata adottata dal 50 per cento delle imprese italiane oltre i 250 dipendenti e ha migliorato ovunque i processi organizzativi, le relazioni interne ed esterne (clienti e fornitori), ha ridotto le spese generali e aumentato la produttività.
      A maggior ragione, risulta davvero preoccupante il vero e proprio «analfabetismo digitale» delle piccole imprese, che rischia di diventare un fattore di grave declino per il sistema-Paese.
      Quelle al di sotto dei 50 dipendenti sono il 95 per cento del sistema e rappresentano solo il 20 per cento degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione.
      Secondo i dati Assinform, la media degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione da parte delle imprese sotto i 50 dipendenti nel 2004 è stata di 1.500 euro l'anno, neppure il costo di un computer!
      Perdurando questa tendenza, si calcola che circa un milione e mezzo di piccole imprese, con alcuni milioni di dipendenti, possano rimanere escluse dalle opportunità della net-economy. Con ricadute negative per l'intero comparto manifatturiero e anche sul comparto ICT, che attualmente conta circa 80.000 imprese (con oltre 600.000 addetti), parecchie delle quali cominciano a subire le conseguenze della mancata espansione del settore e delle dismissioni dei pochi grandi operatori.
      È il momento di riconoscere che, nell'era della cittadinanza digitale, vi sono due Italie, che non necessariamente corrispondono al tradizionale divario nord-sud, ma si dispiegano secondo una mappa territoriale più complessa, tuttavia non meno iniqua e non meno capace di ostacolare l'innovazione dell'intero sistema.
      La presente proposta di legge nasce dalla convinzione che sia necessario un impegno straordinario, qui ed ora, per governare le dinamiche della trasformazione tecnologica assumendo l'affermazione dei nuovi diritti di cittadinanza digitale come paradigma di una moderna competitività.
      Puntare alla diffusione delle tecnologie ICT come a una scelta prioritaria per il Paese significa promuovere, attraverso incentivi mirati, uno sviluppo che sia al tempo stesso dinamico e inclusivo, efficace dal punto di vista della competizione globale e sostenibile sul piano della coesione sociale.
      La società della conoscenza è una costruzione complessa, che richiede molti livelli di intervento, ma ogni azione settoriale deve muovere dal riconoscimento di alcuni diritti e dalla condivisione di alcuni princìpi generali (capo I), che non possono essere dati per scontati, e per questo devono entrare in maniera più chiara nel nostro ordinamento.
      Del resto, lo sviluppo delle tecnologie della rete sta cambiando molte cose nella nostra vita, dalle modalità di comunicazione e di interazione sociale ai modelli produttivi. Tutto ciò richiede un forte aggiornamento culturale e anche la definizione di un nuovo perimetro di diritti di rango universale.
      Il diritto a comunicare e a ricevere informazioni attraverso le tecnologie della rete non può essere riservato a pochi poiché l'accesso al sapere è la dotazione di capitale più importante, il vero passaporto per l'inclusione. È il presupposto per costruire una società della conoscenza aperta, equa e partecipata, che tuttavia non deve mai scivolare nella violazione dei diritti di riservatezza e nella sorveglianza ingiustificata.
      Si comincia a diffondere, anche grazie all'impegno dell'Autorità preposta, una maggiore cultura della privacy che è un pilastro fondamentale per la crescita delle ICT. Solo nel bilanciamento che nasce dal rispetto rigoroso del limite fra la libertà individuale e gli interessi collettivi si può diffondere la fiducia nelle tecnologie della
 

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rete, che è il presupposto per la loro diffusione. La libertà della rete è un fattore fondamentale della sua affermazione e la «nuova economia», per essere davvero tale, deve potersi sviluppare con modalità che tengano conto della specificità dei beni prodotti e della qualità incrementale dell'innovazione. Per questo, di fronte al moltiplicarsi del lavoro intellettuale, occorre tutelare la proprietà intellettuale attraverso le regole del diritto d'autore, escludendo che ulteriori protezioni legali (brevetti software) possano ostacolare i processi di innovazione legati alla condivisione del sapere piegando ulteriormente il mercato a favore di monopoli e di grandi concentrazioni.
      La presente proposta di legge intende rilanciare con grande determinazione la sfida della riforma della pubblica amministrazione come fattore di equità e di competitività, utilizzando le nuove tecnologie per la reingegnerizzazione dei processi (back office) e per garantire il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi (front office). Per questo è prevista, al capo II, l'istituzione del «Fondo per la cittadinanza digitale», capace di assolvere entro il 2008 gli impegni assunti in sede europea e di adeguare il disegno di e-Governement dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Le esperienze condotte finora dimostrano che gli obiettivi del riuso e dell'interoperabilità dei programmi software sono strettamente collegati all'economicità degli investimenti e ai princìpi di semplificazione e di eguaglianza fra i cittadini: per questo le istituzioni devono rendere interoperabili le banche dati e gli applicativi di interesse nazionale. Inoltre, si deve affermare l'idea che rientri nella definizione stessa di servizio pubblico il diritto di ispezione e di controllo del software attraverso l'accesso al codice sorgente degli applicativi.
      La realizzazione di un apparato minimo di servizi on line equivalenti su tutto il territorio nazionale è strettamente intrecciata con la costruzione delle infrastrutture che possano consentirne la diffusione a prezzi contenuti e secondo standard adeguati per velocità e potenza. Se non si mantengono in parallelo i due obiettivi, si rischia di mancarli ambedue.
      Occorre intervenire anche sul livello della Governance, con l'individuazione di un assetto dei poteri e delle responsabilità che rispecchi il carattere di maistreaming dell'innovazione tecnologica nel nostro Paese. La presente proposta di legge prevede un ruolo forte del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ma i risultati potrebbero essere assai più efficaci se tale competenza fosse in capo al vertice dell'esecutivo (Presidente o vicepresidente del Consiglio dei ministri). Un obiettivo minimale, ma necessario per garantire una visione di sistema, è il rilancio di una sede di confronto e di monitoraggio, il Forum per la cittadinanza digitale, che possa tenere insieme in un'agorà nazionale il contributo delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e degli utenti.
      Per quanto riguarda le piccole imprese (capo III), la dimensione del problema è tale che non si può pensare di affrontarlo in maniera realistica con i meccanismi del Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005): la situazione in cui versano molte piccole imprese non consente un ulteriore indebitamento per acquisire i nuovi strumenti di innovazione. Perciò si propone lo strumento del credito di imposta che può ottenere migliori risultati se viene attribuito alle società di servizi, anziché alle singole imprese, per favorire l'aggregazione all'interno dei distretti produttivi.
      Ma la scarsità di investimenti, dovuta alla difficile congiuntura economica e alla mancanza di incentivi specifici, non è l'unico problema. Accanto a questo, tutte le analisi di settore mettono in luce l'incapacità di utilizzare le tecnologie che caratterizza la stragrande maggioranza delle piccole imprese manifatturiere. Perciò occorre pensare all'immissione di «intelligenza digitale» nelle piccole imprese, attraverso incentivi alle assunzioni e attraverso meccanismi di connessione virtuosa con il mondo delle università e con i produttori di tecnologie e di servizi, che forniscano alle imprese una sorta di «tutor
 

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dell'innovazione», in una logica di interazione culturale e non solo commerciale fra domanda e offerta di prodotti. Bisogna aiutare ogni piccola impresa a crescere, favorendo l'aggregazione all'interno delle aree produttive omogenee, e a dotarsi del capitale necessario all'innovazione, ivi compreso il capitale intellettuale, in forma permanente o con progetti temporanei. E al tempo stesso bisogna favorire la nascita di start up innovative nel settore delle tecnologie dell'informazione, per incrementare un'«offerta produttiva» italiana di alto livello.
      Secondo i dati dell'Osservatorio permanente per la società dell'informazione, nel 2003 l'Italia occupa il quart'ultimo posto in Europa per percentuale di addetti IT sul totale della forza lavoro. Il capitale umano è l'investimento più necessario nella società della conoscenza.
      In coerenza con le suesposte premesse, l'articolo 1 della presente proposta di legge ne richiama i princìpi ispiratori, quali: la tutela del diritto di ciascun cittadino ad accedere in condizioni di uguaglianza a tutte le informazioni e ai servizi forniti attraverso le tecnologie informatiche e telematiche, la garanzia dell'accesso telematico agli atti, ai documenti amministrativi e ai servizi interattivi forniti dalla pubblica amministrazione, il rispetto del diritto alla riservatezza e l'accesso ai dati sensibili, così come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, la tutela della proprietà intellettuale nel settore degli applicativi informatici e la promozione della libera circolazione delle soluzioni informatiche quale fattore determinante nei processi di innovazione nel settore delle tecnologie dell'informazione. Sono altresì favoriti la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche presso le piccole imprese.
      Le finalità della proposta di legge, contenute all'articolo 2 e individuate in coerenza con i piani di azione adottati in sede comunitaria, hanno ad oggetto la realizzazione entro l'anno 2008 di un complesso di progetti volti al conseguimento di una società della conoscenza aperta, dinamica, equa e partecipata attraverso la diffusione di infrastrutture per l'accesso alla rete digitale, la creazione e la diffusione di servizi di rete delle pubbliche amministrazioni centrali e locali assicurandone l'accesso a tutti i cittadini e in particolar modo a quelli diversamente abili; la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie digitali presso le piccole imprese al fine di favorire l'innovazione dei processi e dei prodotti, il miglioramento della qualità del marketing e della distribuzione allo scopo di agevolare il processo di internazionalizzazione e di integrazione delle filiere produttive.
      Per la realizzazione di tali finalità l'articolo 3 prevede l'istituzione del «Fondo per la cittadinanza digitale», di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione è stabilita in 200 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, istituito presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e gestito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, per il cofinanziamento di progetti predisposti dalle regioni, dalle autonomie locali e delle amministrazioni statali secondo modalità prestabilite. Tali progetti devono rispettare, ai sensi dell'articolo 4, un programma di interventi triennale predisposto dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con la citata Conferenza unificata e devono contemplare gli obiettivi minimi da realizzare che sono individuati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con proprio decreto, d'intesa sempre con la Conferenza unificata e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche sulla base delle indicazioni del Forum per la cittadinanza digitale, da istituire presso il Comitato interministeriale per la società dell'informazione (articolo 5).
      L'articolo 6 individua le tipologie dei progetti finanziabili, riservando una quota delle risorse alla realizzazione di attività formative per i destinatari finali dei servizi e al finanziamento di progetti volti a garantire ai cittadini diversamente abili il diritto d'accesso alle risorse informatiche,
 

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ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
      La ripartizione delle risorse del Fondo è individuata all'articolo 7 che prevede un contributo non superiore al 70 per cento delle risorse per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni o dalle autonomie locali - cumulabile con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il 50 per cento - e un contributo pari al 30 per cento delle risorse, per progetti predisposti dall'amministrazione statale.
      Gli articoli 8 e seguenti prevedono un sistema di interventi diversificati per le piccole imprese, favorendo la costituzione di società o consorzi di servizi per l'accesso e la diffusione delle tecnologie digitali. A tali consorzi, costituiti da un numero di imprese non inferiore al 5 per cento di quelle presenti in un medesimo distretto industriale, viene riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo sostenuto per l'acquisizione di prodotti o di servizi delle tecnologie dell'informazione, fino al limite di 40 milioni di euro per ciascuna aggregazione di imprese.
      Per le assunzioni di lavoratrici o di lavoratori esperti nelle tecnologie dell'informazione è riconosciuta all'articolo 9 una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali pari al 30 per cento per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di assunzione dei nuovi lavoratori/lavoratrici. Inoltre è favorita l'assunzione, anche temporanea, di ricercatori delle università e dei centri di ricerca, con la medesima riduzione dei contributi.
      L'articolo 10 intende promuovere la costituzione di nuove imprese nei settori delle tecnologie dell'informazione, con l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre anni di esercizio.
      L'articolo 11 prevede la relazione annuale al Parlamento e con l'articolo 12 si definisce la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI E FINALITÀ

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere in condizioni di eguaglianza a tutte le informazioni e ai servizi forniti attraverso le tecnologie informatiche e telematiche.
      2. È garantito l'accesso telematico agli atti, ai documenti e ai servizi interattivi forniti dalla pubblica amministrazione da parte di tutti i cittadini, secondo standard compatibili su tutto il territorio nazionale, in coerenza con i princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Sono favoriti la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche presso le piccole imprese.
      4. Il diritto alla riservatezza dei cittadini sulla rete e la sicurezza dei dati sensibili sono protetti dai gestori dei dati INTERNET, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      5. La proprietà intellettuale nel settore degli applicativi informatici è tutelata dal diritto d'autore. La libera circolazione delle soluzioni informatiche è promossa come fattore determinante per lo sviluppo della società dell'informazione.

Art. 2.
(Finalità).

      1. In coerenza con i piani di azione adottati in sede comunitaria volti ad assicurare a ciascun cittadino maggiori opportunità di partecipazione alla vita della società

 

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dell'informazione globale, nonché con il disposto dell'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in materia di riassetto della società dell'informazione, la presente legge è diretta a realizzare entro l'anno 2008 lo sviluppo di una società della conoscenza aperta, dinamica, equa e partecipata.
      2. Al fine di cui al comma 1 sono promossi in particolare:

          a) la diffusione di infrastrutture per l'accesso alla rete digitale su piattaforme tecnologiche a banda larga su tutto il territorio nazionale, e comunque per una estensione non inferiore al 90 per cento dello stesso;

          b) la creazione e la diffusione dei servizi in rete delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, ivi compresi i piccoli comuni e le comunità montane, assicurando la possibilità di accesso a tutti i cittadini e garantendo l'accessibilità ai soggetti diversamente abili;

          c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie digitali presso le piccole imprese, al fine di favorire l'innovazione dei processi e dei prodotti, il miglioramento della qualità del marketing e della distribuzione, per agevolare le iniziative di internazionalizzazione e di integrazione delle filiere produttive, l'interscambio di informazioni e la cooperazione anche all'interno del medesimo distretto industriale.

Capo II
PROGETTI PER LA CITTADINANZA
DIGITALE

Art. 3.
(Istituzione del Fondo per la cittadinanza digitale).

      1. In conformità con le finalità di cui all'articolo 2, è istituito presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, il Fondo per la cittadinanza digitale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo provvede al cofinanziamento di progetti presentati dalle regioni e dalle autonomie

 

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locali da predisporre nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5, ed è gestito dal Ministro, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
      2. Il Fondo è altresì diretto al finanziamento dei progetti delle amministrazioni statali, in conformità con le finalità di cui all'articolo 2.
      3. La dotazione del Fondo è stabilita in 200 milioni euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Programma di interventi).

      1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con decreto un programma triennale degli interventi volti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.
      2. Il programma di interventi è inviato alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti.
      3. Con le modalità di cui al comma 1, il programma di interventi è aggiornato annualmente.

Art. 5.
(Individuazione degli obiettivi minimi).

      1. In coerenza con i contenuti del programma di cui all'articolo 4, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza unificata e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, determina entro il 15 marzo di ciascun anno, con decreto, gli obiettivi minimi che

 

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i progetti predisposti devono contenere per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, al fine di accedere al finanziamento del Fondo.
      2. L'individuazione degli obiettivi minimi di cui al comma 1 è effettuata anche sulla base delle indicazioni e dei monitoraggi predisposti dal Forum per la cittadinanza digitale di cui al comma 3.
      3. Il Forum per la cittadinanza digitale è istituito presso il Comitato interministeriale per la società dell'informazione, con funzioni di confronto e di studio delle strategie unitarie di sviluppo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il citato Comitato definisce la partecipazione al Forum delle istituzioni pubbliche, delle parti sociali, delle associazioni, degli operatori del settore e degli utenti, delle aziende e degli altri soggetti coinvolti, delle istituzioni di ricerca e delle università e ne specifica le attività e le modalità di lavoro.

Art. 6.
(Progetti finanziabili).

      1. Sono finanziati dal Fondo i progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni, dedicati allo sviluppo o all'integrazione di servizi di rete ai cittadini, coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 e con il programma di interventi di cui all'articolo 4. I progetti finanziati rientrano nelle seguenti tipologie:

          a) progetti infrastrutturali per la diffusione dell'accesso a banda larga: nella loro attività di pianificazione, le regioni elaborano il piano di infrastrutturazione digitale (PID) che esplicita gli obiettivi di adeguamento del territorio di loro competenza nell'arco temporale considerato. Nell'ambito di tale piano, in conformità con le finalità di superamento della disomogenea distribuzione su tutto il territorio nazionale delle infrastrutture per l'accesso alla rete digitale, sono prioritariamente favoriti i progetti aventi ad oggetto gli interventi nelle aree caratterizzate da vincoli morfologici del territorio, da una

 

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bassa densità abitativa, e dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

          b) sviluppo di piattaforme multicanale di accesso ai servizi della pubblica amministrazione: progetti presentati da pubbliche amministrazioni locali per lo sviluppo della loro offerta di servizi in rete, riguardanti l'implementazione di sistemi telematici finalizzati al miglioramento delle relazioni con i cittadini, attraverso l'attivazione di una pluralità di canali di contatto e di coinvolgimento delle diverse fasce di utenza. In particolare, è promossa la sperimentazione della televisione digitale terrestre per l'inclusione di fasce a rischio di esclusione nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni;

          c) progetti di sviluppo di sistemi telematici per la riorganizzazione dei processi organizzativi interni alle pubbliche amministrazioni locali, finalizzati al raggiungimento di una maggiore trasparenza e semplificazione e di una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi;

          d) creazione di reti di punti di accesso pubblici ai servizi di rete nell'ambito di edifici pubblici: progetti presentati da enti locali che prevedono la creazione di punti di accesso alla rete collocati in strutture pubbliche, eventualmente dotati di interfacce di accesso ai servizi contestualizzate. I progetti possono comprendere attività di supporto e di formazione coerenti con i pubblici di riferimento;

          e) carta di credito formativa: iniziative per lo sviluppo delle competenze relative all'utilizzo dei media di rete attraverso la modalità della carta di credito formativa riservata a fasce di cittadini che si trovano in fase di inserimento nel mercato del lavoro o in situazioni sociali a rischio di esclusione;

          f) sperimentazione di applicativi a codice sorgente aperto, sviluppati a partire dalle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni, con conseguente formazione di competenze strategiche.

      2. In tutti i progetti di cui al comma 1 è riservata una quota delle risorse alla

 

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realizzazione di attività formative dedicate ai destinatari finali dei relativi servizi.
      3. I progetti di cui al comma 1 prevedono:

          a) lo studio e la valutazione delle esigenze infrastrutturali e di accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, le risorse economiche disponibili, il programma di conseguimento degli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati;

          b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti;

          c) le professionalità disponibili per la realizzazione del progetto.

      4. Una quota del Fondo da individuare annualmente e, comunque, non inferiore al 5 per cento per ciascun anno, è destinata al finanziamento dei progetti volti a garantire ai cittadini diversamente abili il diritto d'accesso alle risorse informatiche e ai servizi di pubblica utilità telematici e multimediali erogati direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, attraverso la rimozione delle barriere tecno-informatiche, ai sensi e per gli effetti della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Art. 7.
(Contributi).

      1. In ragione degli obiettivi indicati nel progetto di cui all'articolo 6, della estensione territoriale delle aree interessate dallo stesso, della maggiore o minore difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi minimi del programma di cui all'articolo 4, è riconosciuto un contributo per un valore non superiore, complessivamente, al 70 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento dei progetti predisposti dalle regioni o dalle autonomie locali.
      2. È riconosciuto un contributo per un valore non superiore, complessivamente, al 30 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento dei progetti predisposti dall'amministrazione statale.

 

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      3. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.
      4. Ai progetti di cui all'articolo 6 possono partecipare soggetti investitori privati, in forma singola o associata.

CAPO III
INCENTIVI PER L'AGGREGAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DIGITALE

Art. 8.
(Società di servizi per le tecnologie dell'informazione).

      1. Al fine di favorire l'adozione di tecnologie dell'informazione da parte delle piccole imprese, la connessione a banda larga, lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, è concesso un credito di imposta alle piccole imprese, costituite in forma associata o di consorzio, che rappresentano non meno del 5 per cento delle imprese appartenenti ad un distretto, per progetti da realizzare sul territorio del distretto medesimo. Il credito di imposta è attribuito alle imprese associate, cui è affidata la gestione dei servizi di connettività e di applicativi informatici, per l'acquisizione di prodotti o di servizi destinati a favorire l'aggregazione della domanda di servizi a banda larga, lo sviluppo di sistemi di qualità, l'efficienza della filiera produttiva, la riduzione dei costi di produzione, la competitività e l'accesso ai mercati.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con proprio

 

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decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce i criteri e le modalità di attribuzione del credito di imposta di cui al comma 1, nonché le tipologie di beni e di servizi ammissibili al beneficio.
      3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento del costo, documentato e documentabile, dei beni e dei servizi di connettività e di applicativi informatici, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per ciascuna società di servizi.
      4. Il credito di imposta di cui al comma 1 è attribuito nel limite di 40 milioni di euro per il triennio 2005-2007, in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

Art. 9.
(Incentivi alle assunzioni
di personale specializzato).

      1. Alle piccole imprese che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero di dipendenti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, con l'assunzione di lavoratrici e di lavoratori in possesso di specifici requisiti professionali, impiegati in attività connesse all'applicazione delle tecnologie dell'informazione, è riconosciuta una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali pari al 30 per cento per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di assunzione dei nuovi lavoratori o lavoratrici.
      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria delle piccole imprese, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché i criteri e le modalità di riduzione degli oneri contributivi di cui al comma 1.
      3. Le piccole imprese, costituite anche in forma associata o di consorzio, che

 

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assumono, anche con contratti a tempo determinato, ricercatrici o ricercatori delle università o dei centri di ricerca per l'elaborazione di studi di fattibilità di progetti di innovazione attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e per la progettazione di soluzioni informatiche dedicate, possono beneficiare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di assunzione dei ricercatori o delle ricercatrici, della riduzione dei contributi di cui al comma 1.
      4. Il beneficio di cui ai commi 1 e 3 è attribuito in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, fino a concorrenza delle risorse medesime.

Art. 10.
(Imprese innovative
di nuova costituzione).

      1. Le imprese di nuova costituzione operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione, in possesso di requisiti di qualificazione e diversificazione produttiva nell'ambito delle infrastrutture e dei servizi su nuove aree applicative, determinati con il medesimo decreto di cui all'articolo 9, comma 2, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, beneficiano dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre anni di esercizio a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2005.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, fino a concorrenza delle somme medesime, la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 11.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, avuto particolare riguardo alla valutazione dei risultati conseguiti dai progetti finanziati,

 

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relativamente all'effettiva espansione delle opportunità di accesso e partecipazione dei cittadini alle dinamiche di interazione basate su reti digitali.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 9 e 10, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, a 45 milioni di euro per l'anno 2006 e a 40 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, per l'anno 2005, mediante parziale utilizzo dello stanziamento di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Agli oneri relativi agli anni 2006 e 2007 si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'imposta sull'alcole etilico previsto dal presente comma. Conseguentemente, all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».


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