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PDL 5647

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5647



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni in materia di patente a punti
per i conducenti di motoveicoli

Presentata il 22 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si stabilisce una equiparazione tra le sanzioni comminate ai conducenti di autoveicoli e di motoveicoli, in particolare per quanto concerne la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
      Le modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, apportate dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 214 (che ha introdotto la patente a punti), sono oltremodo irrisorie per quanto concerne il comportamento stradale dei conducenti di motoveicoli.
      Le disposizioni previste per quanto concerne la decurtazione di punti e l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedono, infatti, una rilevante differenza in caso di violazioni commesse alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo.
      A tale proposito basti pensare che la guida scorretta di un motociclo è sanzionata con la decurtazione di 1 punto e con il pagamento di una somma pari a 68,25 euro, mentre la guida scorretta di una autovettura può oscillare, in base alla gravità dell'infrazione, dalla decurtazione da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, nonché con il pagamento di una somma variabile da 68,25 euro a 1.626,45 euro; eppure entrambe le categorie di conducenti guidano i propri veicoli nella medesima area stradale.
      Per fare un esempio, basti pensare che secondo le statistiche i guidatori più indisciplinati
 

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rispetto al divieto di transito nelle zone a traffico limitato, nonché di sosta in aree non adibite al parcheggio, sono proprio i conducenti di motoveicoli, che non sono sottoposti a controlli abbastanza severi da parte della polizia municipale o di chi vi ha competenza nelle aree citate.
      Pertanto, la presente proposta di legge stabilisce che le medesime sanzioni previste per i conducenti di autoveicoli siano estese ai conducenti di motoveicoli, in base alla constatazione che le violazioni al codice della strada risultano della medesima gravità per l'incolumità pubblica per le due categorie.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, commesse da conducenti di motoveicoli sono punite, per quanto concerne la decurtazione di punti dalla patente di guida e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, con le medesime sanzioni stabilite a carico dei conducenti di autoveicoli dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di adeguare le disposizioni ivi previste alle norme stabilite dal comma 1 del presente articolo.


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