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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1858-2363-4076-4412-A |
La I Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 1858 Turco ed abbinate, recante disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità;
rilevato che le disposizioni recate appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
(parere espresso il 27 gennaio 2004)
(parere espresso il 9 novembre 2004)
1. All'articolo 148, secondo comma, del codice civile, le parole: «In caso di inadempimento» sono soppresse.
1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Con il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti, e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale».
1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento, deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori».
1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 263 - (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità). - Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
1. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione».
1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è abrogata.
1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: «o legittimati» sono sostituite dalle seguenti: «o naturali riconosciuti».
1. Al secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento».
2. All'articolo 317-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili».
1. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile, le parole: «i legittimati e» sono soppresse.
1. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all'articolo 732».
1. Al primo comma dell'articolo 538 del codice civile dopo le parole: «ascendenti legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali riconosciuti».
2. Alla rubrica dell'articolo 538 del codice civile sono aggiunte le parole: «o naturali riconosciuti».
1. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è abrogato.
2. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è abrogato.
1. Al primo comma dell'articolo 567 del codice civile, le parole: «i legittimati e» sono soppresse.
2. Alla rubrica dell'articolo 567 del codice civile, le parole: «legittimati e» sono soppresse.
1. Il terzo comma dell'articolo 578 del codice civile è abrogato.
1. All'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali riconosciuti».
2. Alla rubrica dell'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali riconosciuti».
1. Al primo comma dell'articolo 687 del codice civile, le parole: «o legittimato» sono soppresse.
2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice civile è sostituito dal seguente:
«La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e soltanto in seguito riconosciuto».
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