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CAMERA DEI DEPUTATI
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27-291-498-1417-1418-2016-2253-2314-3533-3761-4804-4906-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 27 ed abbinate, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione e rilevato che:
esso reca una disciplina omogenea volta a modificare la legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
nel disciplinare il settore della protezione della fauna selvatica e dell'attività venatoria, il progetto di legge in esame demanda alla regolamentazione regionale e delle province autonome la definizione di specifici aspetti della materia, anche in funzione derogatoria rispetto alla disciplina statale; peraltro, in alcuni casi, essa prevede successivi adempimenti delle regioni e delle province autonome - ad esempio agli articoli 9, comma 1, lettera a), capoverso 1 e lettera d), capoversi 4 e 4-bis), 11, comma 1, lettera e) e 14, comma 1, capoverso articolo 26, commi 2 e 3 - che appare opportuno riformulare in analogia con quanto già fatto negli articoli da 1 a 6, al fine di tenere conto delle competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
in numerose norme la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3-bis - ove si novella la legge n. 157 del 1992 con l'introduzione dell'articolo 7-bis, al fine di istituire l'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire i compiti ad esso attribuiti al fine di renderli più facilmente distinguibili da quelli attualmente svolti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con particolare riferimento a quelli previsti dal nuovo articolo 7-bis, comma 3, lettere a) e c), che sembrano sovrapporsi a quelli riconosciuti all'INFS dall'articolo 7, comma 3 della citata legge n. 157 del 1992;
all'articolo 4, comma 1, lettera a) - che sostituisce il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, vietando l'attività venatoria nelle oasi di protezione, rifugi faunistici, zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici per la produzione di fauna selvatica - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale previsione con il comma 4 del medesimo articolo 10 (non modificato), che già include tali territori (con formulazioni analoghe ma in parte diverse rispetto a quelle presenti nella novella) nel territorio di protezione di cui al comma 3, in forza del richiamo del comma 8, lettere a), b) e c);
all'articolo 6, comma 1, lettera e-quater - ove si introducono due ulteriori commi dopo il comma 17 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione dei due commi aggiunti, tenuto conto che il citato comma 17 concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome;
all'articolo 10, comma 1, lettera a) - che modifica il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 prevedendo che i controlli delle regioni possano essere effettuati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata normativa della novella, dal momento che la disciplina vigente non sembrerebbe prevedere limitazioni temporali ai controlli;
all'articolo 11, comma 1, lettera h) - ove si integra il comma 3 dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, nel senso di disporre il divieto della caccia alla fauna migratoria «su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dai confini» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le due disposizioni, chiarendo il significato del riferimento ai confini, atteso che il comma 3, nel testo vigente, dispone il divieto di caccia «su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi»;
all'articolo 15 - che introduce il comma 6-bis nell'ambito dell'articolo 28 della legge n. 157 del 1992, disponendo alla lettera a) ed alla lettera d), che non costituisce illecito penale o amministrativo l'uso di richiami vivi (tenuti nelle apposite gabbie nonché per la caccia ai colombacci o agli acquatici) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la portata normativa di tale previsione, anche in relazione a quanto disposto:
a) dall'articolo 5, come novellato dall'articolo 2 del testo in esame;
b) dall'articolo 21, comma 1, lettere p), q) e r) che stabilisce il divieto di usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 ovvero non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici nonché il divieto di uso di «uccelli vivi accecati o mutilati»;
c) dall'articolo 31, comma 1, lettera p) che, nel testo sostituito dall'articolo 17 del provvedimento in esame, stabilisce la sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di accorpare il secondo periodo del comma 2 ed il comma 5, in quanto appaiono recare disposizioni analoghe in materia di utilizzo e detenzione di richiami vivi;
all'articolo 6, comma 1, lettera a) - ove si novella il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 introducendo anche il comma 1-bis, con riguardo alla individuazione degli ambiti territoriali di caccia - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se tra le due disposizioni vi sia una parziale sovrapposizione, dal momento che il comma 1 prevede che gli ambiti territoriali siano «delimitati da confini naturali non necessariamente coincidenti con quelli amministrativi», mentre il comma 1-bis prevede che «sono normalmente di dimensione sub-provinciale, omogenei e delimitati da confini naturali»;
all'articolo 9 - ove si definiscono i tempi di durata della stagione venatoria ed i periodi nei quali le varie specie sono cacciabili - dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le singole disposizioni, ai fini di una più chiara indicazione dei periodi e delle relative possibilità di deroga e di modifica degli stessi riconosciute alle regioni ed alle province autonome; peraltro, la lettera a), capoverso 1, e la lettera d), capoverso 4 appaiono contenere disposizioni pressoché analoghe in ordine alle competenze delle regioni e delle province autonome;
all'articolo 17 - che novella l'articolo 31, comma 1, lettera f) della citata legge n. 157, al fine di prevedere in via generale la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da natanti in movimento o spinti da motore - dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare espressamente l'articolo 11, comma 1, lettera c), che consente, a determinate condizioni, la caccia da natanti in alto mare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 27 e abbinate, recante «Modifiche alla legge n. 157 del 1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio» come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente,
ritenuto che, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale successiva all'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, la disciplina della «caccia», sebbene non
rilevato altresì che le disposizioni recate dal provvedimento interessano anche le materie «armi, munizioni ed esplosivi», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), g), h) e l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
considerato che i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3, nel prevedere che le regioni possano istituire, esclusivamente con legge, gli istituti regionali per la fauna selvatica e che gli stessi siano sottoposti alla vigilanza del Presidente della giunta regionale, appaiono lesive dell'autonomia organizzativa ad esse costituzionalmente spettante, in quanto le regioni risultano vincolate nella scelta sia dello strumento normativo da adottare per l'istituzione dei predetti enti sia nell'attribuzione delle funzioni di vigilanza sugli stessi,
ritenuto altresì che l'articolo 4, al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», che attribuisce al Ministro delle politiche agricole e forestali poteri sostitutivi nei confronti delle regioni in caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti dal comma 3 in ordine alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, appare in contrasto con la disciplina costituzionale del potere sostitutivo di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, ai sensi del quale il potere sostitutivo è attribuito al Governo, e preso atto che l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, attuativo della predetta disposizione costituzionale, prevede che il potere sostitutivo sia esercitato dal Consiglio dei ministri, anche su proposta del ministro competente,
rilevato inoltre che l'articolo 7, nel novellare il comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 in materia di divieto di esercizio venatorio dei fondi chiusi, introduce una disposizione di carattere speciale applicabile alla sola regione Sardegna, determinando una differenziazione della disciplina della materia che appare irragionevole,
esprime
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis», siano soppresse le parole «con legge» e al capoverso 2-ter, sia soppresso il primo periodo;
2. all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia riformulato il capoverso 3-ter, al fine di conformare l'esercizio del potere sostitutivo alla disciplina stabilita dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2001, n. 131
e le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 7;
b) valuti la Commissione l'opportunità di garantire la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame ai vincoli comunitari e agli obblighi internazionali.
(Parere espresso il 17 febbraio 2005)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 27 e abbinate, recante «Modifiche alla legge n. 157 del 1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio», come risultante dalle ulteriori modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente,
richiamato quanto formulato in premessa al parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 17 febbraio scorso e ricordato che in tale sede il Comitato aveva espresso un parere favorevole con due condizioni e due osservazioni,
valutato favorevolmente che la Commissione di merito, accogliendo il contenuto della prima delle osservazioni ivi formulate, ha provveduto alla soppressione dell'articolo 7 del testo in esame,
rilevato, tuttavia, che la Commissione di merito non ha recepito i restanti rilievi contenuti nel dispositivo del parere precedentemente espresso,
esprime
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 3, comma 1, capoverso «2-bis», siano soppresse le parole «con legge» e al capoverso 2-ter, sia soppresso il primo periodo;
2. all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia riformulato il capoverso 3-ter, al fine di conformare l'esercizio del potere sostitutivo alla disciplina stabilita dal secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione e dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2001, n. 131,
e la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione l'opportunità di garantire la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame ai vincoli comunitari e agli obblighi internazionali.
(Parere espresso il 15 marzo 2005).
La II Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto,
ritenuta la proposta di depenalizzazione dei reati contravvenzionali venatori, oggi puniti con la pena alternativa o congiunta dell'arresto e dell'ammenda, estremamente dannosa sotto il profilo giuridico in relazione alla prevenzione e repressione del bracconaggio, e tecnicamente inaccettabili anche sotto il profilo della gestione faunistica;
rilevato che le ipotesi di depenalizzazione dei reati in materia di tutela della fauna selvatica contrastano con lo spirito e gli indirizzi della decisione-quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 27 gennaio 2003 relativa alla Protezione dell'Ambiente attraverso il diritto penale, il cui articolo 2, primo comma, lettera f), prevede che «ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno: (omissis) il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illecito di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse, quantomeno ove siano definite dalla legislazione nazionale come minacciate di estinzione»;
considerato il rischio della scarsa deterrenza di sanzioni amministrative di carattere meramente pecuniario, in special modo laddove gli atti di caccia di frodo, come frequentemente avviene, sono motivati da finalità di lucro a danno del patrimonio dello Stato (illecito approvvigionamento di carni, trofei, esemplari a scopo collezionistico, eccetera);
per quanto riguarda le disposizioni di propria competenza
esprime
La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 27 ed abbinate, recante «Modifiche alla legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio»,
considerato che il testo non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa,
esprime
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 27 e abbinate, recante «Modifiche alla legge n. 157 del 1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio»;
rilevato che il provvedimento reca un intervento normativo volto a colmare specifiche lacune nella legislazione in vigore e ad inquadrare la disciplina dell'attività venatoria all'interno dell'obiettivo generale della tutela degli ecosistemi;
ribadita l'opportunità che il provvedimento si inserisca con coerenza nel quadro della normativa ambientale vigente a livello comunitario e internazionale;
osservato, peraltro, che non sembrano sussistere questioni di particolare rilievo sugli specifici aspetti di competenza della VIII Commissione;
considerato infine opportuno confermare gli aspetti procedurali in relazione al controllo della popolazione animale nei parchi e nelle aree protette, come tuttora disciplinato dalla legge n. 394 del 1991 (legge-quadro sulle aree protette);
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) in linea generale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di accertare la coerenza dell'impianto del provvedimento con la normativa ambientale esistente a livello comunitario e internazionale, con particolare riferimento alla direttiva Habitat del 1992 e alla Convenzione di Berna del 1979;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), si valuti la possibilità di riformulare la disposizione di cui al punto 3-ter, nel senso di prevedere che, in caso di inosservanza da parte delle regioni dei limiti territoriali, i poteri sostitutivi siano esercitati di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle politiche agricole e forestali;
c) al medesimo articolo 4, al fine di evitare interpretazioni equivoche della legislazione vigente, sia altresì considerata l'esigenza di disporre che, con riferimento ai parchi naturali e alle aree protette, continua ad applicarsi la legge n. 394 del 1991, e che eventuali prelievi venatori selettivi in tali aree si effettuano ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, e dell'articolo 22, comma 6, della citata legge;
d) all'articolo 5-bis, sia verificata l'effettiva necessità della disciplina ivi contenuta, che, intervenendo sulle caratteristiche tecniche delle munizioni, potrebbe avere effetti distorsivi nel quadro della disciplina volta a garantire l'equilibrio ambientale, in coerenza peraltro con il consolidato impegno etico dei cacciatori;
e) all'articolo 11, valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ulteriormente le finalità di tutela dell'ecosistema in relazione ai divieti posti all'esercizio dell'attività venatoria.
La XII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 27 ed abbinate: «Modifiche alla legge n. 157 del 1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio», quale risultante dagli emendamenti approvati alla data dell'8 marzo 2005;
considerato che la possibilità di continuare a cacciare con i richiami vivi, prevista dall'articolo 2, costituisce uno strumento eccessivo nelle mani dei cacciatori che possono contare già su tutte le opportunità consentite dalla tecnologia armiera;
ritenuto non opportuno ampliare il calendario venatorio dalla 1a decade di settembre alla 3a decade di febbraio, pur con i limiti che saranno dettati dalle regioni;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) sia soppresso l'articolo 2 (articolo 5 - richiami vivi - L. 157/92);
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 27 e abbinate,
considerato che
la fauna selvatica rappresenta un patrimonio della Comunità internazionale, protetta da accordi e convenzioni internazionali, nonché dalla direttiva europea 409/79/CEE detta «uccelli»;
la Convenzione Bonn, specificamente dedicata alla tutela delle specie di uccelli migratori, riconosce nei propri «principi fondamentali» (articolo 2) «l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici» e « la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa diventare una specie minacciata»;
la Convenzione di Berna dedica agli uccelli migratori un capitolo di «disposizioni speciali» (IV) in cui si richiamano le varie parti agli sforzi coordinati al fine di tutelare le specie migratrici;
la direttiva 409/79/CEE «uccelli», recepita dalla legge 157/1992, regola la materia in esame riguardo al territorio dell'Unione europea e chiama gli Stati membri alla tutela degli uccelli e al rispetto dei parametri tecnico-scientifici ufficialmente previsti, tra cui gli allegati alla direttiva e i documenti tecnico-scientifici ufficiali;
la medesima direttiva indica, nell'allegato II/1 le specie cacciabili in tutto il territorio di applicazione della stessa e nell'allegato II/2, le specie cacciabili solo e soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate;
la direttiva 409/79/CEE stabilisce che nessuna specie può essere cacciata durante i periodi di migrazione pre-nuziale e riproduzione;
la Corte di giustizia europea ha stabilito che tale regime di protezione deve essere inteso come totale;
in base a tale decisione della Corte di giustizia, l'Unione europea ha costituito un Comitato tecnico-scientifico ufficiale denominato «Ornis» preposto a definire i periodi di migrazione e riproduzione delle specie di uccelli selvatici, riportati nel documento ufficiali denominato Key concepts document;
tali indicazioni vanno considerate come vincolanti nella determinazione dei periodi in cui la caccia alle specie di uccelli migratori può essere consentita o vietata;
la norma in esame non risponde alle previsioni suddette in quanto:
prevede l'inserimento, tra le specie cacciabili, della specie Piviere dorato e Oca lombardella, assenti dall'allegato II/2 per l'Italia e dunque non cacciabili nel territorio italiano;
prevede l'allungamento della stagione di caccia in periodi non conformi a quanto stabilito dal Comitato Ornis per almeno le seguenti specie di uccelli migratori: canapiglia, moretta, folaga, beccaccia, tordo sassello, merlo, cesena, tordo bottaccio, per infrazioni che vanno dai trenta (30) ai cinquanta (50) giorni oltre il limite massimo consentito;
costituisce chiara ed oggettiva infrazione delle norme comunitarie,
esprime
1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;
b) il comma 4 è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'Istituto regionale e il comune provvedono ad informare l'Istituto nazionale».
1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Richiami vivi). - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «ovvero le richieste relative» fino alla fine del comma sono soppresse.
1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto regionale per la fauna selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat (ONFSH), composto da un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da un rappresentante degli istituti regionali per la fauna selvatica nominato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal presidente dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante nominato dal Consiglio nazionale delle ricerche, da tre rappresentanti di atenei nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal rappresentante italiano nel Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della direttiva sulla conservazione dell'avifauna selvatica (ORNIS).
2. L 'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal
a) elaborare i metodi tecnici necessari alla buona conoscenza delle specie selvatiche e alla gestione programmata delle loro popolazioni per assicurarne la conservazione anche attraverso un esercizio venatorio sostenibile;
b) formulare proposte per la messa in opera di sistemi informativi che consentano di armonizzare i dati raccolti;
c) contribuire alla valorizzazione e alla diffusione dei lavori realizzati in materia di conoscenza e gestione delle specie selvatiche e di loro utilizzo in un quadro internazionale.
4. L'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat è rinnovato ogni cinque anni».
1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali,
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;
c) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta in ogni periodo dell'anno;»;
d) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la
h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;
e) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della maggioranza dei proprietari, o conduttori interessati, la zona non può essere istituita».
1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente».
1. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata, con caricatore contenente
1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini omogenei e, in ogni caso, delimitati da confini naturali non necessariamente coincidenti con quelli amministrativi, dei quali, con l'obiettivo di assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna stanziale e migratoria nonché di garantire pari opportunità ai cacciatori residenti, individuano ubicazione, perimetrazione e dimensioni.
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia sono normalmente di dimensione sub-provinciale, omogenei e delimitati da confini naturali»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima»;
d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini determinano, per la zona faunistica delle Alpi, le specifiche modalità di accesso.
5-ter. Le regioni possono stipulare tra loro accordi per programmi comuni di gestione faunistica e venatoria riguardanti anche le modalità di accesso dei cacciatori residenti nei territori delle stesse regioni contraenti. Gli accordi, se ricorrono oggettive condizioni favorevoli accertate e documentate preventivamente, possono anche derogare al parametro dell'indice nazionale di densità venatoria minima.
5-quater. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
5-quinquies. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di quindici giornate complessive a livello nazionale
e) i commi 6, 7 e 16 sono abrogati;
f) al comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «nazionali riconosciute, ove».
g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nel quadro della pianificazione venatoria possono essere istituite aree convenzionate con accordi o convenzioni tra i conduttori dei fondi ed associazioni di cacciatori interessate, al fine di ottenere una particolare gestione del fondo medesimo, destinata ad un miglioramento ambientale, alla realizzazione di zone umide, a coltivazioni a perdere, alla realizzazione di siepi e boschetti ed ad aree di rifugio per la fauna, che possono aumentare e migliorare una presenza faunistica anche a fini venatori. Tali interventi sul territorio sono concordati, anche sul piano economico, in chiave di valorizzazione della multifunzionalità dell'impresa e del suo cambio di gestione del territorio, da agricolo a faunistico. Dall'attività di gestione del fondo gli agricoltori devono trarre beneficio economico»;
h) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
«17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
17-ter. Per le immissioni di fauna selvatica, avicola ed ungulata, è necessario l'assenso scritto del conduttore del fondo nel quale viene effettuato il ripopolamento».
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 9 è abrogato.
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie deve essere effettuata con il consenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Tale consenso deve essere reiterato ad ogni rinnovo».
1. All'articolo 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli allevatori possono essere autorizzati dalle regioni, su richiesta, a gestire recinti di addestramento di superficie inferiore a 3 ettari».
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale previsione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), colombaccio (Columba palumbus), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus);
b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos);
c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya fuligula), canapiglia (Anas strepera), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons), beccaccia (Scolopax rusticola);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), piviere dorato (Pluvialis apricaria), allodola (Alauda arvensis);
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della Virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), merlo (Turdus merula);
g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lago pus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa)»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali o delle province autonome.
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.
2-quater. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli Istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7»;
c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle
e) al comma 6, dopo le parole: «sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica», sono inserite le seguenti: «o, se istituiti, gli Istituti regionali e delle province autonome»;
f) al comma 7, le parole: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «La caccia
1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia delle aree interessate».
1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Per la tutela dell'ecosistema, delle colture agricole, dell'ordine pubblico e della sicurezza»;
b) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali, e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia;»;
c) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti a motore in movimento, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;»;
d) al comma 1, lettera o), le parole da: «nei casi previsti» fino a: «nelle oasi di protezione» e le parole: «, in tale ultimo caso,» sono soppresse;
e) al comma 1, lettera u), dopo la parola: «ungulati» sono inserite le seguenti: «salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate esigenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi»;
f) al comma 1, lettera bb), le parole: «pernice di Sardegna (alectoris barbara)» sono soppresse;
g) al comma 1, dopo la lettera ff), sono aggiunte le seguenti:
«ff-bis) costituire aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie a meno di 500 metri dai confini delle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi, delle aree di pre-parco e delle oasi di protezione delle fauna selvatica;
ff-ter) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;
h) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dai confini».
1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 6 è abrogato.
1. All'articolo 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni risulti assicurato
1. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 26 - (Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni). - 1. L'attività venatoria non è consentita nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni con propri provvedimenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole e agli allevamenti dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio, alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di ripristini e di miglioramenti ambientali attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dagli ambiti territoriali di caccia e dai comprensori alpini e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistici».
1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Gli agenti adibiti al controllo dell'attività venatoria esercitano i loro poteri
a) uso di richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie;
b) prove di lavoro con l'ausilio del cane da seguita, da ferma, da cerca e riporto, da tana;
c) gare di caccia pratica o di addestramento e allenamento nelle apposite strutture o nelle apposite aree agli ungulati;
d) uso di richiami vivi per la caccia ai colombacci o agli acquatici».
1. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte o cattura in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda».
1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (Sanzioni amministrative). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita l'uccellagione;
c) la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
d) la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non previsti nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 30, dei quali sia vietato l'abbattimento;
e) la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
f) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili o da natanti in movimento o spinti da motore;
g) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000 per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 e alla lettera d) del presente comma la sanzione amministrativa è raddoppiata;
h) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.300;
i) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
l) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e nei comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.200. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
m) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
n) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle
o) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione e da euro 300 a euro 1.300;
p) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 4; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
q) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12;
r) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza il permesso cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;
s) la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento vigenti per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«Art. 32. - (Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio). - 1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 30;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a quattro anni, relativamente ai fatti previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30;
c) la revoca della licenza del porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30.
2. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo da uno a sei anni nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 31;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un
c) la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 nonché, ove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi di cui alle lettere i), q) e r) del medesimo comma 1. Se la violazione di cui alla citata lettera l) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni;
d) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di fucile per uso di caccia nel caso previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale;
e) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di due mesi nel caso previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 31; nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi.
3. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile di cui ai commi 1 e 2 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione dei competenti uffici, quando è effettuata l'oblazione o è divenuto definitivo il provvedimento di condanna, ovvero previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
4. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nel mese successivo all'accertamento, ovvero se nello stesso termine non si verifica l'estinzione della sanzione amministrativa, l'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate
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