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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5675 |
Onorevoli Colleghi! - La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
1. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei comuni ad alta specificità montana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicazione di eventuali deroghe.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo speciale per gli interventi nelle aree montane a favore dei comuni ad alta specificità montana, di seguito denominato «Fondo».
1. Il Fondo finanzia progetti speciali predisposti dalle regioni sulla base di apposite intese con i comuni, le comunità montane e le province per lo sviluppo della montagna, con riferimento ai comuni ad alta specificità montana.
1. La dotazione del Fondo è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2005, 5.000.000 di euro per l'anno 2006 e 2.100.000 euro per l'anno 2007. A decorrere dal 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, con vincolo di destinazione alle comunità montane e ai comuni montani, finanziamenti per interventi speciali di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
1. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento,
1. In aggiunta agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati ai sensi della legislazione vigente, per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005.
1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.
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