PDL 5692
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5692
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BOATO
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961
Presentata il 3 marzo 2005
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad estendere i benefìci e le provvidenze previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
In proposito, si fa presente che il predetto intervento si rende necessario in quanto l'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, stabilisce che la stessa si applica ai soli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1
o gennaio 1961, mentre il comma 2 precisa che, per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani, ma occorsi all'estero, i benefìci si applicano a decorrere dal 1
o gennaio 2003. Tale limitazione degli effetti della legge ha importato l'esclusione dai benefìci della stessa delle vittime e dei loro superstiti degli atti di terrorismo e di strage avvenuti all'estero tra il 1961 ed il 2003.
Restano tra l'altro esclusi i superstiti delle vittime della strage di Kindu, nel Congo, dove, l'11 novembre 1961, hanno trovato la morte 13 aviatori italiani, tutti appartenenti alla 46
a brigata di stanza a Pisa, per oltre 12 mesi operante in Africa nel Corpo internazionale dell'ONU, impegnato in una difficile missione di pacificazione nel Congo e ivi catturati, massacrati e trucidati da miliziani lumumbisti durante la guerra civile che ha dilaniato il Paese africano. In particolare, i 13 aviatori facevano parte di un contingente aeronautico da trasporto intervenuto per contribuire al ponte aereo necessario per i rifornimenti delle popolazioni, ma, scambiati
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per mercenari katanghesi, divenivano vittime di una vera e propria strage. I loro superstiti, che mai hanno ricevuto dallo Stato italiano un risarcimento per la perdita subita, appaiono meritevoli di beneficiare, al pari dei familiari delle vittime di stragi di analoga matrice, di un adeguato ristoro.
L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'estensione dei trattamenti economici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu).
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3,5 milioni di euro per l'anno 2005 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per l'anno 2005, e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dall'anno 2006.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.